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Sentenza

Sentenza n. 626/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’atto prot. n. -OMISSIS- del 19.8.2024, inoltrato con pec del successivo 20.8.2024, con il quale il Comune di -OMISSIS- ha comunicato la non assentibilità della SCIA, 2024 pratica edilizia n. SUAP - urbanistica -OMISSIS-- -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, istanza del 24.06.2024, per realizzazione di scala in ferro di collegamento tra due terrazze scoperte e variazione di lastrico solare in terrazza scoperta edificio residenziale tra le vie -OMISSIS- (-OMISSIS-); - della nota Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. -OMISSIS- del 08.08.2024; - della nota del Comune di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- 11.07.2024; - della nota del Comune di -OMISSIS- del 19.08.2024; - nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti; - e per l’accertamento della formazione della SCIA presentata al Comune di -OMISSIS- prat. edilizia n. Suap-urbanistica -OMISSIS--OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, istanza del 24.6.2024.

Giustizia amministrativa202401279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione comunale di non assentibilità o non accettazione del deposito della SCIA relativa alla realizzazione di una scala in ferro tra due terrazze e alla trasformazione di una porzione di lastrico solare in terrazza scoperta, nonché il parere contrario della Soprintendenza e gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione comunale di non assentibilità della SCIA, il parere della Soprintendenza e gli ulteriori atti del procedimento, chiedendo anche l'accertamento della formazione della SCIA. Ha dedotto che l'edificio ricade nel centro storico, ma non sarebbe soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004, essendo l'area già classificata come zona territoriale omogenea A alla data del 6 settembre 1985. Ha inoltre sostenuto che la scala metallica non sarebbe visibile dagli spazi pubblici e sarebbe collocata in posizione arretrata. I motivi hanno riguardato: la violazione degli artt. 142 e 146 del d.lgs. 42/2004, delle norme del PUG, del d.P.R. 380/2001, della l. 241/1990, del PPTR e della disciplina del centro storico, nonché difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta; l'illegittimità o nullità del parere della Soprintendenza per carenza di potere, violazione delle norme sul procedimento paesaggistico, incompetenza e difetto di istruttoria; la violazione degli artt. 19 e 20 della l. 241/1990 e dell'art. 23, comma 6, del d.P.R. 380/2001, dell'art. 2, comma 8-bis, della l. 241/1990 e dei principi di affidamento, lealtà, correttezza e ragionevolezza, con riferimento al superamento dei termini del procedimento. Il Comune ha resistito sostenendo l'incompletezza della pratica, la non autorizzabilità dell'intervento e l'avvenuta realizzazione di opere già oggetto di provvedimenti repressivi. La domanda cautelare è stata rinunciata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la richiesta comunale di acquisire il parere della Soprintendenza, poiché l'intervento comportava il cambio di utilizzo di una porzione del lastrico solare in superficie accessoria soggetta al contributo di costruzione e una modifica del prospetto e dell'involucro dell'edificio. L'art. 9/P delle NTA del PUG rinvia al Piano particolareggiato per il risanamento conservativo del centro storico, che impone la conservazione delle facciate e degli elementi architettonici e rimette alla Soprintendenza le lavorazioni non previste; analoga base è stata ravvisata nell'art. 62 del regolamento edilizio. Il parere della Soprintendenza è stato ritenuto espressivo di un potere di tutela sussistente, anche alla luce delle modifiche progettuali risultanti dalla tavola di progetto, tra cui ringhiere ed elementi verticali opachi di due metri, con modifica del prospetto e limitazione della veduta sul lato nord. Il giudice ha inoltre valorizzato il contrasto dell'intervento con gli elementi tipologici dell'edificato storico e il richiamo alle precedenti opere già eseguite e a una precedente ordinanza di ripristino. È stata ritenuta fondata anche la contestazione dell'incompletezza documentale della SCIA: mancavano gli elaborati tecnici, grafici e analitici necessari a dimostrare che la scala rientrasse tra gli interventi privi di rilevanza secondo la disciplina regionale richiamata dal Comune. La censura relativa al superamento dei termini è stata respinta, poiché il termine è stato considerato decorrente dall'acquisizione del parere della Soprintendenza dell'8 agosto 2024 e la comunicazione comunale del 19 agosto 2024 è intervenuta successivamente, con trasmissione al tecnico incaricato. Non è stata quindi riconosciuta la formazione della SCIA né sono stati annullati gli atti impugnati. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 142 e 146 d.lgs. 42/2004

    La disciplina paesaggistica è stata richiamata dal ricorrente; il giudice ha ritenuto comunque legittimo il coinvolgimento della Soprintendenza in ragione delle specifiche prescrizioni urbanistiche e della modifica del prospetto e dell'involucro dell'edificio storico.

  • art. 9/P NTA del PUG

    Per i materiali e le finiture da utilizzare, si rimanda alle disposizioni riportate nel Piano particolareggiato per il Risanamento conservativo del centro storico.

    La norma, mediante il rinvio al piano particolareggiato, costituisce base per richiedere il parere della Soprintendenza sulle lavorazioni non previste e sugli interventi incidenti sulle facciate e sugli elementi architettonici del centro storico.

  • art. 62 regolamento edilizio

    È stato richiamato come ulteriore fondamento della necessità del parere della Soprintendenza per l'intervento progettato.

  • art. 19 l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alla SCIA e alla pretesa formazione del titolo per decorso del termine, ma la censura è stata respinta.

  • art. 20 l. 241/1990

    È stato richiamato dal ricorrente nell'ambito delle doglianze relative al silenzio e agli effetti temporali del procedimento, senza che il giudice ne abbia riconosciuto la violazione.

  • art. 23, comma 6, d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione ai termini e agli effetti della SCIA edilizia; la doglianza è stata respinta.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    È stato invocato in tema di superamento dei termini procedimentali, ma il TAR ha ritenuto tempestiva la comunicazione comunale.

  • D.G.R. 29 novembre 2022, n. 1663, allegato C, punto A.2

    La disciplina è stata richiamata dal Comune per sostenere che la qualificazione della scala come intervento privo di rilevanza richiedeva la produzione di specifici elaborati tecnici, grafici e analitici; il TAR ha condiviso la rilevanza dell'incompletezza documentale.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha invocato l'applicazione per sostenere la nullità del parere della Soprintendenza per carenza di potere; la tesi è stata respinta implicitamente dal riconoscimento del potere dell'autorità di tutela di esprimersi.

Massime di principio

  • Quando una SCIA edilizia riguarda interventi su un edificio del centro storico che incidono sul prospetto, sull'involucro o su elementi architettonici tutelati dalla disciplina urbanistica locale, l'amministrazione comunale può acquisire il parere della Soprintendenza se le norme urbanistiche e il piano particolareggiato di conservazione prevedono la conservazione delle facciate e il rinvio all'autorità di tutela per le lavorazioni non espressamente disciplinate.
  • La circostanza che un'area non rientri, secondo il ricorrente, tra quelle sottoposte a vincolo paesaggistico ex lege non esclude, di per sé, l'applicazione delle specifiche prescrizioni urbanistiche e di tutela del centro storico né il coinvolgimento della Soprintendenza previsto dalla disciplina comunale.
  • La SCIA edilizia non può produrre gli effetti favorevoli invocati dall'interessato quando la pratica è incompleta e non contiene gli elaborati tecnici, grafici e analitici necessari a dimostrare la riconducibilità dell'intervento a una categoria edilizia soggetta a regime semplificato o priva di rilevanza.
  • Ai fini della verifica del rispetto dei termini procedimentali relativi a una SCIA sottoposta all'acquisizione di un parere della Soprintendenza, il termine può essere computato, secondo la disciplina applicata dal giudice, dalla data di acquisizione del parere, sicché una comunicazione comunale successiva ma tempestiva rispetto a tale momento non determina la formazione del titolo per silentium.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicità

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