Cassazione Civile, Sentenza n. 9/2022 del 04/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I soci impugnavano un avviso di liquidazione relativo all'imposta INVIM straordinaria contestando il valore attribuito all'immobile tramite l'applicazione delle tariffe di estimo (art. 52, comma 2, DPR n. 131/1986), ritenendolo non corrispondente al valore effettivo. In corso di giudizio i contribuienti hanno chiesto la definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e hanno effettuato il versamento richiesto; l'Agenzia ha però negato la definizione ritenendo che l'avviso fosse atto meramente liquidatorio e non atto impositivo. I contribuenti ricorrevano avverso il diniego sostenendo che l'atto fosse sostanzialmente impositivo (primo atto che esprimeva una pretesa fiscale maggiore) e quindi definibile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dei contribuenti avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo che la qualificazione sostanziale dell'atto prevalga sul nomen iuris: un avviso di liquidazione è definibile quando, pur denominato "avviso di liquidazione", esprime per la prima volta nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore e incide sui presupposti e sul contenuto dell'obbligazione tributaria. Nel caso concreto l'avviso non era preceduto da alcun atto di accertamento ed ha rideterminato il valore dell'immobile, quindi aveva natura sostanzialmente impositiva. Di conseguenza è stato annullato il diniego di definizione, accertata la definibilità della lite ex art. 6 d.l. n. 119/2018; poiché i contribuenti avevano effettuato il versamento, il giudizio è stato dichiarato estinto. Spese compensate integralmente per particolarità del caso ed esito estintivo.
Norme richiamate
art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136/2018
"Le controversie... aventi ad oggetto atti impositivi... possono essere definite... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"; "La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda... e con il pagamento... entro il 31 maggio 2019."
La norma permette la definizione agevolata delle controversie relative ad atti impositivi anche se il titolo formale è diverso; la Corte ha interpretato che rileva la natura sostanziale dell'atto e che, se l'atto comunica per la prima volta una pretesa fiscale maggiore, è definibile.
art. 52, comma 2, DPR n. 131/1986
Usato dall'Amministrazione per determinare il valore dell'immobile mediante tariffe di estimo; la Corte ha considerato che l'applicazione di tali tariffe in un avviso che ridetermina il valore e la base imponibile contribuisce a qualificare l'atto come impositivo.
art. 36, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dall'Agenzia in primo motivo (profili di motivazione), ma la decisione sulla definibilità si concentra sulla natura sostanziale dell'atto ai fini dell'art. 6 del d.l.
art. 360 cod. proc. civ. (nn. 1,3,4)
Richiamato nei motivi di cassazione proposti dall'Agenzia (vizi di motivazione e vizio di applicazione della norma), ma la Corte ha ritenuto prevalente la questione relativa alla definibilità e alla natura sostanziale dell'atto.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 10 aprile 2019
"...rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato, che prescinde dal 'nomen iuris' utilizzato nella specie."
La Corte ha richiamato e dato rilievo alla circolare come conferma dell'orientamento secondo cui anche avvisi di liquidazione possono essere qualificati come atti impositivi se esprimono una pretesa fiscale maggiore.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Cass. n. 20731/2010; n. 13136/2016; Sez. Un. n. 18298/2021; Sez.5 n. 20683/2021)
La Corte ha richiamato precedenti che stabiliscono il criterio di effettività: rileva la funzione sostanziale dell'atto (comunicare per la prima volta una pretesa fiscale maggiore) e non la sua denominazione formale; altresì le Sezioni Unite hanno affermato che anche cartelle o atti derivanti da controllo automatizzato possono essere definiti se sono il primo atto che impone la prestazione.
d.lgs. n. 568/1993 (richiamato dall'Agenzia)
Richiamato dall'Agenzia nella doglianza sulla corretta applicazione delle rendite/tariffe; la Corte non ha dato rilievo decisivo a tale contestazione nella pronuncia sulla definibilità.
Massime di principio
- Per stabilire se una controversia è definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 occorre valutare la natura sostanziale dell'atto impugnato: conta la funzione effettiva dell'atto (se comunica per la prima volta una pretesa fiscale maggiore), non la sua denominazione formale.
- Un avviso di liquidazione può essere considerato atto impositivo e quindi rientrare nella definizione agevolata quando ridetermina per la prima volta la base imponibile o il valore del bene e quindi la pretesa fiscale nei confronti del contribuente.
- La presentazione telematica della domanda di definizione e il pagamento nei termini previsi dalla norma (es. termine del 31 maggio 2019, salvo diverse previsioni) perfezionano la definizione e possono estinguere il giudizio se l'atto è correttamente qualificato come definibile.
- Il criterio dell'effettività (funzione sostanziale) è prevalente rispetto al criterio formale: amministrazione e giudice devono esaminare se l'atto introduce per la prima volta una pretesa o si limita a una fase meramente esecutiva/liquidatoria di un atto già impositivo.
- In caso di erroneo diniego amministrativo della definizione, il contribuente può ottenere l'annullamento del diniego in giudizio e l'estinzione del procedimento se ha adempiuto al pagamento; le spese possono essere compensate in ragione dell'esito estintivo e delle circostanze del caso.
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