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Ordinanza

Ordinanza n. 364/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione dell’A.r.e.r.a. 49/2021/S/GAS del 16 febbraio 2021, pubblicata il 17 febbraio 2021, avente ad oggetto “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di un provvedimento prescrittivo per violazioni in materia di pronto intervento gas”; - della determinazione dell’A.r.e.r.a. DSAI/7/2020/GAS del 26 marzo 2020, pubblicata il 27 marzo 2020, avente ad oggetto “Avvio del procedimento sanzionatorio e prescrittivo in materia di pronto intervento gas per l'accertamento di violazioni”; - della comunicazione del 20 novembre 2020 delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con determinazione DSAI/7/2020/GAS; - e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202100749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione sanzionatoria e prescrittiva di ARERA in materia di pronto intervento gas, unitamente agli atti di avvio e istruttori del procedimento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune di Scerni ha impugnato la deliberazione ARERA n. 49/2021/S/GAS, con la quale è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria ed è stato adottato un provvedimento prescrittivo per violazioni in materia di pronto intervento gas, nonché la determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e prescrittivo, la comunicazione delle risultanze istruttorie e gli atti connessi. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli motivi di ricorso. La precedente ordinanza cautelare n. 475/2021 aveva respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. Nella fase istruttoria il TAR ha richiesto al Comune di precisare motivatamente se permanga l’interesse alla decisione di merito, aggiornando la situazione relativa alla controversia e indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti nonché la necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto ad ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e su eventuali sopravvenienze rilevanti ai fini della permanenza dell’interesse o dell’esito del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e ha disposto specifici incombenti istruttori. Il Comune deve dichiarare motivatamente, entro il 13 maggio 2026 e tramite PAT, se permane l’interesse alla decisione, aggiornando la situazione e indicando eventuali sopravvenienze e necessità istruttorie. ARERA deve fornire, entro lo stesso termine, chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti e sugli eventuali atti o provvedimenti sopravvenuti rilevanti. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della parte ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, conducendo alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’ordinanza cautelare precedente resta richiamata quale dato processuale, con rigetto fondato sull’insufficienza del fumus boni juris.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato insieme alle altre norme processuali per l’acquisizione di chiarimenti e la verifica della situazione processuale.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare il comportamento processuale della parte, inclusa l’inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse, ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato quale norma regolatrice della decisione camerale.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della valutazione giudiziale del comportamento processuale e dell’eventuale inerzia della parte.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, l’inerzia entro il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e può fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di possibili sopravvenienze idonee a incidere sull’interesse alla decisione o sull’esito del giudizio, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori rivolti sia alla parte ricorrente sia all’amministrazione resistente, richiedendo aggiornamenti documentati e l’indicazione di eventuali ulteriori esigenze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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