Sentenza del 21/04/2021 n. 592 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Trust - costituzione - atto traslativo di proprietà - non è assimilabile - imposte ipotecarie e catastali - misura fissa - si applicano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione sull'applicabilità delle imposte ipotecarie e catastali e sulla possibile assimilazione dell'atto costitutivo del trust agli atti unilaterali soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni. In particolare si discuteva se l'atto traslativo di proprietà al trust determini un incremento patrimoniale immediato rilevante ai fini delle imposte proporzionali.
La decisione
La corte ha ritenuto che l'atto di costituzione del trust è soggetto all'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Il trust non è assimilabile agli atti unilaterali che comportano l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. L'apposizione del vincolo di separatezza sui beni conferiti limita la regola generale dell'art. 2740 c.c., ma non determina un immediato e definitivo incremento patrimoniale in capo al trustee: l'utilità patrimoniale concreta si realizza solo in favore del beneficiario finale, se esistente, e in un momento successivo, quando il trust raggiunga lo scopo per cui è costituito.
Norme richiamate
art. 2740 Cod. civ.
La regola della responsabilità patrimoniale generale viene limitata dall'apposizione del vincolo sui beni conferiti in trust, che li separa dal patrimonio del disponente. Tale separatezza non comporta però un immediato aumento patrimoniale del trustee.
Imposte ipotecarie e catastali
Si applicano in misura fissa all'atto di costituzione del trust; l'atto traslativo al trust è rilevante ai fini di queste imposte nella misura prevista per tali atti.
Imposta sulle successioni e donazioni
Non è applicabile all'unico atto costitutivo del trust, perché il vantaggio patrimoniale per il beneficiario si realizza in un momento successivo; il trust non va automaticamente equiparato agli atti unilaterali che danno luogo a questa imposta.
Massime di principio
- La costituzione di un trust comporta l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa sull'atto traslativo dei beni al trust.
- Il trust non è automaticamente assimilabile agli atti unilaterali (donazioni/successioni) soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni; la tassazione proporzionale si verifica solo quando e se il beneficiario acquisisce effettivamente il beneficio patrimoniale.
- La separatezza patrimoniale dei beni in trust limita la responsabilità generale ex art. 2740 c.c., ma non genera un incremento patrimoniale immediato ai fini dell'imposizione sul trustee.
- Per valutare l'imposizione fiscale occorre considerare il momento in cui il beneficio si realizza: imposte ipotecarie/catastali alla costituzione; imposta sulle successioni/donazioni, se dovuta, al momento della concreta acquisizione del bene da parte del beneficiario.
- In situazioni simili è opportuno documentare chiaramente la struttura del trust, lo scopo e i termini di godimento dei beneficiari per determinare correttamente la natura dell'atto e l'eventuale trattamento fiscale.
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