Regolamento (UE) 2026/2135
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2135 della Commissione, del 18 settembre 2026, che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi delle zone soggette a restrizioni I, II e III previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sulla base dei più recenti sviluppi epidemiologici della peste suina africana. In Italia, una parte del Piemonte passa dalla zona soggetta a restrizioni III alla zona II, mentre l'area della Città metropolitana di Roma Capitale interessata dal focolaio del 27 agosto 2026 è inserita nell'allegato II come zona infetta, con termine di applicazione al 30 novembre 2026. Il regolamento abroga inoltre la decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana e istituzione di una zona infetta nel Lazio
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri e modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, aggiornando le zone soggette a restrizioni I, II e III e le aree infette relative alla peste suina africana. Riguarda le autorità competenti, gli operatori della filiera suinicola, i detentori di suini, gli operatori coinvolti nei movimenti di animali e prodotti di origine animale e, indirettamente, le attività venatorie e commerciali localizzate nelle aree delimitate. Le modifiche interessano numerosi Stati membri, tra cui Italia, Polonia, Lituania, Germania, Finlandia, Ungheria, Grecia, Slovacchia, Spagna, Croazia, Romania, Bulgaria e altri; per l'Italia sono aggiornate le zone del Piemonte e sono istituite misure territoriali per un'area della Città metropolitana di Roma Capitale. La decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 è abrogata.
Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2135 aggiorna le misure territoriali dell'Unione contro la peste suina africana, modificando integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L'intervento è motivato dalla situazione epidemiologica dinamica, dai nuovi focolai rilevati in diversi Stati membri e dalla necessità di adeguare rapidamente la delimitazione geografica delle zone al livello di rischio effettivo.
Base normativa e finalità
Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 259, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. Tiene conto delle misure previste dagli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 per i focolai di malattie di categoria A nei suini selvatici, nonché dei criteri scientifici e degli orientamenti dell'Unione sulla prevenzione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana. La delimitazione considera anche il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH e le giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Ambito territoriale e classificazione delle zone
L'allegato I sostituito dal regolamento contiene gli elenchi aggiornati delle zone soggette a restrizioni I, II e III. La classificazione è articolata per Stato membro e, secondo i casi, per regioni, province, comuni, distretti, unità amministrative, territori venatori o porzioni di territorio delimitate da strade, ferrovie, corsi d'acqua e altri confini geografici.
Le zone soggette a restrizioni sono aggiornate in relazione a:
- nuovi focolai nei suini detenuti;
- nuovi focolai nei suini selvatici;
- miglioramenti della situazione epidemiologica;
- assenza di focolai nei suini detenuti per periodi determinati;
- rischio di ulteriore diffusione della malattia nelle aree limitrofe.
Modifiche riguardanti l'Italia
Per l'Italia, l'allegato I mantiene e aggiorna zone soggette a restrizioni I, II e III in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia.
In particolare, una parte della regione Piemonte precedentemente classificata come zona soggetta a restrizioni III è riclassificata come zona II. La riclassificazione è giustificata dall'assenza di focolai nei suini detenuti in tale area negli ultimi tre mesi, pur continuando a essere presente la peste suina africana nei suini selvatici.
Il regolamento include inoltre nell'allegato II, parte A, una zona infetta istituita in Italia a seguito di un focolaio in un suino selvatico confermato il 27 agosto 2026 nella regione Lazio. L'area è individuata nella Città metropolitana di Roma Capitale e delimitata:
- a sud, dal Grande Raccordo Anulare A90;
- a ovest, dalla SR 2 bis Via Cassia Veientana e dalla SS 2 Via Cassia;
- a est, da via Nomentana SP 22a, via Sandro Pertini SP 25b, via Castelchiodato SP 25a e dall'autostrada A1/E45 Autostrada del Sole;
- a nord, dal confine tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la provincia di Viterbo, tra la SS 2 Via Cassia e l'autostrada A1/E45.
Il termine ultimo di applicazione indicato per tale area è il 30 novembre 2026. L'inserimento nell'allegato II comporta l'applicazione delle misure previste dal quadro normativo dell'Unione per le aree infette e per le zone soggette a restrizioni corrispondenti.
Modifiche riguardanti la Polonia
La Polonia è interessata da numerosi aggiornamenti dell'allegato I. I nuovi focolai determinano l'inasprimento della classificazione in specifiche aree:
- un focolaio nei suini detenuti nella regione di Lublino comporta il passaggio dell'area interessata dalla zona II alla zona III e la ridefinizione dei confini delle zone limitrofe;
- un focolaio in un suino selvatico nella regione Cuiavia-Pomerania comporta il passaggio dell'area dalla zona I alla zona II;
- un focolaio in un suino selvatico nella regione Precarpazia comporta l'adeguamento delle zone I e II nelle aree adiacenti.
Sono conseguentemente ridefiniti numerosi territori polacchi nelle parti I, II e III dell'allegato I.
Modifiche riguardanti la Lituania
In Lituania, un'area della regione di Šiauliai precedentemente classificata come zona III è riclassificata come zona II. La modifica tiene conto dell'assenza di focolai nei suini detenuti negli ultimi dodici mesi, pur permanendo la malattia nei suini selvatici. L'allegato I aggiorna inoltre le zone I e II relative a varie municipalità lituane.
Aggiornamenti negli altri Stati membri
Il regolamento aggiorna, con ampiezza variabile, le zone soggette a restrizioni in numerosi Stati membri. Le modifiche riguardano, tra gli altri:
- Finlandia e Germania, con ridefinizione di aree nelle zone I e II;
- Estonia e Lettonia, con aggiornamento delle zone II;
- Ungheria, con dettagliate delimitazioni delle unità di gestione faunistico-venatoria nelle zone I, II e III;
- Slovacchia, Grecia e Croazia, con aggiornamenti delle zone I, II e III;
- Spagna, con la distinzione tra comuni o porzioni di comuni in zona I e zona II;
- Romania, con l'individuazione di estese aree in zona III;
- Bulgaria, con l'inserimento di specifiche aree della regione di Varna in zona II;
- Cechia, con l'aggiornamento delle aree soggette a restrizioni I.
Le delimitazioni sono spesso riferite a singoli comuni, distretti, unità amministrative o porzioni territoriali individuate mediante infrastrutture e confini locali. Per gli operatori è quindi necessario verificare la localizzazione esatta dello stabilimento, dell'allevamento, della partita o dell'attività interessata rispetto alle mappe e agli elenchi dell'allegato vigente.
Effetti operativi per operatori e professionisti
Il regolamento non disciplina direttamente, con nuove disposizioni autonome, le singole procedure di movimento o commercializzazione, ma aggiorna le aree territoriali alle quali si applicano le misure speciali del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e le misure generali del regolamento delegato (UE) 2020/687. La classificazione territoriale incide quindi, secondo la zona interessata, sui movimenti di suini, sui prodotti di origine suina, sulle attività degli stabilimenti, sui controlli ufficiali e sugli adempimenti documentali e sanitari previsti dalla normativa richiamata.
Per gli operatori economici e i consulenti italiani assumono particolare rilievo:
- la verifica della zona attribuita al luogo di provenienza e di destinazione;
- l'applicazione delle restrizioni ai movimenti e dei requisiti sanitari pertinenti;
- il coordinamento con l'autorità competente veterinaria;
- la verifica della data di efficacia della classificazione territoriale;
- l'aggiornamento delle procedure interne di tracciabilità, spedizione e gestione delle partite.
Abrogazione delle misure provvisorie italiane
L'articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/1973, adottata il 1° settembre 2026 dopo la conferma del focolaio nel Lazio. Tale decisione prevedeva, per le aree elencate come zone infette, l'applicazione delle misure speciali relative alle zone soggette a restrizioni II previste dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, oltre alle misure degli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e alle misure degli articoli 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
L'abrogazione è collegata alla sostituzione degli allegati del regolamento (UE) 2023/594 e all'inserimento della zona infetta italiana direttamente nell'allegato II del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Considerata l'urgenza epidemiologica, le modifiche territoriali sono destinate a produrre effetti immediati dalla data di applicazione del regolamento. Per la gestione delle operazioni e dei movimenti occorre pertanto fare riferimento alla versione aggiornata degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Disposizioni principali
Sostituzione degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594
L'articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree istituite come zone infette o zone soggette a restrizioni nell'Unione.
Aggiornamento delle zone italiane
L'allegato I aggiorna le zone soggette a restrizioni in Italia. In Piemonte, una parte precedentemente classificata come zona soggetta a restrizioni III è riclassificata come zona II, poiché non sono stati registrati focolai nei suini detenuti negli ultimi tre mesi, pur permanendo la malattia nei suini selvatici. Sono inoltre elencate le zone I e II in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia e le zone III in Toscana ed Emilia-Romagna.
Istituzione della zona infetta nel Lazio
L'allegato II, parte A, inserisce come zona infetta l'area della Città metropolitana di Roma Capitale delimitata a sud dal Grande Raccordo Anulare A90, a ovest dalla SR 2 bis Via Cassia Veientana e dalla SS 2 Via Cassia, a est da via Nomentana SP 22a, via Sandro Pertini SP 25b, via Castelchiodato SP 25a e dall'autostrada A1/E45, e a nord dal confine tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la provincia di Viterbo nel tratto indicato. Il termine ultimo di applicazione è il 30 novembre 2026.
Aggiornamento delle zone negli altri Stati membri
Gli allegati I e II ridefiniscono numerose zone soggette a restrizioni in Finlandia, Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Cechia, Grecia, Croazia, Spagna, Lituania, Romania e Bulgaria, sulla base dei focolai rilevati, del livello di rischio e della situazione epidemiologica circostante.
Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1973
L'articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/1973, che aveva introdotto misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia a seguito del focolaio del 27 agosto 2026.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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