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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2135

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2135 della Commissione, del 18 settembre 2026, che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia

Normativa europea32026R2135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi delle zone soggette a restrizioni I, II e III previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sulla base dei più recenti sviluppi epidemiologici della peste suina africana. In Italia, una parte del Piemonte passa dalla zona soggetta a restrizioni III alla zona II, mentre l'area della Città metropolitana di Roma Capitale interessata dal focolaio del 27 agosto 2026 è inserita nell'allegato II come zona infetta, con termine di applicazione al 30 novembre 2026. Il regolamento abroga inoltre la decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana e istituzione di una zona infetta nel Lazio

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri e modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, aggiornando le zone soggette a restrizioni I, II e III e le aree infette relative alla peste suina africana. Riguarda le autorità competenti, gli operatori della filiera suinicola, i detentori di suini, gli operatori coinvolti nei movimenti di animali e prodotti di origine animale e, indirettamente, le attività venatorie e commerciali localizzate nelle aree delimitate. Le modifiche interessano numerosi Stati membri, tra cui Italia, Polonia, Lituania, Germania, Finlandia, Ungheria, Grecia, Slovacchia, Spagna, Croazia, Romania, Bulgaria e altri; per l'Italia sono aggiornate le zone del Piemonte e sono istituite misure territoriali per un'area della Città metropolitana di Roma Capitale. La decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 è abrogata.

Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2135 aggiorna le misure territoriali dell'Unione contro la peste suina africana, modificando integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L'intervento è motivato dalla situazione epidemiologica dinamica, dai nuovi focolai rilevati in diversi Stati membri e dalla necessità di adeguare rapidamente la delimitazione geografica delle zone al livello di rischio effettivo.

Base normativa e finalità

Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 259, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. Tiene conto delle misure previste dagli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 per i focolai di malattie di categoria A nei suini selvatici, nonché dei criteri scientifici e degli orientamenti dell'Unione sulla prevenzione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana. La delimitazione considera anche il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH e le giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.

Ambito territoriale e classificazione delle zone

L'allegato I sostituito dal regolamento contiene gli elenchi aggiornati delle zone soggette a restrizioni I, II e III. La classificazione è articolata per Stato membro e, secondo i casi, per regioni, province, comuni, distretti, unità amministrative, territori venatori o porzioni di territorio delimitate da strade, ferrovie, corsi d'acqua e altri confini geografici.

Le zone soggette a restrizioni sono aggiornate in relazione a:

  • nuovi focolai nei suini detenuti;
  • nuovi focolai nei suini selvatici;
  • miglioramenti della situazione epidemiologica;
  • assenza di focolai nei suini detenuti per periodi determinati;
  • rischio di ulteriore diffusione della malattia nelle aree limitrofe.

Modifiche riguardanti l'Italia

Per l'Italia, l'allegato I mantiene e aggiorna zone soggette a restrizioni I, II e III in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia.

In particolare, una parte della regione Piemonte precedentemente classificata come zona soggetta a restrizioni III è riclassificata come zona II. La riclassificazione è giustificata dall'assenza di focolai nei suini detenuti in tale area negli ultimi tre mesi, pur continuando a essere presente la peste suina africana nei suini selvatici.

Il regolamento include inoltre nell'allegato II, parte A, una zona infetta istituita in Italia a seguito di un focolaio in un suino selvatico confermato il 27 agosto 2026 nella regione Lazio. L'area è individuata nella Città metropolitana di Roma Capitale e delimitata:

  • a sud, dal Grande Raccordo Anulare A90;
  • a ovest, dalla SR 2 bis Via Cassia Veientana e dalla SS 2 Via Cassia;
  • a est, da via Nomentana SP 22a, via Sandro Pertini SP 25b, via Castelchiodato SP 25a e dall'autostrada A1/E45 Autostrada del Sole;
  • a nord, dal confine tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la provincia di Viterbo, tra la SS 2 Via Cassia e l'autostrada A1/E45.

Il termine ultimo di applicazione indicato per tale area è il 30 novembre 2026. L'inserimento nell'allegato II comporta l'applicazione delle misure previste dal quadro normativo dell'Unione per le aree infette e per le zone soggette a restrizioni corrispondenti.

Modifiche riguardanti la Polonia

La Polonia è interessata da numerosi aggiornamenti dell'allegato I. I nuovi focolai determinano l'inasprimento della classificazione in specifiche aree:

  • un focolaio nei suini detenuti nella regione di Lublino comporta il passaggio dell'area interessata dalla zona II alla zona III e la ridefinizione dei confini delle zone limitrofe;
  • un focolaio in un suino selvatico nella regione Cuiavia-Pomerania comporta il passaggio dell'area dalla zona I alla zona II;
  • un focolaio in un suino selvatico nella regione Precarpazia comporta l'adeguamento delle zone I e II nelle aree adiacenti.

Sono conseguentemente ridefiniti numerosi territori polacchi nelle parti I, II e III dell'allegato I.

Modifiche riguardanti la Lituania

In Lituania, un'area della regione di Šiauliai precedentemente classificata come zona III è riclassificata come zona II. La modifica tiene conto dell'assenza di focolai nei suini detenuti negli ultimi dodici mesi, pur permanendo la malattia nei suini selvatici. L'allegato I aggiorna inoltre le zone I e II relative a varie municipalità lituane.

Aggiornamenti negli altri Stati membri

Il regolamento aggiorna, con ampiezza variabile, le zone soggette a restrizioni in numerosi Stati membri. Le modifiche riguardano, tra gli altri:

  • Finlandia e Germania, con ridefinizione di aree nelle zone I e II;
  • Estonia e Lettonia, con aggiornamento delle zone II;
  • Ungheria, con dettagliate delimitazioni delle unità di gestione faunistico-venatoria nelle zone I, II e III;
  • Slovacchia, Grecia e Croazia, con aggiornamenti delle zone I, II e III;
  • Spagna, con la distinzione tra comuni o porzioni di comuni in zona I e zona II;
  • Romania, con l'individuazione di estese aree in zona III;
  • Bulgaria, con l'inserimento di specifiche aree della regione di Varna in zona II;
  • Cechia, con l'aggiornamento delle aree soggette a restrizioni I.

Le delimitazioni sono spesso riferite a singoli comuni, distretti, unità amministrative o porzioni territoriali individuate mediante infrastrutture e confini locali. Per gli operatori è quindi necessario verificare la localizzazione esatta dello stabilimento, dell'allevamento, della partita o dell'attività interessata rispetto alle mappe e agli elenchi dell'allegato vigente.

Effetti operativi per operatori e professionisti

Il regolamento non disciplina direttamente, con nuove disposizioni autonome, le singole procedure di movimento o commercializzazione, ma aggiorna le aree territoriali alle quali si applicano le misure speciali del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e le misure generali del regolamento delegato (UE) 2020/687. La classificazione territoriale incide quindi, secondo la zona interessata, sui movimenti di suini, sui prodotti di origine suina, sulle attività degli stabilimenti, sui controlli ufficiali e sugli adempimenti documentali e sanitari previsti dalla normativa richiamata.

Per gli operatori economici e i consulenti italiani assumono particolare rilievo:

  • la verifica della zona attribuita al luogo di provenienza e di destinazione;
  • l'applicazione delle restrizioni ai movimenti e dei requisiti sanitari pertinenti;
  • il coordinamento con l'autorità competente veterinaria;
  • la verifica della data di efficacia della classificazione territoriale;
  • l'aggiornamento delle procedure interne di tracciabilità, spedizione e gestione delle partite.

Abrogazione delle misure provvisorie italiane

L'articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/1973, adottata il 1° settembre 2026 dopo la conferma del focolaio nel Lazio. Tale decisione prevedeva, per le aree elencate come zone infette, l'applicazione delle misure speciali relative alle zone soggette a restrizioni II previste dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, oltre alle misure degli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e alle misure degli articoli 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

L'abrogazione è collegata alla sostituzione degli allegati del regolamento (UE) 2023/594 e all'inserimento della zona infetta italiana direttamente nell'allegato II del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Considerata l'urgenza epidemiologica, le modifiche territoriali sono destinate a produrre effetti immediati dalla data di applicazione del regolamento. Per la gestione delle operazioni e dei movimenti occorre pertanto fare riferimento alla versione aggiornata degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Disposizioni principali

Sostituzione degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594

L'articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree istituite come zone infette o zone soggette a restrizioni nell'Unione.

Aggiornamento delle zone italiane

L'allegato I aggiorna le zone soggette a restrizioni in Italia. In Piemonte, una parte precedentemente classificata come zona soggetta a restrizioni III è riclassificata come zona II, poiché non sono stati registrati focolai nei suini detenuti negli ultimi tre mesi, pur permanendo la malattia nei suini selvatici. Sono inoltre elencate le zone I e II in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia e le zone III in Toscana ed Emilia-Romagna.

Istituzione della zona infetta nel Lazio

L'allegato II, parte A, inserisce come zona infetta l'area della Città metropolitana di Roma Capitale delimitata a sud dal Grande Raccordo Anulare A90, a ovest dalla SR 2 bis Via Cassia Veientana e dalla SS 2 Via Cassia, a est da via Nomentana SP 22a, via Sandro Pertini SP 25b, via Castelchiodato SP 25a e dall'autostrada A1/E45, e a nord dal confine tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la provincia di Viterbo nel tratto indicato. Il termine ultimo di applicazione è il 30 novembre 2026.

Aggiornamento delle zone negli altri Stati membri

Gli allegati I e II ridefiniscono numerose zone soggette a restrizioni in Finlandia, Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Cechia, Grecia, Croazia, Spagna, Lituania, Romania e Bulgaria, sulla base dei focolai rilevati, del livello di rischio e della situazione epidemiologica circostante.

Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1973

L'articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/1973, che aveva introdotto misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia a seguito del focolaio del 27 agosto 2026.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalepeste suina africanamovimenti di animali e prodotti di origine animalemisure territoriali di emergenzacontrolli veterinari

Testo integrale

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