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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18016/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva promosso due giudizi tributari: il primo contro un’iscrizione ipotecaria esattoriale relativa a crediti tributari e previdenziali, deducendo mancata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, assenza di contraddittorio e mancata notifica degli atti presupposti; il secondo contro una successiva intimazione di pagamento riferita a un avviso di accertamento esecutivo, contestandone la validità per asserita mancata notifica delle cartelle e degli atti prodromici. In appello lamentava anche l’uso di documenti prodotti tardivamente, l’erronea declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la violazione del contraddittorio. In cassazione articolava quattro motivi: 1) illegittimità della riunione degli appelli per difetto di motivazione dell’ordinanza e violazione dell’art. 29, comma 3, d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell’art. 32 d.lgs. 546/1992 per l’ammissione di documenti prodotti solo all’udienza e contestazione della prova della notifica del preavviso di ipoteca e degli atti presupposti; 3) violazione dell’art. 32 d.lgs. 546/1992 in relazione alla ritenuta ritualità della notifica dell’avviso di accertamento, assumendo che la CTR avesse fondato la decisione su documentazione inesistente o non ritualmente prodotta; 4) violazione dell’art. 32 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR concesso all’ufficio un termine per depositare documentazione sulla notifica dell’avviso di accertamento, ritenendo ciò una rimessione in termini istruttori indebita.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la riunione dei giudizi fosse un atto meramente ordinatorio e organizzativo, non bisognoso di motivazione e, comunque, censurato senza indicazione di un concreto pregiudizio difensivo; ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla produzione documentale e alla prova della notifica per genericità, difetto di autosufficienza e perché nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992; ha quindi confermato il rigetto delle doglianze sulla notifica dell’avviso di accertamento e del preavviso di ipoteca. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formulate come violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione dei fatti o in doglianze generiche e non autosufficienti.

  • art. 29, comma 3, d.lgs. 546/1992

    La riunione degli appelli è qualificata come provvedimento ordinatorio e organizzativo, la cui omessa motivazione non incide sulla validità, salvo concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1

    La censura di tardività del deposito deve indicare specificamente quali documenti sarebbero stati prodotti irritualmente e in che modo ciò abbia inciso sul giudizio; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti, anche se preesistenti al primo grado e persino se tardivamente prodotti in primo grado, perché i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio fino al giudicato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma di inserzione del comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. 115/2002.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel contesto del termine per il deposito documentale nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la riunione dei giudizi è un atto ordinatorio-organizzativo: la sua eventuale mancata motivazione non determina invalidità, salvo che la parte alleghi e dimostri un concreto pregiudizio difensivo.
  • La denuncia di violazioni processuali non è sufficiente in astratto: il ricorrente deve specificare il pregiudizio subito e collegarlo alla dedotta irregolarità, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Nel ricorso per cassazione vale un rigoroso onere di autosufficienza: se si contesta la prova di una notifica o il deposito di documenti, occorre indicare quali atti, dove e quando siano stati prodotti e in quali termini la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
  • Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello; la documentazione contenuta nei fascicoli di parte resta nel fascicolo d’ufficio e può essere utilizzata nel giudizio di impugnazione.
  • Le doglianze che mirano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, ma sono formulate come violazioni di legge, sono inammissibili se non individuano con precisione l’errore di diritto denunciato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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