Sentenza del 08/05/2017 n. 1124 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tarsu - Determinazione della tassa per gli esercizi alberghieri in funzione del regolamento comunale - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della distinzione tra esercizi alberghieri e civili abitazioni e l'applicazione agli alberghi di una tariffa notevolmente più elevata. La doglianza si fondava, in particolare, sulla presunta sproporzione della tariffa e sul carattere stagionale dell'attività alberghiera, ritenuto idoneo a giustificare un trattamento ridotto.
La decisione
La Corte di cassazione, con ordinanza 7 dicembre 2016, n. 25214, ha confermato il principio secondo cui è legittimo distinguere gli esercizi alberghieri dalle civili abitazioni e assoggettarli a una tariffa significativamente superiore. Tale differenziazione è giustificata dalla maggiore capacità produttiva di rifiuti normalmente connessa all'attività alberghiera, dato riconducibile alla comune esperienza e coerente con i criteri normativi di classificazione. La stagionalità dell'attività non esclude l'applicazione della tariffa ordinaria, potendo eventualmente comportare riduzioni speciali previste dal regolamento comunale e rimesse alla discrezionalità dell'ente.
Norme richiamate
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
La disciplina considera la diversa capacità di produzione dei rifiuti quale criterio rilevante per la classificazione e la determinazione quantitativa delle tariffe, supportando la distinzione tra civili abitazioni ed esercizi alberghieri.
Regolamento comunale TARSU/TIA e relative delibere tariffarie
Il Comune può prevedere categorie tariffarie distinte e applicare agli esercizi alberghieri tariffe superiori a quelle delle abitazioni, purché la classificazione sia ragionevole e coerente con la maggiore produzione presumibile di rifiuti.
Massime di principio
- È generalmente legittimo applicare agli esercizi alberghieri una tariffa TARSU/TIA superiore a quella prevista per le civili abitazioni, perché l'attività alberghiera è normalmente associata a una maggiore produzione di rifiuti.
- La differenza tariffaria non deve necessariamente essere dimostrata mediante una misurazione individuale dei rifiuti prodotti, potendo fondarsi su dati di comune esperienza e su criteri generali contenuti nel regolamento comunale.
- Il carattere stagionale dell'attività non rende automaticamente illegittima la tariffa applicata né impone di calcolarla solo per i periodi di apertura; può invece consentire l'accesso a riduzioni specifiche, se previste dal regolamento comunale.
- Le riduzioni per stagionalità non sono necessariamente automatiche: la loro previsione, misura e applicazione dipendono dalla normativa e dal regolamento dell'ente impositore.
- In una controversia analoga occorre verificare soprattutto la corretta classificazione dell'immobile, la motivazione e coerenza del regolamento comunale, nonché l'eventuale esistenza e applicabilità di riduzioni per attività stagionali.
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