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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9/2022 del 04/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I soci impugnavano un avviso di liquidazione relativo all'imposta INVIM straordinaria contestando il valore attribuito all'immobile tramite l'applicazione delle tariffe di estimo (art. 52, comma 2, DPR n. 131/1986), ritenendolo non corrispondente al valore effettivo. In corso di giudizio i contribuienti hanno chiesto la definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e hanno effettuato il versamento richiesto; l'Agenzia ha però negato la definizione ritenendo che l'avviso fosse atto meramente liquidatorio e non atto impositivo. I contribuenti ricorrevano avverso il diniego sostenendo che l'atto fosse sostanzialmente impositivo (primo atto che esprimeva una pretesa fiscale maggiore) e quindi definibile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dei contribuenti avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo che la qualificazione sostanziale dell'atto prevalga sul nomen iuris: un avviso di liquidazione è definibile quando, pur denominato "avviso di liquidazione", esprime per la prima volta nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore e incide sui presupposti e sul contenuto dell'obbligazione tributaria. Nel caso concreto l'avviso non era preceduto da alcun atto di accertamento ed ha rideterminato il valore dell'immobile, quindi aveva natura sostanzialmente impositiva. Di conseguenza è stato annullato il diniego di definizione, accertata la definibilità della lite ex art. 6 d.l. n. 119/2018; poiché i contribuenti avevano effettuato il versamento, il giudizio è stato dichiarato estinto. Spese compensate integralmente per particolarità del caso ed esito estintivo.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136/2018

    "Le controversie... aventi ad oggetto atti impositivi... possono essere definite... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"; "La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda... e con il pagamento... entro il 31 maggio 2019."

    La norma permette la definizione agevolata delle controversie relative ad atti impositivi anche se il titolo formale è diverso; la Corte ha interpretato che rileva la natura sostanziale dell'atto e che, se l'atto comunica per la prima volta una pretesa fiscale maggiore, è definibile.

  • art. 52, comma 2, DPR n. 131/1986

    Usato dall'Amministrazione per determinare il valore dell'immobile mediante tariffe di estimo; la Corte ha considerato che l'applicazione di tali tariffe in un avviso che ridetermina il valore e la base imponibile contribuisce a qualificare l'atto come impositivo.

  • art. 36, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dall'Agenzia in primo motivo (profili di motivazione), ma la decisione sulla definibilità si concentra sulla natura sostanziale dell'atto ai fini dell'art. 6 del d.l.

  • art. 360 cod. proc. civ. (nn. 1,3,4)

    Richiamato nei motivi di cassazione proposti dall'Agenzia (vizi di motivazione e vizio di applicazione della norma), ma la Corte ha ritenuto prevalente la questione relativa alla definibilità e alla natura sostanziale dell'atto.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 10 aprile 2019

    "...rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato, che prescinde dal 'nomen iuris' utilizzato nella specie."

    La Corte ha richiamato e dato rilievo alla circolare come conferma dell'orientamento secondo cui anche avvisi di liquidazione possono essere qualificati come atti impositivi se esprimono una pretesa fiscale maggiore.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Cass. n. 20731/2010; n. 13136/2016; Sez. Un. n. 18298/2021; Sez.5 n. 20683/2021)

    La Corte ha richiamato precedenti che stabiliscono il criterio di effettività: rileva la funzione sostanziale dell'atto (comunicare per la prima volta una pretesa fiscale maggiore) e non la sua denominazione formale; altresì le Sezioni Unite hanno affermato che anche cartelle o atti derivanti da controllo automatizzato possono essere definiti se sono il primo atto che impone la prestazione.

  • d.lgs. n. 568/1993 (richiamato dall'Agenzia)

    Richiamato dall'Agenzia nella doglianza sulla corretta applicazione delle rendite/tariffe; la Corte non ha dato rilievo decisivo a tale contestazione nella pronuncia sulla definibilità.

Massime di principio

  • Per stabilire se una controversia è definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 occorre valutare la natura sostanziale dell'atto impugnato: conta la funzione effettiva dell'atto (se comunica per la prima volta una pretesa fiscale maggiore), non la sua denominazione formale.
  • Un avviso di liquidazione può essere considerato atto impositivo e quindi rientrare nella definizione agevolata quando ridetermina per la prima volta la base imponibile o il valore del bene e quindi la pretesa fiscale nei confronti del contribuente.
  • La presentazione telematica della domanda di definizione e il pagamento nei termini previsi dalla norma (es. termine del 31 maggio 2019, salvo diverse previsioni) perfezionano la definizione e possono estinguere il giudizio se l'atto è correttamente qualificato come definibile.
  • Il criterio dell'effettività (funzione sostanziale) è prevalente rispetto al criterio formale: amministrazione e giudice devono esaminare se l'atto introduce per la prima volta una pretesa o si limita a una fase meramente esecutiva/liquidatoria di un atto già impositivo.
  • In caso di erroneo diniego amministrativo della definizione, il contribuente può ottenere l'annullamento del diniego in giudizio e l'estinzione del procedimento se ha adempiuto al pagamento; le spese possono essere compensate in ragione dell'esito estintivo e delle circostanze del caso.

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