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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04653/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/05/2025 che ha dichiarato inammissibile l'appello per omesso deposito della dichiarazione/elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; censura principale che la Corte di appello ha riesaminato e riformulato la questione di ammissibilità nonostante una precedente pronuncia della Corte di Cassazione (annullamento senza rinvio) che aveva già deciso la questione e rimesso gli atti per il giudizio di merito. Sono state anche sollevate questioni di legittimità costituzionale e doglianze procedurali relative all'applicabilità della norma al processo minorile e alla necessità di rinnovare l'elezione di domicilio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Venezia - Sezione per i Minorenni per il giudizio di merito. La Corte ha affermato che la decisione di annullamento senza rinvio già pronunciata dalla Cassazione vincola il giudice del rinvio: quest'ultimo non poteva riesaminare la questione di ammissibilità già decisa in sede di legittimità e doveva procedere al giudizio di merito. È stata inoltre disposta, se ricorrono le condizioni, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.

    art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo, a pena di inammissibilità, di allegare all'atto di impugnazione la dichiarazione/elezione di domicilio; la Corte territoriale l'ha invocata per dichiarare inammissibile l'appello, ma la Cassazione ha ritenuto che, dopo il suo annullamento senza rinvio, il giudice di rinvio non potesse riaprire la valutazione già decisa.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella discussione sulle sanzioni per vizi dell'impugnazione; è stata oggetto di confronto nel contesto delle questioni di ammissibilità connesse all'art. 581 comma 1-ter.

  • art. 606 comma 1 (lett. b, c, e) cod. proc. pen.

    art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Criteri di motivazione del ricorso per cassazione richiamati nei motivi di doglianza (specificazione di errori di diritto e violazioni costituzionali). La Corte ha esaminato la pretesa violazione della decisione di legittimità e la vincolatività di tale decisione.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    Limiti alla rilevabilità degli errori di fatto da parte della Corte di Cassazione; richiamato per precisare che gli errori di fatto della Cassazione sono rilevanti nei limiti ivi previsti e a favore del condannato.

  • art. 52 comma 1 d.lgs. 196/2003

    art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196

    Norma sul codice della protezione dei dati personali; la Corte ha disposto, se ricorrono le condizioni, l'annotazione prevista da tale disposizione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nei motivi del ricorso in relazione al diritto a un giusto processo e alla corretta amministrazione della giustizia; la censura ha riguardato la violazione del principio di legalità del procedimento.

  • art. 3 Cost.

    Invocato nei profili di illegittimità costituzionale dell'art. 581 comma 1-ter per discriminazione o oneri eccessivi a carico della parte privata; la Corte non ha deciso la questione di costituzionalità essendo sufficiente la soluzione per decisionalità della legittimità.

  • art. 24 e art. 27 Cost.

    Richiamati nei motivi di costituzionalità con riferimento alla tutela giurisdizionale e responsabilità penale; posti a supporto dell'eccezione di illegittimità dell'art. 581 comma 1-ter.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 89 comma 3

    art. 89 comma 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma richiamata nelle questioni di legittimità costituzionale connesse alle modifiche procedurali; invocata insieme all'art. 581 comma 1-ter nella censura di costituzionalità.

  • d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 35

    art. 35 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

    Richiamato dalla difesa per sostenere che al processo minorile non si applicherebbe l'obbligo di riproporre l'elezione di domicilio in appello; la Corte ha comunque evitato di risolvere la questione di merito sul punto, perché vincolata dalla precedente decisione di legittimità.

  • art. 685 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai presupposti del giudicato implicito e alla impossibilità per il giudice del rinvio di riaprire questioni già implicitamente decise dalla Corte di Cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per i limiti della motivazione nel ricorso; citata per indicare che i motivi sono stati enunciati nei limiti necessari per la motivazione.

  • art. 630 cod. pen.

    Norma sostanziale cui si riferisce la condanna di primo grado (reato per cui il ricorrente era stato condannato); contestazione principale riguardava l'ammissibilità dell'appello e non il merito della condanna.

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione annulla senza rinvio e trasmette gli atti per il giudizio, la decisione di legittimità vincola il giudice del rinvio sia sul principio di diritto sia sulle premesse logico-giuridiche e sui fatti posti a base dell'annullamento: il giudice del rinvio non può riesaminare o riformulare la questione già decisa.
  • L'obbligo formale di allegare l'elezione/dichiarazione di domicilio (art. 581, comma 1-ter, c.p.p.) può comportare l'inammissibilità dell'appello se non assolto, ma la rilevazione di tale vizio può essere condizionata dalle statuizioni già definitive della Cassazione; in presenza di una precedente statuizione di annullamento che ha già deciso la questione, il giudice di rinvio deve procedere al merito.
  • Le questioni di legittimità costituzionale e le doglianze procedurali possono essere proposte, ma la loro trattazione può risultare superflua se la controversia è risolta sulla base della vincolatività della decisione di legittimità.
  • Gli errori di fatto imputati alla Corte di Cassazione sono rilevabili solo nei limiti previsti dall'art. 625-bis c.p.p. e, in generale, le decisioni di legittimità formano un giudicato implicito che vincola il giudice del rinvio.
  • Nelle impugnazioni in materia minorile è opportuno prestare massima attenzione agli adempimenti formali (es. elezione di domicilio) e, se si contesta l'applicabilità di una norma speciale al processo minorile, sollevare la questione tempestivamente e con motivazione puntuale; tuttavia, se la Cassazione ha già deciso la questione, il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.

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