Sentenza del 08/05/2019 n. 12128 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di rettifica con cui erano stati recuperati dazi relativi alle importazioni di tonno effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, il difetto di motivazione dell'avviso per il mancato allegamento della documentazione OLAF, l'errata applicazione delle regole sull'esenzione dal recupero dei dazi in caso di errore dell'autorità doganale e l'erronea esclusione del regime preferenziale. In particolare, sosteneva che il tonno avesse diritto all'agevolazione perché pescato da navi considerate salvadoregne, nonostante la loro contemporanea iscrizione nei registri di due Stati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il contraddittorio preventivo, pur obbligatorio in materia di tributi armonizzati, non comportasse automaticamente la nullità dell'atto in assenza della prova concreta che il confronto avrebbe condotto a un esito diverso. Ha inoltre giudicato sufficiente la motivazione dell'avviso, che riportava gli elementi essenziali delle indagini OLAF, nonostante la mancata allegazione della documentazione riservata. Ha escluso l'applicazione della tutela prevista per gli errori dell'autorità doganale, poiché l'agevolazione era stata ottenuta in violazione delle relative condizioni e la società non aveva dimostrato una diligenza imprenditoriale qualificata. Infine, ha stabilito che la contemporanea iscrizione delle navi in due registri impediva di considerarle appartenenti al Paese beneficiario del regime preferenziale; pertanto, il tonno non poteva beneficiare dell'agevolazione e il recupero dei dazi era legittimo. Le spese sono state integralmente compensate, ma è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 2
Prevede il contraddittorio amministrativo preventivo in materia doganale. La sua violazione non determina automaticamente l'annullamento dell'atto: il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio subito e che il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41
Riconosce il diritto a una buona amministrazione e al contraddittorio, ma la relativa violazione deve essere valutata secondo il principio del concreto pregiudizio.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
La disciplina del contraddittorio prevista per gli accessi e le verifiche fiscali non è automaticamente applicabile alla materia doganale.
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 5-bis
Rileva ai fini degli obblighi di motivazione dell'atto doganale, che deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare efficacemente la difesa.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiede la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria. È sufficiente che l'atto riporti gli elementi essenziali degli atti richiamati per relationem, anche se questi non sono allegati, quando ciò consente la difesa.
Regolamento CE 25 maggio 1999, n. 1073
Disciplina l'attività dell'OLAF. Gli esiti delle indagini possono essere utilizzati dall'amministrazione e costituiscono elementi probatori, anche se la documentazione investigativa può avere natura riservata.
Regolamento CE 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 220, comma 2, lett. b)
Consente, a determinate condizioni, di non procedere al recupero dei dazi quando l'importo non è stato contabilizzato per un errore delle autorità doganali non ragionevolmente rilevabile dal debitore. La tutela non opera quando l'agevolazione deriva da una frode o da una violazione delle condizioni sostanziali del regime preferenziale.
Regolamento CE 2 luglio 1993, n. 2454, art. 68, par. 1, lett. f)
Subordina il trattamento tariffario preferenziale per i prodotti ittici alla condizione che essi siano stati estratti dal mare da navi appartenenti al Paese beneficiario dell'agevolazione.
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, art. 92
Collega la nave alla giurisdizione dello Stato di bandiera e considera problematica la determinazione della nazionalità quando una nave naviga sotto più bandiere. La doppia iscrizione non consente di identificare con certezza la nave come appartenente al Paese beneficiario.
Convenzione delle Nazioni Unite del 7 febbraio 1986 sulla registrazione delle navi
Nel caso di noleggio a scafo nudo, prevede la sospensione della precedente iscrizione per consentire la navigazione sotto la bandiera del nuovo Stato. La mancata sospensione determina una situazione incompatibile con il riconoscimento della sola nazionalità del nuovo Stato.
Legge 14 giugno 1989, n. 234, artt. 28 e 145 del codice della navigazione
Recepisce nell'ordinamento italiano il meccanismo della registrazione temporanea conseguente al noleggio a scafo nudo e l'obbligo di sospendere la precedente iscrizione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La violazione del contraddittorio preventivo non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto doganale: il contribuente deve indicare concretamente quali difese o documenti avrebbe potuto presentare e dimostrare che avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.
- Un avviso di rettifica è sufficientemente motivato quando espone in modo chiaro gli elementi essenziali delle indagini e degli atti richiamati, anche senza allegare documenti riservati, purché il contribuente sia posto in condizione di difendersi.
- La mancata riscossione dei dazi non può essere esclusa invocando un errore dell'autorità doganale quando l'agevolazione dipende dalla violazione di condizioni sostanziali o da irregolarità scoperte successivamente tramite indagini antifrode.
- Chi importa merci beneficiarie di un regime preferenziale deve verificare con particolare diligenza l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti, inclusa la corretta nazionalità o registrazione delle navi che hanno pescato il prodotto.
- Per ottenere un beneficio tariffario collegato alla nazionalità della nave, la nave deve risultare inequivocabilmente appartenente al Paese beneficiario; la contemporanea iscrizione in due registri può escludere il requisito e legittimare il recupero dei dazi.
- Le risultanze delle indagini OLAF possono costituire prova utilizzabile nel procedimento doganale. La loro natura riservata non rende automaticamente invalido l'avviso, se l'amministrazione ne espone adeguatamente gli esiti essenziali.
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