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Sentenza

Sentenza del 20/06/2019 n. 16560 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I.G. aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria del 13 agosto 2005 e il fermo amministrativo, fondati su 39 cartelle esattoriali, deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici, l'illegittimità delle cartelle per mancata indicazione del responsabile del procedimento, la carenza di motivazione dell'ipoteca e il mancato rispetto dei termini per l'iscrizione a ruolo. La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso. Equitalia Sud aveva appellato la decisione, ma la CTR Campania aveva dichiarato l'appello tardivo, escludendo dal computo del termine semestrale dell'art. 327 c.p.c. la sospensione feriale, sul presupposto che la controversia fosse assimilabile a un'opposizione agli atti esecutivi. In Cassazione la società ha contestato, tra l'altro, l'esclusione della sospensione feriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la qualificazione dell'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria come opposizione esecutiva. L'iscrizione ipotecaria e il fermo amministrativo sono misure alternative all'espropriazione forzata e la loro impugnazione costituisce un'azione di accertamento negativo, non soggetta al termine decadenziale dell'art. 617 c.p.c. Di conseguenza, si applica ordinariamente la sospensione feriale dei termini, salvo le specifiche eccezioni di legge. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR non si era pronunciata sulla giurisdizione. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77

    Iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore.

    L'iscrizione ipotecaria è stata qualificata come misura alternativa all'esecuzione forzata e non come atto dell'espropriazione forzata in senso stretto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2

    Intimazione ad adempiere prima dell'espropriazione forzata quando questa non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella.

    L'intimazione prevista dalla norma riguarda l'avvio dell'espropriazione forzata e non è necessariamente richiesta per l'iscrizione ipotecaria, ferma la necessità di comunicare preventivamente al contribuente l'intenzione di procedere all'iscrizione e consentirgli di pagare o presentare osservazioni.

  • Codice di procedura civile, art. 327

    Termine semestrale per l'impugnazione delle sentenze in assenza di notificazione.

    Nel calcolo del termine per l'appello doveva essere considerato il periodo di sospensione feriale, poiché la controversia sull'iscrizione ipotecaria non rientra nelle opposizioni esecutive escluse da tale sospensione.

  • Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1

    Sospensione feriale dei termini processuali.

    La sospensione feriale costituisce la regola generale nelle controversie civili, salvo le eccezioni previste dall'art. 3 della stessa legge o da specifiche disposizioni di settore.

  • Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3

    Esclusioni dalla sospensione feriale dei termini.

    Le eccezioni devono essere interpretate in modo specifico e non possono essere estese a controversie che non siano vere opposizioni esecutive.

  • Ordinamento giudiziario, art. 92

    Cause e procedimenti soggetti a esclusione dalla sospensione feriale.

    L'esclusione riguarda, tra gli altri, le opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo all'esecuzione, ma non l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria qualificata come azione di accertamento negativo.

  • Codice di procedura civile, art. 617

    Opposizione agli atti esecutivi.

    Il termine decadenziale previsto da questa norma non si applica all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, perché tale misura precede ed è alternativa all'espropriazione forzata.

  • D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2

    Giurisdizione tributaria.

    Le controversie relative a ipoteca e fermo amministrativo rientrano nella giurisdizione tributaria quando le misure garantiscono o riguardano crediti di natura tributaria.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria esattoriale non è, di regola, un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., perché l'ipoteca è una misura cautelare o alternativa all'espropriazione forzata.
  • Per le controversie sull'iscrizione ipotecaria e, secondo i relativi presupposti, sul fermo amministrativo, il termine processuale beneficia normalmente della sospensione feriale, salvo che ricorra una specifica eccezione normativa.
  • La qualificazione giuridica dell'atto contestato è decisiva per individuare sia il termine d'impugnazione sia l'applicabilità della sospensione feriale: non basta che l'atto sia collegato alla riscossione coattiva per applicare automaticamente le regole delle opposizioni esecutive.
  • Prima dell'iscrizione ipotecaria il contribuente deve essere informato della possibile iscrizione e deve poter pagare o presentare osservazioni; tale comunicazione non coincide necessariamente con l'intimazione prevista per l'inizio dell'espropriazione forzata.
  • Quando il giudice decide la causa soltanto per ragioni processuali, la Corte di Cassazione non può esaminare nel merito questioni sulle quali il giudice precedente non si è pronunciato; tali motivi possono risultare inammissibili e dovranno essere esaminati dal giudice del rinvio.

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