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Ordinanza

Ordinanza n. 5452/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Reg. Prov. Pres. n. -OMISSIS- - Reg. Ric. n. -OMISSIS-notificato in data 03/09/2025

Giustizia amministrativa202512464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: decreto ingiuntivo per la restituzione di euro 154.594,13, oltre interessi legali, relativo a incentivi per la produzione di energia rinnovabile

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il titolare dell'azienda agricola ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal TAR Lazio, sostenendo che la richiesta del GSE non fosse adeguatamente provata mediante documentazione idonea a dimostrare con certezza l'ammontare delle somme dovute. Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo l'incertezza del credito restitutorio. Il TAR, con precedente ordinanza istruttoria, aveva rilevato che mancava in atti la prova dell'effettivo versamento delle somme contestate in favore dell'opponente e aveva ordinato al GSE di produrre una relazione contabile, corredata dalla documentazione comprovante date e modalità degli incassi e dei pagamenti, nonché eventuali contabili, mandati, registri ed estratti conto. Il GSE ha depositato una relazione contabile e alcuni allegati, tra cui fatture, ma il Collegio ha ritenuto necessario un ulteriore accertamento tecnico-contabile per determinare importi, origine, causale e data di incasso delle somme richieste in restituzione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l'opposizione né ha revocato o confermato il decreto ingiuntivo. Ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio contabile ai sensi dell'art. 67 c.p.a., nominando un consulente tecnico d'ufficio e formulando il quesito volto a ricostruire, sulla base degli atti e dei documenti di causa, il credito restitutorio eventualmente spettante al GSE e l'importo complessivamente dovuto dall'opponente. Il giuramento è stato fissato all'udienza pubblica del 5 maggio 2026. Sono stati stabiliti termini per il versamento di un anticipo di euro 1.200, posto a carico delle parti in solido, per l'eventuale nomina dei consulenti tecnici di parte, per la trasmissione dello schema di relazione, per le osservazioni dei consulenti di parte e per il deposito della relazione finale. È stata inoltre fissata l'udienza di discussione del merito per il 15 dicembre 2026. Le spese non sono state definite.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato insieme agli artt. 20 e 67 c.p.a. nel quadro processuale dell'opposizione a decreto ingiuntivo; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 20 c.p.a.

    Richiamato insieme agli artt. 19 e 67 c.p.a. nel quadro processuale dell'opposizione a decreto ingiuntivo; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice amministrativo; il provvedimento dispone l'acquisizione e la valutazione di documentazione contabile.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato in relazione agli strumenti istruttori del processo amministrativo; la decisione dispone specifici incombenti di accertamento contabile.

  • art. 67 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la nomina del consulente tecnico d'ufficio, la formulazione dei quesiti, il giuramento e la disciplina dei termini della consulenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando la documentazione prodotta non consente di ricostruire con sufficiente certezza l'effettivo versamento delle somme e l'ammontare del credito restitutorio, il giudice amministrativo può disporre ulteriori incombenti istruttori e una consulenza tecnica d'ufficio contabile.
  • La consulenza tecnica d'ufficio contabile può essere disposta per ricostruire, sulla base degli atti di causa e della documentazione contabile, l'origine, la causale, gli importi e le date di incasso delle somme richieste in restituzione, nonché per quantificare il credito eventualmente dovuto.
  • Nel disporre una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice deve individuare il quesito, nominare il consulente, stabilire le modalità del giuramento, l'anticipo sul compenso, i termini per le osservazioni dei consulenti di parte e il deposito della relazione finale.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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