Sentenza del 26/04/2022 n. 13005 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio relativo a C.R.D. in ragione della domanda di definizione agevolata e del mancato diniego/degli adempimenti nei termini previsti, disponendo che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per il 2009 contestando omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi, omissioni relative a operazioni soggette a Iva a esigibilità differita e altre omissioni Iva, chiedendo maggiori IRES e IVA; l'avviso era stato notificato anche, per responsabilità solidale, a trust e a singoli (C.R.D., C.G. ecc.). I destinatari avevano impugnato gli atti e i giudizi di merito erano stati sfavorevoli. C.R.D. ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 e ha versato la prima rata. Secondo i commi 12-13 del citato art. 6, in assenza di diniego notificato entro il 31 luglio 2020 e in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020, il processo deve essere dichiarato estinto.
Norme richiamate
D.L. n. 119 del 2018, art. 6
La norma disciplina la definizione agevolata delle controversie fiscali: se il contribuente presenta domanda e versa la prima rata, e l'Amministrazione non notifica un diniego entro il termine previsto (31/7/2020) e non viene presentata istanza di trattazione entro il 31/12/2020, il processo si estingue; le spese dell'eventuale processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14
Fornisce la base per la notifica dell'avviso di accertamento ai soggetti chiamati a rispondere in via solidale (es. trustee o titolari effettivi), rendendoli responsabili in solido per le imposte accertate.
Massime di principio
- La presentazione e il pagamento della prima rata della domanda di definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018, unitamente al mancato diniego nei termini da parte dell'Amministrazione e all'assenza di istanza di trattazione, comportano l'estinzione del processo senza pronunciamento nel merito.
- L'estinzione prevista dalla definizione agevolata non equivale a una vittoria sul merito della pretesa fiscale: la controversia si chiude per effetto procedurale/definitorio, non per accertamento o annullamento dell'addebito.
- Le spese relative al processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate: chi intende beneficiare della definizione deve valutare anche le conseguenze economiche connesse alle spese processuali anticipate.
- In presenza di più soggetti responsabili in solido, ciascuno può chiedere la definizione separatamente; la procedura può quindi produrre esiti differenziati (pronunce parziali) a seconda delle domande presentate dai singoli co-obbligati.
- La notifica dell'avviso di accertamento ai trustee o ad altri soggetti ai sensi del D.Lgs. 472/1997 art. 14 li espone alla responsabilità solidale, ma non impedisce che la loro posizione venga definita autonomamente tramite la procedura agevolata.
- Per evitare l'estinzione del processo quando si desidera il merito, il contribuente deve o non aderire alla definizione agevolata o provvedere entro i termini procedurali (es. richiesta di trattazione) per mantenere il giudizio in vita; è fondamentale monitorare i termini di legge e le comunicazioni dell'Amministrazione.
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