Sentenza del 27/10/2015 n. 8533 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Frodi carosello - Partecipazione inconsapevole - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale non può essere confermata sulla sola base dell'esistenza di una frode carosello nella catena commerciale. Se la società prova l'effettività, l'inerenza e il pagamento delle operazioni, nonché la propria inconsapevolezza rispetto al disegno criminoso altrui, l'Amministrazione deve fornire elementi contrari concreti. In assenza di tale prova, la società non deve subire il recupero dell'IVA detratta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il recupero dell'IVA nell'ambito di una frode carosello. La società avrebbe preso parte alle operazioni senza consapevolezza del disegno fraudolento di terzi. Il principio affermato è che la mera riconducibilità delle operazioni a una frode non è sufficiente a negare la detrazione: il contribuente può dimostrare di aver ricevuto le fatture, di averle pagate e di aver effettivamente ricevuto servizi inerenti all'attività. In tal caso, spetta all'Amministrazione finanziaria provare che le operazioni fossero inesistenti o che il contribuente fosse consapevole della frode.
Norme richiamate
Normativa IVA sulla detrazione dell'imposta
La detrazione dell'IVA non può essere negata automaticamente per il solo fatto che l'operazione si inserisca in una frode commessa da altri; occorre verificare l'effettività dell'operazione e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
Principio dell'onere della prova nel processo tributario
Quando il contribuente dimostra l'esistenza delle fatture, il loro pagamento e la ricezione di servizi effettivi e inerenti, spetta all'Amministrazione finanziaria provare l'inesistenza delle operazioni o la partecipazione consapevole alla frode.
Massime di principio
- La partecipazione oggettiva di un'operazione a una frode carosello non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione IVA.
- Il contribuente deve documentare concretamente l'effettività dell'operazione: fatture, pagamenti, contratti, prestazioni ricevute e inerenza all'attività esercitata.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, con elementi specifici, che le operazioni erano inesistenti oppure che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
- La buona fede del contribuente non si presume in modo assoluto, ma può essere sostenuta dimostrando la regolarità sostanziale delle operazioni e l'adozione di verifiche commerciali ragionevoli.
- In una situazione analoga, la valutazione deve concentrarsi separatamente sull'effettività delle operazioni e sulla consapevolezza della frode, senza trasferire automaticamente sul contribuente le conseguenze dell'illecito commesso da terzi.
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