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Ordinanza

Ordinanza n. 12118/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 522 del 18.12.2024 e dell’Allegato 1 alla medesima D.G.C. pag. 7, avente prot. RC n. 35238/2024 (doc. 1), recante la “Determinazione delle tariffe per l’applicazione del canone unico patrimoniale […] per l’anno 2025”, nella parte in cui, con riferimento alle occupazioni temporanee di spazi soprastanti il suolo, disciplina ed applica il prelievo economico assumendo come sufficiente, ai fini della debenza del canone, la mera insistenza del manufatto sullo “spazio soprastante” l’area demaniale, prescindendo da ogni verifica circa l’effettiva “utilizzazione” del bene pubblico e, soprattutto, circa l’esistenza di un sacrificio, anche solo potenziale, della fruizione collettiva, in violazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 819, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e degli artt. 2, 3, 4, 27 della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21/2021 (doc. 2); e, per quanto occorra, nella parte in cui la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 22/2024 non contempla alcun criterio selettivo o soglia (in particolare in relazione all’altezza del manufatto) idonea a escludere dal prelievo le ipotesi che, alla luce dell’art. 61 del Codice della Strada e degli artt. 64 e 65 del Regolamento Edilizio di Roma Capitale (doc. 3), non sono neppure astrattamente idonee a comprimere l’uso pubblico dello spazio sottostante; nonché nella parte in cui, introducendo un’unica categoria omnicomprensiva di occupazioni per quelle soprastanti il suolo (“Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo”) (cfr. doc. 1), non prevede alcuna gradazione del prelievo in funzione della diversa incidenza sull’uso pubblico, con conseguente illogicità e irragionevolezza manifesta dell’assetto tariffario e sviamento dalla funzione compensativa del canone; 2) della comunicazione prot. n. CA/2025/0246167 del 18/12/2025 contenente l’avviso di pagamento – Reversale W306215/2025, CF 96243520580 (doc. 4) Canone OSP, emesso da Roma Capitale nei confronti del Condominio Piazza del Fico n. 22 (destinatario avviso, CF 96243520580), recante richiesta di pagamento dell’importo di € 60.975,00 con scadenza 15.01.2026, identificato dal Codice Avviso 3491 9250 0816 439646 e Codice CBILL APNEY, in quanto atto applicativo della disciplina tariffaria di cui alla impugnata D.G.C. n. 522/2024 e comunque adottato senza alcun accertamento/motivazione circa l’effettiva incidenza dell’impalcatura sull’uso collettivo del bene pubblico; 3) dell’autorizzazione n. 20 del 2026 (prot. CA/2026/0011598) del 23 gennaio 2026 (doc. 5), vista la domanda presentata in data 16 luglio 2025, avente prot. n. 127145, nella parte in cui ha confermato l’Avviso di pagamento – Reversale W306215/2025 e la necessità del pagamento dell’importo di € 60.975,00, in applicazione dell’impugnata D.G.C. n. 522/2024; 4) della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 24.03.2021 e dell’Allegato C alla medesima D.A.C. pagg. 62 e 63 (cfr. doc. 2), recante il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico…”, nella parte in cui essa dovesse essere interpretata nel senso di rendere dovuto il canone per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico sulla base della sola proiezione del manufatto sull’area demaniale, prescindendo dalla verifica della effettiva “utilizzazione” del bene pubblico e dalla sussistenza di una concreta o anche solo potenziale sottrazione della fruizione collettiva, capace di trasformare il canone in un prelievo automatico, scisso dal presupposto sostanziale dell’occupazione quale delineato dall’art. 1, commi 817, 819 e 824, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed in ogni caso, nella parte in cui il suo Allegato C prevede, per l’attività edilizia, il solo coefficiente di 1,7 esclusivamente per le occupazioni di suolo pubblico con ponteggi senza passaggio pedonale sottostante e comunque per violazione del principio di invarianza di gettito; 5) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto E PER L’ACCERTAMENTO a) della mancata integrazione, nel caso di specie, del presupposto sostanziale rilevante ai fini dell’imposizione del canone di occupazione di suolo pubblico; b) della conseguente non debenza del canone di occupazione di suolo pubblico in relazione alla fattispecie oggetto di causa e della inesistenza del diritto di Roma Capitale alla pretesa patrimoniale; c) in via subordinata, dell’illegittimità dell’assetto tariffario recato dalla D.G.C. n. 522/2024 nella parte in cui, con riferimento alle occupazioni temporanee di spazi soprastanti il suolo, non prevede criteri selettivi e/o una gradazione del prelievo coerente con la diversa incidenza sull’uso pubblico, con la conseguente necessaria riparametrazione degli importi eventualmente dovuti a titolo di canone; d) ove occorra, dell’illegittimità della D.A.C. n. 21/2021 nella parte e nei limiti in cui fosse interpretata nel senso di legittimare l’assoggettamento a canone delle occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico in via automatica, in contrasto con l’art. 1, commi 817, 819 e 824, della legge n. 160/2019, NONCHÉ PER LA CONDANNA a) dell’Amministrazione resistente alla restituzione/rimborso in favore della parte che ha eseguito il pagamento della somma richiesta con l’Avviso di pagamento – Reversale W306215/2025 a titolo di occupazione di suolo pubblico-OSP, oltre interessi legali dalla data dell’esborso alla data dell’effettivo soddisfo; b) in via subordinata, alla rideterminazione della pretesa secondo criteri conformi a ragionevolezza, proporzionalità e graduazione, con conseguente restituzione della parte indebitamente percepita. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Condominio Piazza Del Fico, 22 – Roma il 14\4\2026: per l’annullamento 1) della nota del Municipio I Roma Centro – Direzione Tecnica – U.O. OSP Cantieri, avente ad oggetto “Istanza accesso agli atti CA 20033 del 5.02.2026 per OSP PIAZZA DEL FICO 22 autorizzato con Concessione n. 20 del 2026, dal 26.01.2026 al 15.01.2027”, recante il timbro del 4.03.2026, ricevuta il 20.03.2026, nella parte in cui, ricostruendo il procedimento relativo alla pratica OSP n. 127145/25 e richiamando la reversale W306215/2025 dell’importo di euro 60.975,00, ne presuppone la legittimità e la debenza (doc. 14); 2) degli atti istruttori e applicativi trasmessi in allegato o comunque richiamati nella predetta nota (cfr. doc. 14), e segnatamente: della scheda OSP prot. CA/2025/0157870 del 7.08.2025; del parere della Polizia Locale prot. CA 173140 del 28.08.2025, recante la sospensione della pratica; della comunicazione e-mail del 18.09.2025 di inoltro del predetto parere alla direzione lavori; della scheda OSP prot. CA/2025/0200723 del 10.10.2025; del parere positivo della Polizia Locale prot. CA 202219 del 13.10.2025; 3) delle tabelle di calcolo richiamate dalla medesima nota quale “ALLEGATO TABB DI CALCOLO” della reversale W306215/2025, nella parte in cui espongono il computo del canone richiesto ai ricorrenti senza rendere intelligibili, in relazione alle singole voci considerate, i presupposti fattuali e i criteri applicativi concretamente seguiti, né tantomeno il provvedimento tariffario specificamente applicato; 4) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 61 del 27.02.2026 (doc. 15), recante la “Determinazione delle tariffe per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale – componente occupazione di suolo pubblico di cui all’art. 1, comma 819, lett. a), della legge n. 160/2019 per l’anno 2026, già approvate con deliberazione di Giunta Capitolina n. 522 del 18 dicembre 2024”, nonché del relativo Allegato A, nella parte in cui, con riferimento alle occupazioni temporanee di spazi soprastanti il suolo pubblico, continua a contemplare la categoria “Occupazione di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico”, assoggettandola a canone in termini sostanzialmente automatici, senza prevedere alcun criterio selettivo, alcuna soglia in altezza e alcuna graduazione del prelievo in funzione della concreta incidenza del manufatto sull’uso pubblico del bene demaniale; nonché, per quanto occorra, nella parte in cui conferma per l’annualità 2026 le medesime previsioni della D.G.C. n. 522 del 18.12.2024, limitandosi a modificarne i coefficienti moltiplicatori; 5) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 62 del 27.02.2026 (doc. 16), recante “Approvazione delle tariffe per l’annualità 2026”, e del relativo Allegato A, limitatamente alla Sezione 2, nella parte in cui recepisce e approva, per l’annualità 2026, le tariffe del Canone Unico Patrimoniale componente per l’occupazione di suolo pubblico, ivi comprese quelle relative alle occupazioni temporanee di spazi soprastanti il suolo pubblico, nei medesimi termini lesivi sopra descritti; 6) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 65 del 2.03.2026 (doc. 17), recante “Deliberazioni di Giunta Capitolina numero 61 e 62 del 27 febbraio 2026 – Presa atto errore materiale”, nella parte in cui dispone la sostituzione degli allegati A delle Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 61 del 27.02.2026 e n. 62 del 27.02.2026 con le versioni corrette, facendo propri, per quanto qui rileva, i contenuti tariffari definitivi relativi alla componente occupazione di suolo pubblico e consolidando così l’assetto lesivo oggetto di contestazione; 7) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto o non integralmente osteso, ivi compresi quelli espressamente richiamati nella predetta nota, nonché gli allegati, i prospetti tariffari e gli elaborati sostituiti o resi definitivi in forza della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 65 del 2.03.2026; nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, CON ISTANZA EX ART. 116 COMMA 2 CPA per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi trasmessa via pec in data 05.02.2026 a Roma Capitale e, in particolare, al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione Sportelli Unici – U.O. Affissioni e Pubblicità (doc. 19a); al Municipio I Roma Centro – Direzione Tecnica (doc. 19b); nonché all’Ufficio dell’Assemblea Capitolina (doc. 19c), avente ad oggetto la documentazione relativa alla disciplina regolatoria del canone di occupazione di suolo pubblico e alla sua applicazione al caso dell’immobile sito in Roma, Piazza del Fico n. 22; nonché, ove occorra, del riscontro parziale reso dal solo Municipio I Roma Centro – Direzione Tecnica – U.O. OSP Cantieri (doc. 14), inidoneo a soddisfare integralmente l’istanza di accesso e, pertanto, da qualificarsi quale diniego parziale alla ostensione della documentazione richiesta; PER L’ACCERTAMENTO del diritto del Condominio ricorrente a prendere visione ed estrarre copia della documentazione indicata nell’istanza del 05.02.2026, con la quale si chiedeva: “di poter prendere visione ed estrarre copia, preferibilmente in formato digitale, - di tutti i documenti amministrativi e degli atti istruttori, tecnici, contabili e applicativi, comunque denominati e a qualunque titolo detenuti, che risultino connessi alla determinazione, graduazione e quantificazione del canone per occupazione di suolo pubblico richiesto con l’avviso indicato in oggetto, inclusi quelli richiamati per relationem, quelli presupposti e quelli endoprocedimentali; - in particolare, si chiede l’ostensione integrale di ogni documento e di ogni atto che consenta di ricostruire come l’Amministrazione sia pervenuta, nel caso concreto dell’immobile sito in Piazza del Fico n. 22, alla qualificazione della fattispecie come occupazione di spazi soprastanti il suolo, all’individuazione della categoria tariffaria applicabile e alla determinazione del relativo coefficiente, nonché all’applicazione della tariffa in relazione alla proiezione al suolo del ponteggio, includendo ogni nota istruttoria, relazione, parere, scheda di valutazione, verbale, eventuale sopralluogo, scambio interno tra uffici, documento di lavoro, prospetto di calcolo o estrazione da sistemi gestionali che sia stato utilizzato per la quantificazione dell’importo oggetto della reversale; - l’ostensione degli atti e documenti che disciplinano e/o descrivono il modo in cui i preposti Uffici di Roma Capitale applicano la disciplina tariffaria alle occupazioni temporanee del soprasuolo, con specifico riferimento ai ponteggi sospesi e, più in generale, alle ipotesi in cui l’opera provvisionale sia collocata ad un’altezza tale da non interferire con l’uso pubblico sottostante, come nel caso in esame, in cui l’impalcatura è collocata a metri 4,60 dal piano stradale; - che siano, altresì, resi accessibili gli eventuali atti di indirizzo, circolari, note operative, istruzioni interne, criteri applicativi o atti equivalenti, anche se non formalmente pubblicati, che abbiano guidato l’inquadramento della fattispecie e la scelta di non operare alcuna graduazione in funzione dell’effettiva incidenza sull’uso pubblico, del sacrificio imposto alla collettività e della concreta fruibilità del suolo; - l’ostensione di tutti gli atti preparatori, istruttori e tecnici che hanno preceduto e sostanziato la determinazione dell’assetto tariffario applicato, con particolare riferimento alla documentazione che ha condotto all’adozione e/o all’applicazione della D.A.C. n. 21 del 2021 – Regolamento OSP e della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 522 del 2024 per la categoria delle occupazioni di spazi soprastanti il suolo, nonché di ogni studio, relazione, analisi, documento comparativo e supporto istruttorio dal quale risulti se e in che modo l’Amministrazione abbia considerato l’eterogeneità delle fattispecie riconducibili al soprasuolo e la necessità di graduare il prelievo secondo parametri oggettivi, come l’altezza del manufatto, la durata, l’interferenza con la viabilità e la fruizione collettiva, la presenza di eventuali restringimenti o deviazioni, la configurazione del cantiere e, in generale, la misura del sacrificio pubblico effettivamente determinato; - al fine di effettuare la verifica della coerenza generale della disciplina regolatoria, composta dalla D.A.C. n. 21 del 2021 – Regolamento OSP e dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 522 del 2024, e della sua applicazione rispetto al principio di invarianza di gettito previsto dall’art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, si chiede l’ostensione dei documenti contabili, dei prospetti di gettito, delle relazioni tecniche e finanziarie, delle determinazioni dirigenziali, delle note della Ragioneria o di qualunque struttura competente, dai quali risulti quale anno base sia stato assunto per il confronto e perché, quale sia il gettito di riferimento, quali voci e quali basi imponibili siano state considerate, quali criteri siano stati utilizzati per monitorare l’andamento delle entrate e, soprattutto, la documentazione dalla quale si evinca se e come sia stata verificata la compatibilità dell’assetto tariffario attualmente previsto nella D.A.C. n. 21 del 2021 – Regolamento OSP e nella Deliberazione di Giunta Capitolina n. 522 del 2024 per le occupazioni del soprasuolo rispetto al limite esterno dell’invarianza di gettito, anche in rapporto all’estensione del prelievo a fattispecie che, in mancanza di effettiva compressione dell’uso pubblico e prima dell’introduzione del D.lgs. 160/2019, non erano assoggettabili al pagamento del canone (a tale riguardo, si ricorda l’abrogazione da parte del D.lgs. 160/2019 dell’art. 39 del D.lgs. 507/1993)”. - nonché del diritto del Condomino a prendere visione ed estrarre copia anche della corrispondente documentazione istruttoria, tecnica, contabile, finanziaria e applicativa relativa alle sopravvenute Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 61 del 27.02.2026, n. 62 del 27.02.2026 e n. 65 del 2.03.2026, ivi compresi gli atti preparatori, i documenti di lavoro, i prospetti, le note interne, gli eventuali criteri applicativi e gli elaborati posti a base della loro adozione e/o applicazione, in quanto atti strettamente connessi al medesimo rapporto giuridico controverso e rilevanti ai fini della piena tutela difensiva dei ricorrenti. E PER LA CONDANNA di Roma Capitale all’esibizione e alla consegna, in favore del Condominio istante, della documentazione e degli atti richiesti con l’istanza di accesso del 05.02.2026, nonché, della corrispondente documentazione istruttoria, tecnica, contabile e applicativa relativa alle sopravvenute D.G.C. n. 61 e n. 62 del 27.02.2026 e n. 65 del 2.03.2026, trattandosi di atti strettamente connessi al medesimo rapporto controverso, entro il termine che il Collegio vorrà fissare; NONCHÉ, OCCORRENDO, alla nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202602875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto e riscontro parziale sull’istanza di accesso ai documenti relativi alla determinazione e quantificazione del canone OSP per un ponteggio sospeso

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (istante accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il Condominio di Piazza del Fico n. 22, con l’impresa esecutrice dei lavori, ha contestato il canone unico patrimoniale di euro 60.975,00 richiesto da Roma Capitale per l’occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico mediante un ponteggio sospeso posto a circa 4,60 metri dal piano stradale. Nel corso del giudizio è stata proposta, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., domanda di accesso alla documentazione relativa alla pratica concreta, ai criteri applicativi, agli atti istruttori e ai prospetti di calcolo del canone, nonché agli atti preparatori delle deliberazioni tariffarie e alla verifica dell’invarianza di gettito. I ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di un interesse concreto e attuale, strumentale alla difesa nel giudizio principale e alla verifica della correttezza della qualificazione dell’occupazione e della quantificazione del prelievo. Hanno inoltre lamentato l’inerzia degli uffici destinatari dell’istanza, il riscontro solo parziale del Municipio e la violazione della disciplina dell’accesso. Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità della richiesta per genericità, indeterminatezza e carattere esplorativo, sostenendo che l’istanza avrebbe imposto un’attività di ricerca ed elaborazione di dati e avrebbe configurato un controllo generalizzato sull’operato amministrativo. L’Amministrazione ha dichiarato di avere già trasmesso tutta la documentazione in proprio possesso relativa alla singola pratica.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di accesso soltanto in parte. Ha riconosciuto che il Condominio dispone di un interesse concreto, attuale e strumentale alla difesa, poiché i documenti relativi al procedimento di determinazione del canone per il ponteggio sospeso possono incidere direttamente sulla controversia principale. Il giudizio ex art. 116 c.p.a. è stato qualificato come volto ad accertare la spettanza del diritto di accesso, non soltanto la legittimità formale del diniego o del silenzio, sicché il giudice può ordinare l’esibizione anche valutando autonomamente i presupposti dell’accesso. Sono stati però esclusi gli atti richiesti in termini generici, massivi o meramente esplorativi, nonché quelli non specificamente individuati e non strettamente collegati al procedimento concreto. Il Collegio ha rilevato che alcuni documenti erano già stati trasmessi dal Municipio e che le principali deliberazioni tariffarie erano state depositate in giudizio; ha quindi ordinato a Roma Capitale di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, la documentazione strettamente connessa al procedimento conclusosi con l’avviso di pagamento relativo al ponteggio sospeso in Piazza del Fico, limitatamente a quella non ancora ostesa. Le spese sono state compensate in considerazione del rigetto della parte largamente prevalente della domanda.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a.

    Il giudizio in materia di accesso è diretto ad accertare la spettanza del diritto e può condurre all’ordine giudiziale di esibizione dei documenti.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    la L. 241/1990, negli artt. 22 e seg.

    L’accesso presuppone la legittimazione dell’istante, un interesse concreto e attuale collegato ai documenti e una motivazione idonea a evidenziare il rapporto di strumentalità tra conoscenza e tutela della posizione giuridica.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della L. n. 241/1990

    Non sono ammissibili richieste di accesso generiche, esplorative o dirette a un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione.

  • art. 6 d.P.R. 184/2006

    violazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 184/2006

    La disciplina procedimentale dell’accesso è stata richiamata dai ricorrenti con riferimento all’obbligo di gestione e definizione dell’istanza; la decisione accoglie l’accesso nei limiti sostanziali individuati dal Collegio.

  • art. 97 Cost.

    canone fondamentale dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione stessa di cui all’articolo 97 Cost.

    Il divieto di istanze massive e indeterminate è collegato all’esigenza di non imporre all’Amministrazione attività sproporzionate di ricerca ed elaborazione, incompatibili con buon andamento ed efficienza.

Massime di principio

  • Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. il giudice accerta direttamente se sussistono i presupposti del diritto di accesso e non è vincolato alle sole ragioni poste dall’Amministrazione a fondamento del diniego o del silenzio; può quindi accogliere o negare l’accesso sulla base di una valutazione autonoma dei requisiti legali.
  • L’accesso documentale richiede un interesse concreto e attuale, collegato a una posizione giuridica dell’istante, e un rapporto di strumentalità tra la conoscenza dei documenti e la cura o difesa di tale posizione; il mero richiamo a generiche esigenze difensive non è sufficiente.
  • La domanda di accesso deve individuare documenti esistenti, specifici o almeno determinabili, detenuti dall’Amministrazione; non può imporre all’Amministrazione un’attività di elaborazione dei dati, né una ricerca complessa volta a ricostruire documenti non individuati dal richiedente.
  • È ammissibile l’accesso agli atti strettamente connessi a uno specifico procedimento amministrativo e necessari alla difesa dell’istante, anche quando il giudizio principale sulla legittimità dell’azione amministrativa è ancora pendente.
  • Una richiesta formulata in termini generici, massivi o meramente esplorativi, diretta a ottenere verifiche, chiarimenti o un controllo generalizzato sull’operato amministrativo, deve essere respinta per carenza di determinatezza dell’oggetto e per incompatibilità con l’art. 24, comma 3, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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