Cassazione Penale, Sentenza n. 17530/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della motivazione perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto i versamenti sul conto personale come proventi non dichiarati dell'attività commerciale, mentre il conto era il conto di riferimento dell'impresa e le somme erano regolarmente scontrinate; 2) contraddittorietà tra il percorso argomentativo della Corte e il processo verbale di constatazione, poiché quest'ultimo avrebbe riguardato una variazione in eccesso dei redditi e non dei ricavi; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza della ricorrente e la sua collaborazione con la Guardia di Finanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e insufficiente confronto con la motivazione impugnata. Ha ritenuto infondati i primi due motivi (motivazione ritenuta coerente sul punto dei versamenti e della maggiore dichiarazione dei ricavi) e il terzo (sottolineando che il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi, non solo assenza di precedenti). Conseguentemente il provvedimento impugnato resta efficace; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017, è condannata a versare in via equitativa euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000
La norma è stata applicata per configurare la responsabilità per dichiarazione infedele relativa a imposte sui redditi e IVA per gli anni 2012 e 2013; la Corte territoriale ha ritenuto provata la maggiore imponibilità accertata.
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
vizi dedotti ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
I motivi di cassazione basati su nullità o illogicità della motivazione sono stati valutati: la Cassazione richiede confronto concreto e motivazione adeguata; motivi generici sono inammissibili.
art. 62-bis cod. pen.
regime delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.)
La Corte ricorda che il riconoscimento delle attenuanti richiede elementi positivi di segno favorevole e resta un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizio motivazionale.
art. 616 cod. proc. pen.
onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la ricorrente è condannata alle spese; la disposizione è stata applicata per l'addebito dei costi.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.
La Corte ha esercitato la facoltà prevista dalla norma aumentando equitativamente la somma da versare alla Cassa delle ammende a euro 3.000, considerata la natura dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte può considerare versamenti su conto personale come proventi non dichiarati se l'imputato non fornisce spiegazioni e documentazione che colleghino i versamenti ad operazioni fiscalmente documentate; l'onere probatorio probatorio di chiarire la provenienza grava sull'imputato.
- In Cassazione i motivi devono contenere un confronto specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o prive di adeguato sviluppo sono dichiarate inammissibili.
- La discrezionalità del giudice di merito nel riconoscere o negare le circostanze attenuanti generiche è ampia: l'assenza di precedenti e la collaborazione non costituiscono, da sole, diritto automatico alle attenuanti; occorrono elementi positivi e un'adeguata motivazione se si negano.
- Le contraddizioni tra il processo verbale di constatazione e la sentenza devono essere provate con argomentazioni precise; se la Corte di merito spiega coerentemente l'accertamento (es. ricavi maggiori rispetto a quanto dichiarato), la Cassazione non annulla per mera discrepanza formale.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato non soltanto alle spese ma anche al versamento alla Cassa delle ammende; il giudice di legittimità può aumentare tale somma in presenza di ragioni che giustifichino un aggravio.
- Quando si contesta la qualificazione fiscale di operazioni (ricavi vs redditi), è importante nel ricorso spiegare tecnicamente e documentare perché l'accertamento sia erroneo, indicando i profili di fatto e di diritto che la sentenza non avrebbe adeguatamente considerato.
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