Ordinanza n. 2637/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Firenze nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura e gli atti di svolgimento, correzione e valutazione delle prove
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e atenei)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo aver sostenuto i due appelli del semestre filtro, ha conseguito una sola sufficienza, in Chimica, con voto 18, riportando un punteggio complessivo di 118 e risultando collocata nella graduatoria nazionale nello status di "in attesa", senza assegnazione di sede. Ha chiesto l'annullamento delle graduatorie, dei decreti ministeriali e degli atti della procedura, nonché l'ammissione al corso in sovrannumero. Le censure riguardavano, anzitutto, il mancato arrotondamento del voto di Biologia pari a 17,8, che avrebbe dovuto consentire il raggiungimento della sufficienza e una migliore collocazione in graduatoria. È stata inoltre dedotta l'illegittimità del D.M. n. 1115/2025, ritenuto contrastante con la legge delega n. 26/2025, con il d.lgs. n. 71/2025, con il principio di immodificabilità del bando e con l'autovincolo amministrativo, nonché lesivo della par condicio e dell'affidamento dei candidati. La ricorrente ha contestato anche la chiusura della graduatoria senza ulteriori scorrimenti nonostante la presenza di posti residui, la violazione dell'anonimato e della segretezza delle prove per le modalità di identificazione, raccolta e correzione degli elaborati, l'assenza di collegialità nella correzione, la carenza di verbalizzazione, la difformità didattica tra gli atenei, la mancata tempestiva disponibilità degli elaborati e delle griglie di valutazione, la difficoltà e la sproporzione delle prove rispetto al tempo e all'attività didattica, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per la diversa applicazione della riforma alle università non statali e ai corsi in lingua inglese.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto, nella sommaria fase cautelare, sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione al merito. Ha ritenuto che l'arrotondamento previsto dall'art. 6, comma 3, del D.M. n. 418/2025 operi esclusivamente per la registrazione del voto nella carriera universitaria e non incida né sul superamento dell'esame né sulla formazione della graduatoria; estenderlo ai voti insufficienti determinerebbe un'ingiustificata equiparazione tra situazioni diverse e altererebbe la soglia di idoneità. Il D.M. n. 1115/2025 è stato ritenuto, in via cautelare, non lesivo della legge delega e del d.lgs. n. 71/2025: esso ha ampliato la platea degli inseribili in graduatoria consentendo l'accesso anche con una sola sufficienza, ma ha mantenuto la necessità del recupero dei CFU mancanti per la definitiva immatricolazione e ha previsto un sistema articolato per sezioni e punteggi, volto a preservare la priorità dei candidati con tre sufficienze. Il Collegio ha rilevato inoltre che la ricorrente ha beneficiato della disciplina sopravvenuta, poiché secondo le regole originarie sarebbe stata esclusa dalla graduatoria; non ha dimostrato che l'applicazione delle regole originarie le avrebbe consentito l'immatricolazione. Le doglianze sulla strategia di studio sono state qualificate come ipotetiche e riferite a un interesse di mero fatto, non essendo state modificate le prove, i programmi o le condizioni di valutazione, identiche per tutti. La mancata prosecuzione degli scorrimenti è stata ritenuta non manifestamente irragionevole, in quanto giustificata dalla necessità di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e garantire la continuità didattica del secondo semestre, ferma la possibile destinazione dei posti residui ad altre esigenze organizzative universitarie. Le censure sull'anonimato sono state considerate non assistite da prova concreta di una possibilità effettiva di collegamento tra elaborato e candidato o di alterazione della valutazione; la procedura prevedeva contenitori sigillati, presenza di studenti sorteggiati e rilevazione informatica CINECA. Le ulteriori censure sulla correzione, sui verbali, sulle modalità didattiche e sulla difficoltà delle prove sono state ritenute generiche o non supportate da elementi idonei a dimostrare un vizio macroscopico, pur rilevandosi che l'accessibilità agli elaborati e alla documentazione della correzione avrebbe dovuto essere tempestivamente assicurata. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza: l'applicazione graduale della riforma alle diverse categorie di atenei e ai corsi in lingua inglese rientra nella discrezionalità legislativa ed è sorretta da ragioni organizzative transitorie. Il TAR ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito del MUR, con termini perentori. Ha disposto incombenti istruttori a carico del MUR, del CINECA e delle università, mediante deposito di chiarimenti e documentazione sulla predeterminazione delle risposte corrette, sui sinonimi ammessi, sulle procedure e sui criteri di correzione, sul sistema informatico e sui verbali. Ha imposto alla ricorrente di notificare l'ordinanza al CINECA non costituito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente per euro 500,00, oltre accessori, in favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato; sono state compensate nei confronti dell'Università di Modena e Reggio Emilia e dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti cautelari, ritenendo non favorevole la prognosi sulle censure e non dimostrati fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
Richiamato dalla domanda di accertamento e condanna all'ammissione al corso; la relativa pretesa non è stata accolta in sede cautelare.
art. 6, comma 3, D.M. n. 418/2025
L'arrotondamento del voto opera esclusivamente ai fini della registrazione nella carriera universitaria e non incide sul superamento della prova né sulla formazione della graduatoria.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025
Nella disciplina originaria richiedeva il superamento degli esami di tutte le materie del semestre filtro ai fini dell'inserimento in graduatoria.
art. 4 D.M. n. 1115/2025
Prevede criteri uniformi per il conseguimento dei CFU mancanti e collega il recupero dei crediti al mantenimento dell'immatricolazione.
punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025
Destina i posti residuati alla data di chiusura della graduatoria a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi al primo, senza imporre ulteriori scorrimenti.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
È stato censurato per la diversa applicazione della riforma alle università non statali legalmente riconosciute e ai corsi in lingua inglese; il TAR ha escluso, allo stato, i presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale.
d.lgs. n. 71/2025
La riforma subordina l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei CFU previsti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale; la disciplina ministeriale sopravvenuta è stata ritenuta coerente perché differisce il recupero dei CFU senza eliminare tale requisito sostanziale.
legge delega n. 26/2025
Non imponeva, secondo il TAR, l'applicazione immediata e uniforme del nuovo sistema a ogni tipologia di corso e categoria di ateneo, lasciando spazio a un'applicazione graduale.
art. 76 Cost.
Il prospettato eccesso di delega non è stato ravvisato, poiché la legge delega conferiva al Governo il potere di rivedere le modalità di accesso ai corsi interessati senza imporre l'immediata estensione a tutte le categorie.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni oggettive e transitorie, connesse alle peculiarità organizzative degli atenei e dei corsi.
artt. 34 e 97 Cost.
Le dedotte violazioni non sono state ritenute adeguatamente specificate né concretamente incidenti sulla posizione della ricorrente.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un elevato numero di controinteressati sia sommamente difficile, richiedendo comunque l'individuazione nominativa dei destinatari.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 27/2013
Richiamata per il principio secondo cui non ogni irregolarità formale nelle prove concorsuali determina l'illegittimità della procedura; occorre una violazione concreta, non meramente ipotetica, delle garanzie di segretezza e anonimato.
Massime di principio
- L'arrotondamento dei voti previsto dalla disciplina concorsuale esclusivamente per la registrazione dell'esito nella carriera universitaria non può essere esteso alla verifica del superamento della prova o alla formazione della graduatoria, perché trasformerebbe un criterio di registrazione in una deroga alla soglia di idoneità.
- Una modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria può essere ritenuta compatibile con la disciplina primaria quando amplia la platea degli idonei, conserva la priorità dei candidati che soddisfacevano i requisiti originari e subordina la definitiva immatricolazione al recupero dei requisiti mancanti.
- Il candidato che, in base alla disciplina originaria, sarebbe stato escluso dalla graduatoria non dimostra un interesse concreto all'annullamento della disciplina sopravvenuta che gli ha consentito l'inserimento, salvo che provi che la sua caducazione gli procurerebbe una specifica utilità, quale una migliore collocazione o l'immatricolazione.
- La mancata prosecuzione degli scorrimenti di una graduatoria di accesso universitario oltre un termine prefissato non è manifestamente irragionevole quando sia funzionale alla tempestiva stabilizzazione delle immatricolazioni, alla continuità didattica e al regolare svolgimento del percorso formativo, purché i posti residui possano essere destinati ad altre esigenze organizzative previste dalla disciplina.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive non può fondarsi su una mera sequenza ipotetica di possibili irregolarità: è necessario dimostrare una concreta possibilità di collegare l'elaborato all'identità del candidato e di incidere sull'imparzialità o sull'esito della valutazione.
- Quando le censure hanno portata integralmente caducatoria dell'intera procedura selettiva, la richiesta cautelare di ammissione individuale in sovrannumero è incoerente con la natura demolitoria dell'azione e non può attribuire al ricorrente un'utilità maggiore di quella conseguibile con l'eventuale accoglimento della domanda nel merito.
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