Sentenza n. 5979/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento - del Decreto del Prefetto di Napoli – prot. Prefettura Napoli – Area I Staff 3 OSP Polizia Amministrativa – prot. uscita n. -OMISSIS-ad oggetto: Conferma del provvedimento prefettizio Cat. 12/B/16/Area I Staff 3 O.S.P. n. -OMISSIS- del 16.4.2019, concernente il divieto di detenzioni armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 TULPS; - e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi inclusa la relazione del Dirigente sostituto – Area I Staff 3/Osp, prot. n. -OMISSIS- del 07.11.2024, richiamata nell’atto impugnato e mai comunicata e/o notificata al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Prefetto di Napoli dell'11 novembre 2024, adottato in risposta alla richiesta di riesame e confermativo del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente disposto il 16 aprile 2019
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio dell'11 novembre 2024, che ha confermato il divieto di detenzione adottato nel 2019. Ha dedotto, in sostanza, violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS, inesistenza o erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e illogicità, nonché violazione del principio di imparzialità. A sostegno della richiesta di riesame aveva richiamato il dissequestro, disposto dal GIP nel marzo 2024, del revolver, delle cartucce e della licenza di porto d'armi a uso sportivo, e contestato la ricostruzione dei fatti relativi alla querela dell'ex convivente. Il provvedimento prefettizio aveva valorizzato il deferimento all'autorità giudiziaria per fatti riconducibili a maltrattamenti e lesioni nel contesto di una grave conflittualità familiare, una precedente denuncia del 2013 per lesioni, l'omessa denuncia di 95 colpi per arma corta, l'assunzione di psicofarmaci e l'esternazione dell'intenzione di usare armi contro sé stesso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione prefettizia di inaffidabilità nella detenzione di armi fosse sostenuta da elementi obiettivi e logicamente coerenti, in particolare dalla perdurante conflittualità tra il ricorrente e l'ex convivente, confermata da documentazione e querele reciproche. La richiesta di archiviazione, fondata sull'impossibilità di confermare in dibattimento versioni inconciliabili dei fatti, non eliminava l'obiettiva esistenza del conflitto né impediva all'amministrazione di valutarne autonomamente la rilevanza preventiva. Il dissequestro e la diversa lettura dei fatti non superavano la valutazione prefettizia; non era necessario dimostrare un precedente abuso delle armi o che la donna fosse stata minacciata con esse. Neppure il trasferimento della donna con i figli risultava decisivo, non constando che le relative sopravvenienze fossero state sottoposte all'amministrazione e favorevolmente valutate. La prognosi di possibile degenerazione del conflitto, aggravabile dalla disponibilità di armi, rientra nell'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza ed è sindacabile in sede di legittimità per illogicità o travisamento, non nel merito. Spese compensate.
Norme richiamate
Pertanto, salvo il limite dell’onere motivazionale, la valutazione cui è chiamata l’amministrazione, titolare del potere in materia di pubblica sicurezza, può essere contestata nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l’apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore.
Il divieto di detenzione è fondato su una valutazione prognostica di affidabilità e prevenzione; il sindacato giurisdizionale non sostituisce l'apprezzamento amministrativo, ma ne verifica la motivazione e l'eventuale illogicità o travisamento.
artt. 11 e 43 R.D. 773/1931 (TULPS)
Il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d’armi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne.
Per negare o revocare il titolo relativo alle armi non occorre provare un abuso già verificatosi: è sufficiente una prognosi non inattendibile di mancata affidabilità del soggetto.
In particolare, l’amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto ritenuto ostativo nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dall’esito del giudizio penale eventualmente instaurato in seguito allo stesso.
L'autorità di pubblica sicurezza può valutare autonomamente i fatti nella loro dimensione storica ai fini preventivi, senza essere vincolata dall'esito del procedimento penale.
Un caso tipico, tra i tanti astrattamente ipotizzabili, che giustifica l’intervento preventivo dell’Autorità in tale materia, è quello della conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato, trattandosi di ipotesi in cui la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità e in ottica preventiva, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato.
La conflittualità familiare, di convivenza o di vicinato può costituire un presupposto idoneo per vietare preventivamente la detenzione di armi, anche in assenza di un precedente uso improprio, quando la disponibilità delle armi può aggravare il rischio per l'incolumità.
artt. 10, 11, 39 e 43 R.D. 773/1931 (TULPS)
Il riferito quadro fattuale è, conclusivamente, di per sé sicuramente sufficiente a supportare la scelta altamente discrezionale dell’Amministrazione di confermare il divieto di detenzione di armi.
La conferma del divieto è legittima quando gli elementi fattuali accertati sostengono una prognosi ragionevole di inaffidabilità; la decisione riconosce all'amministrazione un'ampia discrezionalità preventiva.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi può essere adottato in via preventiva senza dimostrare un abuso già avvenuto: è sufficiente una valutazione non inattendibile secondo cui il soggetto non offre affidamento di non abusarne.
- Una conflittualità obiettivamente documentata nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato può giustificare il divieto di detenzione di armi anche se non risulta che le armi siano già state impiegate o utilizzate per minacciare le persone coinvolte.
- Ai fini della valutazione di pubblica sicurezza, l'amministrazione può apprezzare autonomamente la dimensione storica dei fatti ostativi, indipendentemente dall'esito del procedimento penale instaurato in relazione agli stessi.
- Il sindacato giurisdizionale sulla prognosi amministrativa di possibile abuso delle armi non si estende al merito della valutazione discrezionale ed è limitato al controllo della motivazione e alla verifica di illogicità o travisamento dei fatti.
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