Sentenza del 15/06/2017 n. 2699 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRROGAZIONE SANZIONI - Elemento soggettivo - Norma interpretativa - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è favorevole al contribuente: in presenza di una norma interpretativa che chiarisce una disciplina precedentemente incerta o controversa, viene meno l'elemento soggettivo necessario per l'irrogazione della sanzione tributaria. Pertanto, la sanzione deve essere esclusa, fermo restando l'eventuale obbligo di pagamento del tributo, se dovuto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione di una sanzione tributaria e, in particolare, la necessità di accertare l'elemento soggettivo dell'illecito. Secondo il principio riportato, la sanzione può essere irrogata solo se la condotta del contribuente è caratterizzata da dolo o almeno da colpa. L'adozione successiva di una norma di interpretazione autentica, volta a chiarire il significato della disciplina applicabile, esclude la rimproverabilità soggettiva della condotta e quindi la possibilità di applicare la sanzione.
Norme richiamate
Principio generale dell'elemento soggettivo nelle sanzioni tributarie
L'irrogazione della sanzione in materia tributaria postula che l'azione o l'omissione sia dolosa o, almeno, colposa.
La responsabilità sanzionatoria tributaria non è automatica per il solo fatto oggettivo della violazione, ma richiede la dimostrazione del dolo o della colpa del contribuente.
Norma interpretativa o di interpretazione autentica
L'intervento legislativo interpretativo, chiarendo retroattivamente il significato di una disposizione incerta, può escludere la colpevolezza del contribuente che abbia adottato una delle interpretazioni ragionevolmente possibili. In tal caso non è applicabile la sanzione, anche se il tributo può restare dovuto.
Massime di principio
- Per applicare una sanzione tributaria occorre verificare non solo la violazione oggettiva, ma anche la presenza di dolo o colpa.
- Quando la normativa era obiettivamente ambigua e il legislatore interviene con una norma interpretativa, tale intervento può dimostrare l'assenza di colpevolezza del contribuente.
- L'esclusione della sanzione non comporta necessariamente l'esclusione dell'imposta: tributo e sanzione devono essere valutati separatamente.
- La tutela opera soprattutto quando il contribuente abbia seguito un'interpretazione plausibile e coerente con il quadro normativo allora vigente; non copre condotte manifestamente elusive o negligenti.
- In una situazione analoga occorre verificare il testo e la portata retroattiva della norma interpretativa, l'incertezza normativa esistente al momento della condotta e la concreta rimproverabilità del contribuente.
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