Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1127

Regolamento delegato (UE) 2024/1127 della Commissione, dell'8 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i principi guida e i criteri per definire le procedure di verifica dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti in servizio (verifica in servizio)

Normativa europea32024R1127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato definisce il quadro tecnico e procedurale della verifica in servizio dei veicoli pesanti prevista dal regolamento (UE) 2019/1242. Stabilisce chi deve essere sottoposto a controllo, quali prove possono essere effettuate, come devono essere svolte e documentate, e in quale modo l’autorità di omologazione deve trarre le conclusioni finali. Prevede inoltre un meccanismo di finanziamento delle verifiche mediante commissioni a carico dei costruttori e disciplina l’esclusione dei veicoli pesanti a emissioni zero.

Principi guida e criteri per definire le procedure di verifica in servizio dei valori di emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti, inclusa la verifica di strategie artificiali.

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure di verifica in servizio dei veicoli pesanti relativamente alla corrispondenza tra i valori di CO2 e consumo di carburante registrati nei file di informazioni per cliente e i valori effettivi dei veicoli in servizio, nonché alla verifica dell’eventuale presenza di strategie a bordo o relative al veicolo che alterino artificialmente le prestazioni nelle prove o nei calcoli di certificazione. Non si applica ai veicoli pesanti a emissioni zero, come definiti dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1242. L’attuazione riguarda le autorità di rilascio dell’omologazione, i costruttori di veicoli, i servizi tecnici e, indirettamente, altri soggetti coinvolti nelle prove e nella vigilanza del mercato nell’Unione.

Verifica in servizio dei veicoli pesanti per emissioni di CO2 e consumo di carburante

Il regolamento delegato (UE) 2024/1127 integra il regolamento (UE) 2019/1242 definendo il quadro tecnico per la "verifica in servizio" dei veicoli pesanti. La finalità è assicurare che i valori di emissioni di CO2 e di consumo di carburante registrati nei file di informazioni per cliente corrispondano ai valori effettivi riscontrabili sui veicoli in servizio, nonché individuare eventuali strategie artificiali capaci di migliorare in modo non genuino i risultati di prova o di calcolo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle procedure di controllo dei veicoli pesanti nell’Unione, con riferimento ai costruttori titolari della licenza per l’uso dello strumento di simulazione ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 e delle misure attuative richiamate, in particolare il regolamento (UE) 2017/2400. Sono esclusi i veicoli pesanti a emissioni zero definiti dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1242.

Definizioni

Ai fini del regolamento valgono le definizioni già contenute nel regolamento (UE) 2019/1242 e nel regolamento (UE) 2017/2400. In aggiunta, viene definita l’"autorità di rilascio dell’omologazione", ossia l’autorità di omologazione che ha rilasciato la licenza per l’uso dello strumento di simulazione, e viene introdotto il concetto di "strategie artificiali", vale a dire strategie a bordo o relative al veicolo che alterano artificialmente le prestazioni nei test o nei calcoli di certificazione.

Selezione dei veicoli e soglia di esenzione

Per ciascun periodo di riferimento, l’autorità di rilascio dell’omologazione seleziona un campione di veicoli per ogni costruttore interessato. Il campionamento e il numero di prove sono determinati sulla base di un metodo connesso alla media dei tre periodi di riferimento precedenti. Il regolamento prevede una soglia di esenzione: se il costruttore ha immatricolato meno di 100 veicoli nuovi nell’Unione nel periodo di riferimento di due anni precedente quello della selezione, l’autorità può decidere di non procedere alle prove di verifica in servizio per quel costruttore.

Tipologie di prove

Le verifiche possono essere effettuate con diverse modalità, tutte orientate a controllare la corrispondenza tra i valori registrati e quelli effettivi e ad accertare la presenza di strategie artificiali. Sono previste:

  • prove su strada secondo la Verification Testing Procedure (VTP) dell’allegato X bis del regolamento (UE) 2017/2400, con verifica anche amministrativa di input, dati e trattamento;
  • prove di resistenza aerodinamica secondo l’allegato VIII, punto 3, del regolamento (UE) 2017/2400;
  • prove del coefficiente di resistenza al rotolamento dei pneumatici, da svolgere in un laboratorio di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2020/740;
  • prove della massa del veicolo, mediante pesatura e applicazione delle correzioni previste dalle norme richiamate;
  • prove specifiche, virtuali o fisiche, per individuare strategie artificiali.

La selezione dei veicoli e dei pneumatici da sottoporre a test deve avvenire sulla base di un metodo di valutazione statistica. Le prove sono affidate a un servizio tecnico che non abbia svolto, per i medesimi veicoli, le prove di certificazione delle proprietà relative alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante, così da ridurre i conflitti di interesse.

Obblighi dei costruttori

Su richiesta, il costruttore deve fornire all’autorità di rilascio dell’omologazione e ai soggetti che eseguono le prove tutte le informazioni, la documentazione, le specifiche tecniche e il supporto necessari per consentire una verifica adeguata. Il regolamento presuppone inoltre che i valori registrati nei file di informazioni per cliente siano effettivamente coerenti con quelli dei veicoli in servizio.

Documentazione, accesso agli atti e conclusioni dell’autorità

Le prove devono essere documentate e i verbali devono essere messi a disposizione della Commissione, del costruttore interessato e, su richiesta, delle altre autorità di omologazione, delle autorità di vigilanza del mercato e di terzi che soddisfino le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/163. Entro dieci mesi dall’inizio della prova, l’autorità di rilascio dell’omologazione deve concludere se vi sia mancata corrispondenza tra i valori dichiarati e quelli riscontrati oppure se siano presenti strategie artificiali. La conclusione vale per tutti i veicoli interessati che sono entrati in circolazione per la prima volta nell’Unione.

Finanziamento delle verifiche

Il regolamento impone all’autorità di rilascio dell’omologazione di assicurare risorse sufficienti per coprire i costi della verifica in servizio. Tali costi possono essere recuperati tramite commissioni applicate al costruttore, che devono coprire le fasi della verifica necessarie a consentire all’autorità di formulare le proprie conclusioni.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e esclusione dei veicoli a emissioni zero

L’articolo 1 definisce i principi guida e i criteri per le procedure di verifica in servizio dei valori di emissioni di CO2 e consumo di carburante registrati nei file di informazioni per cliente e per la verifica di strategie artificiali. Il regolamento non si applica ai veicoli pesanti a emissioni zero ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1242.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) 2019/1242 e del regolamento (UE) 2017/2400. Introduce inoltre le nozioni di "autorità di rilascio dell’omologazione" e di "strategie artificiali", intese come strategie a bordo o relative ai veicoli campione che migliorano artificialmente le prestazioni nelle prove o nei calcoli di certificazione.

Selezione dei veicoli da verificare

L’articolo 3 prevede che, per ciascun periodo di riferimento, l’autorità di rilascio dell’omologazione selezioni un campione di veicoli per i costruttori titolari di licenza all’uso dello strumento di simulazione ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 e delle relative misure attuative, in particolare gli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2017/2400. La dimensione del campione e il numero di prove sono determinati sulla base della media dei tre periodi di riferimento precedenti. Se un costruttore ha immatricolato meno di 100 veicoli nuovi nell’Unione nel periodo di riferimento di due anni precedente quello di selezione, l’autorità può decidere di non effettuare le prove per tale costruttore.

Tipologie di prove di verifica in servizio

L’articolo 4 elenca le prove con cui si verifica la corrispondenza tra valori registrati e valori effettivi e si accerta l’eventuale presenza di strategie artificiali: prove su strada secondo la Verification Testing Procedure (VTP) dell’allegato X bis del regolamento (UE) 2017/2400; prove di resistenza aerodinamica secondo l’allegato VIII, punto 3; prove del coefficiente di resistenza al rotolamento dei pneumatici in laboratorio di riferimento; prove della massa del veicolo mediante pesatura e correzioni applicabili; e prove specifiche con metodi virtuali o fisici per individuare strategie artificiali. Le prove sono svolte da un servizio tecnico indipendente che non abbia eseguito lo stesso tipo di prove per la certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante. Il costruttore, su richiesta, deve fornire tutte le informazioni, la documentazione, le specifiche tecniche e il supporto necessari.

Valutazione, documentazione e conclusioni

L’articolo 5 impone all’autorità di rilascio dell’omologazione di documentare le prove e di mettere i verbali a disposizione della Commissione, del costruttore e, su richiesta, delle altre autorità di omologazione, delle autorità di vigilanza del mercato e di terzi che soddisfino i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2022/163. Entro dieci mesi dall’inizio della prova, l’autorità deve concludere se vi sia mancata corrispondenza tra i valori dei veicoli in servizio e quelli del file di informazioni per cliente, ovvero presenza di strategie artificiali. La conclusione si estende a tutti i veicoli interessati immessi per la prima volta in circolazione nell’Unione.

Finanziamento delle verifiche

L’articolo 6 prevede che l’autorità di rilascio dell’omologazione disponga di risorse sufficienti per coprire i costi della verifica in servizio e possa recuperarli tramite commissioni riscosse presso il costruttore. Le commissioni devono coprire le fasi necessarie per consentire all’autorità di formulare le conclusioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2.

Entrata in vigore

L’articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materietrasportiambienteomologazione dei veicolivigilanza del mercatoemissioni di co2

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.