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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16916/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza tra Tribunale di Ancona e Tribunale di Messina sulla determinazione del giudice dell'esecuzione competente a decidere sulla richiesta del pubblico ministero di declaratoria di estinzione della pena a carico di Mazza Rosario. Il Tribunale di Ancona sostiene la competenza del Tribunale di Messina per la presenza di più provvedimenti emessi da giudici diversi e perché, al momento della domanda (06/09/2024), l'ultimo provvedimento irrevocabile sarebbe stato emesso dal Tribunale di Messina (sentenza di proscioglimento del 18/04/2023 ai sensi dell'art. 131-bis c.p.). Il Presidente del Tribunale di Messina aveva invece indicato la competenza del Tribunale di Ancona ritenendo applicabile l'art. 665, comma 1, c.p.p. (esecuzione di un unico provvedimento).

La decisione

La Corte (Sezione chiamata a decidere sul conflitto negativo) ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha affermato la competenza del Tribunale di Messina. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in presenza di più provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi, la competenza per l'esecuzione spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (criterio dell'art. 665 c.p.p.). È stato inoltre chiarito che la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p. rileva ai fini della determinazione della competenza. La richiesta incidentale del destinatario (Mazza) di pronunciare l'illegittimità/illegalità della pena è stata respinta poiché la Corte era investita unicamente del conflitto di competenza e si è limitata a decidere su tale questione.

Norme richiamate

  • art. 32 cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte di legittimità il potere di decidere sui conflitti di competenza fra giudici dell'esecuzione; la Corte ha risolto il conflitto negativo ai sensi di questa norma.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Criterio per l'individuazione del giudice dell'esecuzione: se vi sono più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Il comma 1 si applica quando si tratta dell'esecuzione di un unico provvedimento; la controversia verteva anche sull'applicabilità del comma 1 rispetto al comma 4 nel caso concreto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis rileva come provvedimento ai fini esecutivi e quindi incide sulla determinazione della competenza ex art. 665 c.p.p.

  • Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014 (Jadid)

    Precedente giurisprudenziale che conferma il principio secondo cui, in presenza di più provvedimenti esecutivi, la competenza spetta al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile, anche se l'incidente non riguarda direttamente quel provvedimento.

  • Sez. U., n. 30954 del 30/05/2019 (De Martino)

    Ha chiarito i limiti e gli effetti dell'iscrizione nel casellario giudiziario del decreto di archiviazione, distinguendo il decreto di archiviazione dalle sentenze; nella motivazione è richiamata la rilevanza delle pronunce ai fini esecutivi e di competenza.

  • legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 6

    Richiamata dall'interessato per sostenere la presunta 'illegalità' della pena in relazione alle modifiche della pena edittale nel tempo; la Corte non ha esaminato tale questione perché estranea al conflitto di competenza di cui era investita.

Massime di principio

  • Quando contro la stessa persona sono pendenti più provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi, la competenza per le questioni relative all'esecuzione spetta al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile (criterio ex art. 665 c.p.p.).
  • La sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis c.p. rileva ai fini della determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione.
  • Se entrambi i giudici coinvolti rifiutano di assumere cognizione del procedimento (conflitto negativo), il rimedio è il ricorso alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 32 c.p.p., la quale decide sul punto di competenza e risolve la stasi.
  • Questioni sostanziali orizzontali (es. illegittimità o modifiche della pena per interventi legislativi) non possono essere decise dalla Corte chiamata a risolvere un mero conflitto di competenza: la decisione si limita al tema della competenza.
  • In caso di dubbio pratico, prima di proporre istanze esecutive è opportuno verificare e allegare nell'atto tutti i provvedimenti che incidono sulla posizione esecutiva dell'interessato e indicare la data di irrevocabilità per consentire l'individuazione del giudice competente.

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