Sentenza del 01/06/2016 n. 3443 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Cartella di pagamento derivante da avviso di liquidazione - Intimazione di pagamento - Configurabilità - Effetti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di contestare una cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento o di liquidazione ormai divenuto definitivo. La questione è se la cartella costituisca un nuovo e autonomo atto impositivo, suscettibile di contestazione anche per vizi dell'atto originario, oppure una mera intimazione al pagamento.
La decisione
La cartella di pagamento, quando segue un avviso di accertamento o di liquidazione definitivo, si limita a intimare il pagamento delle somme già determinate nell'atto prodromico e non costituisce un nuovo atto impositivo. Pertanto, può essere impugnata soltanto per vizi propri della cartella o della procedura di riscossione, mentre non possono essere fatti valere, in questa fase, vizi riferiti all'avviso di accertamento o di liquidazione ormai definitivo.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale in materia di cartella di pagamento conseguente ad avviso definitivo
La cartella di pagamento, quando fa seguito ad un avviso di accertamento o di liquidazione divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento di quanto dovuto in base all'atto e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo.
La cartella non riapre i termini per contestare il merito o i vizi dell'avviso presupposto; resta contestabile esclusivamente per vizi propri.
Cassazione civile, sentenza n. 17937/2004
Costituisce precedente richiamato a sostegno della distinzione tra vizi dell'atto prodromico, non più deducibili dopo la definitività, e vizi propri della cartella, ancora contestabili.
Massime di principio
- Quando una cartella segue un avviso di accertamento o liquidazione divenuto definitivo, essa ha normalmente funzione esecutiva e non introduce una nuova pretesa tributaria.
- In caso di impugnazione della cartella, occorre distinguere tra vizi propri della cartella, che possono ancora essere dedotti, e vizi dell'avviso presupposto, che in linea generale non possono essere riproposti se l'avviso è divenuto definitivo.
- La cartella può essere contestata, ad esempio, per errori di calcolo, mancata notifica o irregolarità della cartella stessa, difetti della notifica, pagamento già effettuato o intervenuta prescrizione, ove pertinenti.
- La definitività dell'atto prodromico impedisce di utilizzare l'impugnazione della cartella come mezzo per riaprire il merito della pretesa tributaria originaria.
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