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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/579

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/579 della Commissione, del 9 febbraio 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32024R0579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE dei paesi terzi e delle zone autorizzate all’ingresso di talune merci avicole, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti. In particolare, la Commissione introduce restrizioni per tre nuove zone statunitensi, ritenendo necessario proteggere lo stato sanitario dell’Unione. Le modifiche incidono sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e producono effetti con urgenza dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per sospendere l’ingresso nell’Unione di talune partite avicole provenienti da specifiche zone degli Stati Uniti interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite provenienti dagli Stati Uniti destinate all’ingresso nell’Unione di: pollame e materiale germinale di pollame, nonché carni fresche di pollame e di selvaggina da penna. L’intervento riguarda esclusivamente le zone statunitensi identificate come US-2.619, US-2.620 e US-2.621, istituite attorno a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Kansas, Indiana e South Dakota. Non modifica in generale l’accesso di tutti gli Stati Uniti, ma solo le zone soggette a restrizioni indicate negli allegati modificati; si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per gli Stati Uniti

Il regolamento interviene sul sistema UE degli elenchi dei paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso di determinate merci di origine animale, in applicazione del quadro della normativa in materia di sanità animale. La Commissione adotta la misura a seguito della comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti, ritenendo necessario limitare l’importazione da specifiche zone per tutelare lo stato sanitario dell’Unione.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento si colloca nel sistema delineato dal regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le condizioni sanitarie di ingresso, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi delle aree autorizzate. In tale contesto, gli allegati V e XIV di quest’ultimo disciplinano, rispettivamente, le importazioni di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna.

Ragioni dell’intervento

Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati tra il 22 gennaio 2024 e il 25 gennaio 2024 mediante RT-PCR, in Indiana, Kansas e South Dakota. Le autorità veterinarie statunitensi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno applicato una politica di abbattimento totale per contenere la diffusione dell’HPAI. Alla luce di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione delle partite provenienti da queste zone.

Modifiche agli allegati V e XIV

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 secondo quanto specificato nell’allegato del regolamento.

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti vengono inserite tre nuove zone:

  • US-2.619, con data 22.1.2024;
  • US-2.620, con data 25.1.2024;
  • US-2.621, con data 23.1.2024.

Nell’allegato V, parte 2, le nuove zone sono descritte come segue:

  • US-2.619: State of Kansas, Mitchell 09, Mitchell County, zona circolare di raggio 10 km con punto nord alle coordinate 98.2867624°W 39.3931939°N;
  • US-2.620: State of Indiana, Daviess 02, Daviess County, zona circolare di raggio 10 km con punto nord alle coordinate 87.0310067°W 38.8873553°N;
  • US-2.621: State of South Dakota, Edmunds 13, Edmunds County, zona circolare di raggio 10 km con punto nord alle coordinate 198.9313438°W 45.5352191°N.

Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti sono aggiunte le righe corrispondenti alle medesime zone US-2.619, US-2.620 e US-2.621, con riferimento alle categorie di prodotti interessate e alle rispettive date di applicazione.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore agroalimentare e veterinario, il regolamento comporta la non autorizzazione all’ingresso nell’Unione delle partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone statunitensi specificamente elencate. Il divieto è circoscritto alle aree oggetto di restrizione e non si estende indistintamente all’intero territorio degli Stati Uniti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi UE per gli Stati Uniti

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi delle zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Sospensione mirata per nuove zone colpite da HPAI

Nell’allegato V sono inserite le zone US-2.619, US-2.620 e US-2.621, con effetto di restrizione all’ingresso per le categorie di merci avicole interessate. Le zone corrispondono a aree circolari di 10 km di raggio nei territori di Mitchell County (Kansas), Daviess County (Indiana) ed Edmunds County (South Dakota), istituite a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Aggiornamento delle restrizioni per carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Nell’allegato XIV sono aggiunte, per le medesime zone US-2.619, US-2.620 e US-2.621, le relative righe che incidono sull’autorizzazione all’ingresso nell’Unione delle carni fresche di pollame e di selvaggina da penna provenienti da tali aree.

Motivazione sanitaria e urgenza

La Commissione fonda il provvedimento sulla notifica statunitense di tre focolai di HPAI confermati tra il 22 e il 25 gennaio 2024 e sulle misure adottate dagli Stati Uniti, incluse zone di restrizione di almeno 10 km e abbattimento totale. Poiché la situazione epidemiologica può incidere sullo stato sanitario dell’Unione, le modifiche sono adottate con urgenza.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalecontrolli alle frontieresicurezza alimentare

Testo integrale

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