Cassazione Civile, Ordinanza n. 31833/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un decreto ingiuntivo e al contratto di finanziamento sottostante. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che non ricorressero i presupposti per tassare il negozio enunciato nel decreto ingiuntivo. La CTR aveva annullato l'imposizione limitatamente al negozio enunciato, ritenendo mancasse l'identità soggettiva tra il procedimento monitorio e il contratto di mutuo/finanziamento richiamato, e che nel decreto ingiuntivo non vi fosse una vera enunciazione del rapporto di mutuo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 22, 37 e 40 d.P.R. 131/1986 e degli artt. 1260-1265 c.c., sostenendo che ai fini dell'art. 22 TUR il requisito della corrispondenza tra le parti dovrebbe riferirsi anche ai soggetti che subiscono gli effetti dell'atto, ivi incluso il cessionario del credito; 2) violazione dell'art. 22 TUR e delle norme sulla cessione del credito, lamentando che la CTR avesse preteso una descrizione eccessivamente analitica dell'atto enunciato; 3) violazione degli artt. 7 d.lgs. 546/1992, 37 e 40 d.P.R. 131/1986 e della tariffa, deducendo che, in difetto di enunciazione tassabile e di identità sostanziale, avrebbe dovuto applicarsi il principio di alternatività IVA/registro, poiché l'operazione di finanziamento era soggetta a IVA ma non era stata posta in essere dal soggetto che aveva chiesto il decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, ai fini dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, l'imposta colpisce le disposizioni enunciate solo quando l'atto enunciato e l'atto enunciante sono posti in essere tra le stesse parti; nel caso esaminato, vi era diversità soggettiva tra il decreto ingiuntivo e il contratto di finanziamento, e non era invocabile una nozione sostanziale di parte tale da superare il dato formale. Ha richiamato giurisprudenza conforme in tema di enunciazione indiretta e di tassazione esclusa per difetto di identità soggettiva. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del primo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione dell'alternatività IVA/registro non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva indicato dove e quando l'avesse tempestivamente dedotta nel giudizio di merito; inoltre la stessa Amministrazione aveva sostenuto di avere applicato l'imposta di registro in misura fissa anche sotto il profilo oggettivo, sul presupposto che l'atto enunciato fosse il contratto di finanziamento. Non sono state liquidate spese per mancata difesa della parte intimata.
Norme richiamate
art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"
L'imposta di registro sulle disposizioni enunciate presuppone l'identità soggettiva tra le parti dell'atto enunciante e quelle dell'atto enunciato; il comma 3 disciplina in modo specifico gli atti dell'autorità giudiziaria.
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato per la tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria.
art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato con riferimento al principio di alternatività IVA/registro.
artt. 1260-1265 c.c.
Richiamati in tema di cessione del credito e successione del cessionario nei diritti del cedente, ma ritenuti non idonei a superare la mancanza di identità soggettiva richiesta dall'art. 22 TUR.
art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato insieme alle altre norme IVA ai fini del terzo motivo.
art. 10 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato insieme alle altre norme IVA ai fini del terzo motivo.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il motivo relativo alla prova e alla deduzione della questione nel processo tributario.
art. 8 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamato ai fini della disciplina dell'imposta di registro sugli atti giudiziari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato incidentalmente in relazione al contributo unificato, senza applicazione nel caso concreto.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, l'enunciazione di un atto non registrato in un atto successivo comporta tassazione solo se l'atto enunciante e l'atto enunciato sono stati posti in essere tra le medesime parti; la nozione di parte non può essere estesa in via sostanziale fino a ricomprendere soggetti che subiscano soltanto gli effetti dell'operazione.
- La cessione del credito non elimina la diversità soggettiva tra il rapporto originario e il successivo giudizio monitorio, sicché la legittimazione del cessionario ad agire non equivale a identità delle parti richiesta ai fini dell'art. 22 TUR.
- Quando il giudice di merito non affronta una specifica questione di diritto tributario, il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa decisione deve indicare specificamente in quale fase e con quale atto l'abbia tempestivamente dedotta.
- Il motivo di ricorso che presuppone una diversa qualificazione fiscale dell'operazione è inammissibile se tale questione non risulta esaminata nella sentenza impugnata e non è documentato che sia stata ritualmente introdotta nel giudizio di merito.
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