Ordinanza n. 1461/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 14854/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che ha deciso sull'impugnazione del giudizio di permanente non idoneità ai servizi di polizia per asserita incompatibilità del quadro psichico con le funzioni operative
Esito
La controversia
L'interessato ha appellato la sentenza del TAR Lazio n. 14854/2023, contestando il giudizio amministrativo-sanitario di permanente non idoneità ai servizi di polizia. Il provvedimento di inidoneità richiamava una visita psichiatrica effettuata il 1° luglio 2019 e test psicologici (MMPI-2, Millon e Rorschach), individuandoli quali elementi fondanti della valutazione, ma non ne riportava compiutamente gli esiti. Nel precedente grado di appello, il Consiglio di Stato aveva quindi disposto l'acquisizione dell'esito della visita e della documentazione relativa ai test. Il Ministero dell'Interno non ha depositato la documentazione richiesta.
La decisione
Il Consiglio di Stato non definisce il merito dell'appello e reitera l'incombente istruttorio già disposto con la precedente ordinanza collegiale. Il Ministero dell'Interno dovrà depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica se anteriore, l'esito della visita psichiatrica del 1° luglio 2019 e gli atti relativi ai test psicologici MMPI-2, Millon e Rorschach. Il Collegio richiama l'art. 64, comma 4, c.p.a., secondo cui il giudice valuta le prove secondo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, così evidenziando la possibile rilevanza dell'inerzia dell'amministrazione. La trattazione è rinviata all'udienza pubblica del 16 luglio 2026. È inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.
La mancata produzione, da parte dell'amministrazione, della documentazione istruttoria richiesta può essere valutata dal giudice quale comportamento processuale idoneo a fornire argomenti di prova.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità nella diffusione del provvedimento quando ricorrono esigenze di tutela dei dati personali.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute, la cui diffusione deve essere impedita mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute e l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di inidoneità psicofisica fonda la decisione su visite specialistiche e test psicologici richiamati ma non integralmente acquisiti o resi conoscibili, il giudice può disporne l'acquisizione per verificare la completezza e l'attendibilità dell'istruttoria posta a base del giudizio amministrativo-sanitario.
- La mancata ottemperanza dell'amministrazione a un ordine istruttorio del giudice non è processualmente neutra: ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., il giudice può desumerne argomenti di prova nella decisione.
- Quando gli atti processuali contengono dati idonei a rivelare lo stato di salute, la diffusione del provvedimento deve essere accompagnata dall'oscuramento delle generalità e degli altri dati sanitari rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 382/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 1185/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 3393/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 3394/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 3395/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 3403/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →