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Sentenza

Sentenza n. 2713/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 7405 del 27 febbraio 2026 con cui l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana ha rigettato la richiesta di riclassificazione del bosco sito in contrada Chiuzza, Foglio 4 particelle 28, 29, 30 del Comune di Viagrande, prot. n. 4941 dello 01.02.2024, confermando la natura di area boscata; - della nota prot. n. 16748 del 24 febbraio 2026 con cui il Comando del Corpo Forestale di Catania ha segnalato che la presenza di ailanto “non può concorrere alla perdita dello status giuridico di bosco; - della nota prot. n. 4612 del 09 febbraio 2026 dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana nella parte in cui viene asseritamente affermato che le aree escluse dalla definizione di bosco sono solo quelle “soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014”; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: - della nota prot. n. 7405 del 27 febbraio 2026 dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana; - della nota prot. n. 16748 del 24 febbraio 2026d del Comando del Corpo Forestale di Catania; - della nota prot. n. 4612 del 09 febbraio 2026 dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana;

Giustizia amministrativa202600977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riclassificazione come non boscate delle particelle site in contrada Chiuzza, con conferma della natura boschiva e dei relativi vincoli; note istruttorie e consultive presupposte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni regionali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario di terreni assoggettati a vincolo boschivo e paesaggistico ha impugnato il diniego di riclassificazione dell’area, che aveva confermato la natura di bosco nonostante la presenza diffusa di Ailanthus altissima. Ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. 34/2018, della disciplina europea sulle specie esotiche invasive, del d.lgs. 230/2017 e dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004, nonché travisamento dei fatti, sostenendo che la presenza dominante dell’ailanto comportasse l’esclusione automatica dalla nozione di bosco, anche senza un piano formale di eradicazione, e che l’autorizzazione al taglio del 2020 valesse come misura di eradicazione; 2) difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dell’accertamento, sviamento e irragionevolezza, per non avere l’Amministrazione adeguatamente considerato la composizione floristica e la prevalenza dell’ailanto; 3) violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per l’omesso preavviso di rigetto. Con motivi aggiunti ha contestato specificamente le note istruttorie, ribadendo che l’ailanto e l’intervento autorizzato nel 2020 avrebbero determinato la perdita dello status boschivo e che la vegetazione residua non raggiungeva la copertura minima richiesta. Ha inoltre censurato direttamente le note del Corpo Forestale e della Soprintendenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha dichiarato inammissibili le censure rivolte direttamente contro le note del Corpo Forestale e della Soprintendenza, perché atti endoprocedimentali e consultivi privi di autonoma efficacia lesiva: la lesione deriva dal provvedimento finale di diniego. Ha respinto il motivo centrale: l’art. 5, comma 2, lett. d), del d.lgs. 34/2018 esclude dalla nozione di bosco le aree effettivamente assoggettate a misure o piani di eradicazione adottati in attuazione della disciplina europea, non le aree per la sola presenza, anche diffusa o dominante, di una specie invasiva. Occorre una determinazione amministrativa che individui area, specie, modalità d’intervento e autorità esecutrici; non basta che sussistano in astratto i presupposti per adottarla. Nel caso concreto non risultava adottato un piano o una misura riferita alle particelle; il piano nazionale sull’ailanto era ancora in fase consultiva. L’autorizzazione al taglio del 2020, per contenuto e procedura, era un intervento colturale e manutentivo, non una misura di eradicazione ai sensi della disciplina applicabile. È stato respinto anche il motivo istruttorio e motivazionale: le valutazioni sulla qualificazione di un’area come bosco sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento; non sono emersi tali vizi. Gli atti attestavano circa 2,4 ettari con requisiti di estensione, larghezza e copertura prescritti e presenza anche di specie autoctone; la rarefazione vegetazionale, anche se dovuta a interventi antropici, non determina da sé la perdita della qualifica boschiva. Il diniego aveva inoltre dato esecuzione alle precedenti statuizioni giudiziali, che imponevano un riesame motivato senza predeterminarne l’esito. Respinto il motivo relativo all’art. 10-bis: in mancanza del presupposto normativo necessario per la declassificazione, l’esito era vincolato e il contraddittorio procedimentale non avrebbe potuto modificarlo; l’omissione non comporta quindi annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Spese compensate per la peculiarità della controversia e la complessità del quadro normativo.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, lett. d), d.lgs. 34/2018

    La disposizione di cui all’art. 5 introduce una deroga espressa al regime ordinario di tutela del patrimonio forestale e paesaggistico e, come tale, è soggetta a stretta interpretazione: essa subordina l'esclusione della natura boscata alla circostanza (formale e sostanziale) che l'area sia effettivamente compresa all'interno di misure o piani di eradicazione debitamente approvati e attuati dalle competenti autorità amministrative, ai sensi della disciplina europea e del decreto legislativo n. 230/2017.

    L’esclusione dalla nozione di bosco opera soltanto per l’area concretamente assoggettata a misure o piani di eradicazione formalmente adottati e attuati dalle autorità competenti; la mera presenza o dominanza di una specie invasiva non produce una declassificazione automatica.

  • art. 3 d.lgs. 34/2018

    Dagli atti di causa emerge, di contro, che le particelle per cui è causa possiedono i requisiti di estensione minima, larghezza media e copertura complessiva prescritti dalla legge per la qualificazione a bosco, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 34/2018 e dell’art. 4 della legge regionale n. 16/1996, e che l’accertamento negativo circa la sussistenza di piani di eradicazione formalmente approvati è rimasto incontestato nella sua materialità.

    La qualificazione di bosco dipende dai parametri normativi, tra cui estensione minima, larghezza media e copertura complessiva; nel caso esaminato le particelle soddisfacevano tali requisiti.

  • art. 4, comma 4, d.lgs. 34/2018

    In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 34/2018, le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva per cause naturali o antropiche non cessano di essere considerate bosco.

    La temporanea assenza o rarefazione della copertura vegetale, anche dovuta a interventi antropici, non fa venir meno la qualifica giuridica di bosco.

  • art. 4, comma 4, l.r. Sicilia 16/1996

    Sul punto, assume particolare rilievo la giurisprudenza del CGARS, secondo cui la nozione di bosco «non è data solo da indici di carattere naturalistico ma anche da indici normativi» e, con specifico riferimento all’art. 4, comma 4, della l.r. n. 16/1996, i terreni «temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l’incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco» (CGARS, n. 461/2007).

    La qualificazione forestale è una nozione anche normativa e permane per i terreni temporaneamente privi di vegetazione arborea, sia per cause naturali sia per intervento antropico.

  • art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004

    Un simile risultato risulterebbe incompatibile con la finalità di tutela del patrimonio forestale e trasformerebbe il degrado della vegetazione in causa di cessazione del vincolo.

    Il vincolo paesaggistico relativo alle aree boscate non viene meno per la mera presenza di una specie invasiva o per il degrado temporaneo della vegetazione; la disciplina va letta in modo da non convertire il degrado in causa di cessazione della tutela.

  • d.lgs. 230/2017

    Tale conclusione trova conferma nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 230/2017, il quale distingue il rilevamento della presenza della specie, la sua validazione tecnica, la comunicazione all’autorità nazionale e la successiva adozione delle misure di eradicazione o di gestione.

    Il rilevamento della specie invasiva è distinto dalla successiva adozione amministrativa delle misure di eradicazione o gestione; la presenza materiale non equivale a una misura formalmente adottata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È infondato anche il terzo motivo di censura, con cui si deduce la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

    L’omesso preavviso di rigetto è stato ritenuto non invalidante nel caso concreto perché l’esito del procedimento era vincolato dall’assenza del presupposto normativo per la declassificazione.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Trova, pertanto, applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, secondo cui la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma degli atti non può condurre all’annullamento del provvedimento qualora sia evidente che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La violazione procedimentale non determina l’annullamento quando, per il carattere vincolato dell’esito, risulta evidente che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • La mera presenza, anche diffusa o dominante, di una specie esotica invasiva non determina automaticamente la perdita della qualificazione di bosco. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. d), del d.lgs. 34/2018, l’esclusione richiede che l’area sia concretamente assoggettata a misure o piani di eradicazione formalmente adottati e attuati dalle autorità competenti in attuazione della disciplina europea e nazionale.
  • La nozione di bosco è normativa e sostanziale: la temporanea rarefazione o eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva, anche per interventi antropici, non fa venir meno la qualifica forestale quando permangono i requisiti normativi e non ricorre una specifica causa di esclusione.
  • La qualificazione di un atto come misura di eradicazione va effettuata in base al suo contenuto sostanziale e alla procedura seguita. Un’autorizzazione a interventi colturali o manutentivi non equivale a una misura di eradicazione se non è adottata secondo la disciplina pertinente e non individua un programma diretto all’eliminazione della popolazione invasiva.
  • Le valutazioni amministrative sulla perimetrazione e qualificazione delle aree boscate costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili quando emergano manifesta illogicità, arbitrarietà, errori di fatto o travisamento; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella amministrativa ragionevole.
  • L’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento quando il procedimento è vincolato e risulta evidente che la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto determinare un contenuto dispositivo diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • Gli atti istruttori o consultivi privi di autonoma efficacia lesiva non sono autonomamente impugnabili quando la lesione della posizione del privato deriva dal provvedimento finale adottato dall’organo competente.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiAree protette, fauna e floraPartecipazione al procedimento
RamiBeni culturali e paesaggioAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

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