Cassazione Civile, Ordinanza n. 00120/2025 del 04/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo a una compravendita immobiliare con atto notarile del 14 marzo 2006, nel quale era stata contestata la soggezione a imposta proporzionale per la presunta presenza di una condizione sospensiva. In primo grado il contribuente aveva ottenuto ragione; in appello l’Agenzia delle Entrate aveva visto dichiarare inammissibile il gravame per tardività dalla CTR Sicilia. La Cassazione, con ordinanza n. 9048/2019, aveva invece ritenuto tempestivo l’appello dell’Ufficio e cassato con rinvio. Gli eredi del contribuente hanno quindi proposto revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto nel computo del termine lungo di impugnazione: la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 7 gennaio 2011, sicché, applicando il termine annuale allora vigente e la sospensione feriale, esso scadeva il 22 febbraio 2012; la notifica dell’appello risultava invece pervenuta al destinatario il 23 febbraio 2012. In fase rescissoria, l’Agenzia ha sostenuto la tempestività dell’appello richiamando la data di spedizione del 21 febbraio 2012 e la documentazione postale prodotta, ma la Corte ha ritenuto non provata la tempestiva proposizione del gravame perché l’unica data idoneamente certificata risultava quella di ricezione del plico, successiva alla scadenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, rilevando che nella precedente ordinanza vi era un errore revocatorio sul calcolo del termine lungo di impugnazione: il dies ad quem era il 22 febbraio 2012 e non il 23 febbraio 2012. Revocata dunque l’ordinanza n. 9048/2019, la Corte, nella fase rescissoria, ha esaminato il ricorso originario dell’Agenzia delle Entrate e lo ha rigettato perché infondato: l’appello era tardivo, mancava la prova idonea della spedizione tempestiva e la sola data certificata dall’agente postale era quella di ricezione del 23 febbraio 2012, successiva alla scadenza. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate, mentre le spese del giudizio di revocazione sono state poste a carico dell’intimata.
Norme richiamate
Consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c., compreso l’errore di fatto revocatorio.
L’errore revocatorio è un errore di percezione o una svista materiale su un fatto decisivo risultante in modo incontestabile dagli atti, purché non abbia formato oggetto di un punto controverso deciso dal giudice.
Il termine lungo di impugnazione, nel testo applicabile ratione temporis, scadeva annualmente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, con computo della sospensione feriale.
art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini processuali si applica al computo del termine lungo di impugnazione nel periodo considerato.
art. 155, quinto comma, c.p.c.
La proroga al primo giorno non festivo per la scadenza cadente di sabato è ritenuta non applicabile al caso, poiché la scadenza cadeva di mercoledì.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario disciplina l’appello e i relativi requisiti di ammissibilità, inclusa la tempestività della notificazione.
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancata produzione della documentazione idonea a provare la tempestiva notifica dell’appello non può essere sanata mediante successiva esibizione se mancano i presupposti per la rimessione in termini.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova sulla tempestiva proposizione dell’appello.
Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla documentazione avente efficacia probatoria di atto pubblico.
Richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di fede privilegiata dell’atto pubblico e delle attestazioni del pubblico ufficiale.
Richiamato con riferimento alle presunzioni e alla deduzione della data di spedizione dalla data di ricezione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
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Massime di principio
- L’errore sul computo del termine per proporre un’impugnazione integra errore di fatto revocatorio quando deriva da una falsa percezione di dati risultanti dagli atti e non da una valutazione giuridica controversa.
- Nel processo tributario, la tempestività dell’appello notificato a mezzo posta deve essere provata con documentazione idonea a certificare la spedizione entro il termine; la sola data di ricezione del plico non basta se successiva alla scadenza.
- L’avviso di ricevimento può supplire alla ricevuta di spedizione solo se reca un’idonea attestazione postale della data di spedizione; in mancanza, la prova del tempestivo perfezionamento della notifica non può desumersi da mere annotazioni non certificate.
- Se la sola data certata dall’agente postale è successiva al termine di decadenza, l’appello è inammissibile per tardività anche se la spedizione sia prospettata come anteriore.
- La deduzione della tempestività dell’impugnazione grava sulla parte che la propone, che deve produrre contestualmente la documentazione richiesta dalla disciplina processuale tributaria.
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