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Sentenza

Sentenza del 27/01/2016 n. 5 - Comm. Trib. I grado di Bolzano

Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo servizio di posta elettronica certificata - Formalità - Notifica diretta da parte dell'agente per la riscossione - Sottoscrizione con firma digitale dell'atto da notificare - Non necessita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto l'invalidità della cartella notificata via PEC perché priva della firma digitale del funzionario e, presumibilmente, perché la notifica non sarebbe stata effettuata secondo le formalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile. La questione riguardava quindi la necessità della sottoscrizione digitale dell'atto e l'applicabilità della disciplina della notificazione telematica eseguita dall'ufficiale giudiziario alla notifica diretta effettuata dall'agente della riscossione.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto valido l'invio diretto della cartella di pagamento in formato digitale tramite PEC ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.P.R. 602/1973. L'articolo 149-bis del codice di procedura civile, che richiede la firma digitale dell'atto nelle notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario, non è stato ritenuto applicabile alla notifica diretta dell'agente della riscossione. La firma digitale del funzionario non costituisce un elemento essenziale della cartella, essendo sufficiente l'intestazione dell'atto a consentirne la provenienza.

Norme richiamate

  • Articolo 26, comma 2, D.P.R. 602/1973

    Consente all'agente della riscossione di notificare direttamente la cartella di pagamento in formato digitale tramite posta elettronica certificata, senza necessità di ricorrere all'ufficiale giudiziario.

  • Articolo 149-bis del codice di procedura civile

    La disposizione, che disciplina la notificazione telematica effettuata dall'ufficiale giudiziario e richiede la sottoscrizione digitale dell'atto, non si applica alla notifica diretta della cartella eseguita dall'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 602/1973.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite PEC quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina speciale dell'articolo 26 del D.P.R. 602/1973.
  • La mancanza della firma digitale del funzionario, di per sé, non determina l'invalidità della cartella notificata via PEC, se l'atto consente di identificarne chiaramente la provenienza.
  • Le formalità previste per la notifica telematica eseguita dall'ufficiale giudiziario non si applicano automaticamente alle notifiche dirette effettuate dall'agente della riscossione secondo la normativa speciale.
  • Nel valutare la validità della cartella occorre distinguere tra i requisiti essenziali dell'atto e quelli della specifica modalità di notificazione: la sottoscrizione non è necessariamente un requisito essenziale quando l'intestazione identifica sufficientemente l'autorità emittente.

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