Cassazione Civile, Ordinanza n. 01359/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratori)
La controversia
La controversia origina dalla domanda risarcitoria proposta da un operatore commerciale nei confronti di soggetti indicati come amministratori e sindaci di una società a responsabilità limitata. Il ricorrente sosteneva di aver confidato nella solidità economica della società sulla base di bilanci di esercizio 2010-2012 asseritamente falsi o comunque non veritieri e di ulteriori condotte tenute nella fase dei rapporti commerciali, tra cui la proposta di cessione di credito e la consegna di assegni postdatati a garanzia. Secondo la sua prospettazione, tali condotte avrebbero rafforzato l’errore sulla solvibilità della società e lo avrebbero indotto a concedere dilazioni di pagamento e a proseguire nelle forniture. In appello la domanda era stata respinta; il ricorso per cassazione denunciava: 1) motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la Corte territoriale avesse trattato come non falsi i bilanci nonostante il Tribunale avesse riconosciuto la non veridicità di alcune poste, con decisione anche oltre il devolutum; 2) violazione delle norme processuali e dei doveri di correttezza e buona fede, lamentando che la Corte avesse indebitamente esteso gli effetti di un giudicato penale assolutorio alla controversia civile e avesse omesso di considerare anche il profilo colposo delle condotte contestate; 3) violazione delle norme sulle prove, per la mancata ammissione della prova testimoniale e della consulenza tecnica, che il ricorrente riteneva necessarie per dimostrare il nesso causale tra i bilanci e le sue determinazioni contrattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbente la ratio decidendi della sentenza impugnata fondata sull’insussistenza del nesso causale tra le condotte addebitate e il danno lamentato, ratio che non era stata utilmente censurata. Quanto alle doglianze sulla motivazione e sulla mancata ammissione delle prove, la Corte ha osservato che la decisione di merito era intelligibile e rispettosa del minimo costituzionale della motivazione, avendo spiegato che i capitoli di prova, anche se provati, non sarebbero stati idonei a dimostrare l’incidenza delle false appostazioni di bilancio sulle scelte contrattuali dell’attore, elemento ritenuto costitutivo della pretesa risarcitoria. Ha inoltre escluso la pertinenza dei richiami agli artt. 115 e 116 c.p.c., perché non era stata dedotta una reale violazione dei relativi precetti. Conseguentemente, è rimasta ferma la decisione di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La censura di motivazione è respinta perché la sentenza impugnata consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice ed è rispettosa del minimo costituzionale della motivazione.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato è ritenuta assorbita e comunque non decisiva alla luce della ratio sulla mancanza di nesso causale.
art. 345 c.p.c.
Il richiamo alla pretesa decisione oltre il devolutum non consente di superare la ratio della sentenza di merito non specificamente attaccata.
art. 115 c.p.c.
La norma riguarda i fatti e le prove introdotti dalle parti; nel caso concreto non è stata prospettata una sua effettiva violazione.
art. 116 c.p.c.
La norma attiene al prudente apprezzamento delle prove; anche qui la Corte esclude che sia stata dedotta una reale violazione del precetto.
art. 1175 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere doveri di correttezza, ma la censura non supera la ratio dell'insussistenza del nesso causale.
art. 1337 c.c.
Invocato per la correttezza nelle trattative, ma non decisivo rispetto alla mancanza di prova dell'incidenza causale delle condotte sulla scelta contrattuale.
art. 1375 c.c.
Invocato per la buona fede nell'esecuzione del contratto, ma non idoneo a sovvertire la decisione fondata sul difetto di causalità.
art. 191 c.p.c.
Il mancato espletamento della consulenza tecnica non è ritenuto decisivo, poiché le prove richieste erano comunque inidonee a dimostrare il nesso causale.
art. 244 c.p.c.
Richiamato in relazione alla prova testimoniale, ma la sua applicazione non viene riconosciuta come erroneamente negata nel caso concreto.
art. 183 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle preclusioni istruttorie, senza incidenza decisiva sull'esito.
art. 2476, sesto comma, c.c.
La Corte territoriale aveva richiesto la dimostrazione di elementi specifici per valutare la responsabilità degli amministratori; tale impostazione resta ferma e non è superata dalle censure.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma procedurale richiamata per il deposito di memoria in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di responsabilità degli amministratori e dei sindaci per danni asseritamente derivati da bilanci non veritieri, il danneggiato deve allegare e provare non solo l'inesattezza o falsità delle poste contabili, ma anche il concreto nesso causale tra quelle informazioni e la determinazione negoziale o patrimoniale che assume lesiva.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale o di una consulenza tecnica non determina cassazione se il giudice di merito spiega in modo intelligibile che, anche ove i fatti dedotti fossero provati, essi non sarebbero idonei a dimostrare il fatto costitutivo decisivo della domanda, in particolare il nesso causale.
- La censura di motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata supera il minimo costituzionale, cioè consente di ricostruire la sequenza logica e giuridica seguita dal giudice di merito.
- Le doglianze che investono questioni processuali o di violazione di norme sulle prove restano inidonee a condurre alla cassazione se non colpiscono la ratio decidendi autonoma e decisiva posta a base del rigetto nel merito.
- Il richiamo a doveri di correttezza e buona fede nelle trattative non basta, da solo, a fondare la responsabilità se non è dimostrato che la condotta abbia concretamente inciso sulla scelta contrattuale del danneggiato.
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