Sentenza del 03/02/2016 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Redditi di capitale - Utili da partecipazione in società di capitali a ristretta base partecipativa - Presunzione di attribuzione ai soci dei maggiori utili accertati - E' onere del contribuente fornire la prova contraria - Violazione del divieto di presunzione di secondo grado - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della presunzione secondo cui, nelle società a ristretta base sociale, i maggiori utili non contabilizzati accertati nei confronti della società si presumono distribuiti ai soci. In particolare, ha sostenuto che tale meccanismo integrasse una presunzione di secondo grado, vietata, perché fondata su utili societari già determinati in via presuntiva. La decisione chiarisce invece che il fatto noto non è soltanto l'esistenza dei maggiori redditi accertati alla società, ma anche la ristrettezza della compagine sociale e il conseguente vincolo di solidarietà, conoscenza e reciproco controllo tra i soci.
La decisione
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è stata ritenuta legittima e non lesiva del divieto di presunzione di secondo grado. L'onere di fornire la prova contraria spetta al contribuente, che deve dimostrare concretamente che i maggiori utili non sono stati distribuiti, ma sono rimasti nella disponibilità della società, ad esempio perché accantonati o reinvestiti. In assenza di tale prova, l'imputazione dei maggiori utili al socio ai fini IRPEF può essere mantenuta.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa
È legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati.
La ristrettezza della base sociale, insieme al rapporto di solidarietà e reciproco controllo tra i soci, costituisce un elemento indiziario idoneo a presumere la distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati.
Divieto di presunzione di secondo grado
La presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado.
La presunzione non si fonda esclusivamente sui maggiori redditi societari accertati induttivamente, ma sul fatto noto rappresentato dalla ristretta compagine sociale e dalla normale conoscenza, da parte dei soci, della gestione e dei risultati economici della società.
Sentenza della Corte di cassazione 24 aprile 2009, n. 9519
Rimane salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione, ma siano invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.
La presunzione è relativa: il contribuente può superarla fornendo una prova concreta e specifica della mancata distribuzione degli utili.
Massime di principio
- Nelle società con pochi soci, l'Amministrazione finanziaria può presumere che gli utili extracontabili accertati siano stati distribuiti ai soci, soprattutto quando questi partecipano alla gestione o hanno la possibilità di conoscerne i risultati.
- La presunzione non è automaticamente invalida perché l'accertamento societario è stato effettuato con metodo induttivo: il suo fondamento principale è la ristrettezza della compagine sociale e il reciproco controllo tra i soci.
- Il contribuente non può limitarsi a negare la distribuzione; deve dimostrare, con elementi documentali e contabili, che gli utili sono stati accantonati, reinvestiti o comunque non messi a sua disposizione.
- La presunzione è relativa e può essere superata, ma la prova contraria deve riguardare concretamente la destinazione degli utili e non può consistere in mere affermazioni generiche.
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