L.R. Sardegna 23/2000
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), norme sulla pianificazione territoriale e istituzione della Direzione generale della pianificazione territoriale e della vigilanza edilizia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna n. 23/2000 modifica la l.r. n. 29/1998 sui centri storici, ridefinendo repertorio, programmi integrati, piani di riqualificazione e contributi per il recupero primario. Istituisce inoltre la Direzione generale della pianificazione territoriale e della vigilanza edilizia e reca la relativa copertura finanziaria. Le disposizioni sui contributi si applicano entro i termini previsti (es. istanze entro il 31 marzo; recupero entro 3 anni).
Modifiche alla disciplina sarda sui centri storici, pianificazione territoriale e istituzione della Direzione generale urbanistica
Modifiche alla disciplina dei centri storici e assetto della pianificazione territoriale in Sardegna
La legge regionale disciplina, per la Sardegna, una serie di modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 in materia di tutela e valorizzazione dei centri storici, oltre a istituire una nuova Direzione generale competente in materia di pianificazione territoriale e vigilanza edilizia. Il provvedimento opera soprattutto sulla programmazione degli interventi, sui criteri di finanziamento e sulle procedure per i contributi al recupero edilizio nei centri storici.
Utilizzo delle somme residue e ambito temporale dei finanziamenti
Le somme giacenti in conto residui relative alla l.r. n. 29/1998 per le annualità 1998 e 1999 vengono destinate ai comuni che:
- abbiano presentato istanza di finanziamento entro il 31 marzo 1999;
- abbiano interventi conformi all’art. 15 della l.r. 18 gennaio 1999, n. 1.
La previsione ha quindi natura marcatamente transitoria e si riferisce a una platea già definita di domande e interventi maturati in un arco temporale ormai concluso.
Repertorio regionale dei centri storici: accesso, requisiti e funzione
Il Repertorio regionale è qualificato come quadro generale di riferimento per la programmazione regionale di settore. Possono esservi iscritti i comuni che presentino nel proprio territorio presenze significative di collettività locali sotto il profilo storico, culturale e ambientale.
Per l’inserimento nel Repertorio, i comuni devono presentare domanda all’assessorato regionale competente in materia urbanistica entro il 31 marzo, corredata da:
- deliberazione consiliare che manifesti la volontà di iscrizione;
- documentazione idonea a dimostrare, tramite confronto con i catasti storici anteriori al 1940, l’esistenza di un tessuto urbano consolidato, sostanzialmente invariato, e di un patrimonio edilizio tipologico dell’insediamento storico;
- estratto dello strumento urbanistico vigente e dei piani attuativi, con perimetrazione dell’area urbana considerata, oppure elaborato grafico dell’area sottoposta a programma integrato, se quest’ultimo ha contenuti di piano attuativo.
Programmi integrati, piani di riqualificazione urbana e criteri di priorità
La legge rafforza il ruolo dei programmi integrati dei centri storici e dei piani di riqualificazione urbana nella programmazione pluriennale degli interventi.
I criteri di valutazione degli interventi considerano, per i programmi integrati:
- valore complessivo dell’intervento nel tessuto urbano;
- presenza di interventi significativi di recupero edilizio su aree e immobili pubblici e privati;
- urgenza legata al degrado e al fabbisogno abitativo;
- entità delle risorse finanziarie integrative;
- qualità dei risultati rispetto ai costi, al risparmio energetico e all’eliminazione delle barriere architettoniche;
- soluzioni per mobilità e parcheggi.
Per i piani di riqualificazione urbana rilevano invece:
- valore complessivo dell’intervento nel tessuto urbano;
- urgenza del recupero delle infrastrutture pubbliche in relazione ai nuclei familiari serviti;
- soluzioni per mobilità e parcheggi;
- risorse finanziarie integrative messe a disposizione dal comune.
Per gli interventi sul recupero degli immobili, la Regione dà priorità:
- agli immobili inclusi in un programma integrato;
- in subordine, agli immobili inclusi in un piano di riqualificazione urbana;
- infine, agli immobili non compresi in tali strumenti.
Percentuali di finanziamento e riparto delle risorse
La Giunta regionale stabilisce le percentuali di finanziamento degli strumenti comunali di intervento, rispettando tuttavia due vincoli di riparto:
- ai programmi integrati deve essere riservata almeno il 50% delle provvidenze di bilancio;
- ai piani di riqualificazione urbana deve essere riservata almeno il 20% delle provvidenze di bilancio.
Quanto alle specifiche misure finanziabili:
- nei programmi integrati, le opere infrastrutturali pubbliche sono finanziabili fino al 90% delle spese a carico del comune, esclusi i costi di acquisizione di aree e immobili;
- nei piani di riqualificazione urbana, le opere infrastrutturali pubbliche sono finanziabili fino al 60% delle spese a carico del comune, sempre esclusi i costi di acquisizione;
- nel recupero primario del patrimonio edilizio, sono finanziabili il restauro di coperture, prospetti e relative fondazioni fino al 60% della spesa complessiva, nonché il restauro e l’adeguamento di elementi di comunicazione verticali e orizzontali, spazi collettivi interni e impianti fino al 20% della spesa complessiva.
Programmi integrati come piani attuativi e procedura di approvazione
I programmi integrati dei centri storici, quando realizzati mediante progetti unitari, sono considerati piani attuativi ai soli fini della legge regionale. Essi devono presentare congiuntamente:
- dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbanistica dei centri storici;
- pluralità di funzioni;
- integrazione di diverse tipologie di intervento, incluse le opere di urbanizzazione;
- concorso di operatori pubblici e privati;
- pluralità di risorse finanziarie pubbliche e private.
Se per predisporre i programmi integrati occorrono strumenti urbanistici attuativi o varianti, questi possono essere adottati e approvati dai consigli comunali contestualmente ai programmi, con le procedure dell’art. 20 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 45, ma con termini abbreviati:
- da 15 a 7 giorni;
- da 30 a 15 giorni.
Contenuti aggiuntivi dei programmi integrati con valenza di piano attuativo
Quando il programma integrato ha valenza di piano attuativo, deve includere, per tutti gli immobili ricompresi nell’area:
- delimitazione delle aree interessate e degli spazi destinati a opere e impianti pubblici;
- masse e altezze delle costruzioni, con individuazione delle unità minime di intervento;
- definizione e individuazione delle categorie di intervento;
- elaborati grafici in scala tra 1:200 e 1:500 con profili altimetrici, tipi architettonici, sezioni stradali e sistemazioni a verde o zone speciali;
- destinazioni d’uso delle opere da convenzionare o soggette a espropriazione, con relativi elenchi catastali;
- norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;
- individuazione dei manufatti e complessi di importanza storico-artistica e ambientale da assoggettare a speciali tutele;
- quadro finanziario con il costo complessivo delle opere e l’indicazione dei finanziamenti, inclusi gli oneri a carico del comune.
Recupero primario degli edifici dei centri storici: contributi, procedura e obblighi
La Regione partecipa al recupero del patrimonio edilizio storico contribuendo alle spese sostenute da soggetti pubblici o privati per il recupero primario, inteso come insieme di opere volte a restituire l’immobile sotto il profilo statico, igienico, funzionale ed estetico.
Le funzioni di concessione, liquidazione ed eventuale revoca dei contributi spettano ai comuni.
L’istanza di finanziamento va presentata al comune in cui si trova l’immobile e deve contenere:
- relazione tecnica, anche fotografica, sullo stato di degrado;
- progetto preliminare dell’intervento;
- computo metrico estimativo basato sul prezziario regionale delle opere pubbliche o sui prezzi medi di mercato se non previsto.
Il comune verifica che l’intervento configuri recupero primario e sia conforme alle norme urbanistico-edilizie, quindi trasmette all’assessorato regionale competente, entro il 31 marzo, l’istanza complessiva con quadro riepilogativo e cartografia degli immobili da recuperare.
I contributi sono assegnati al comune, che li eroga ai beneficiari al rilascio dell’autorizzazione ai lavori. Su richiesta, l’erogazione può avvenire anche a ultimazione dei lavori, secondo le condizioni previste.
L’erogazione è subordinata:
- alla presentazione di polizza fideiussoria secondo uno schema-tipo approvato dall’assessore regionale all’urbanistica;
- alla stipula di apposita convenzione con il comune, contenente gli obblighi di destinazione delle provvidenze alle opere di recupero primario.
Nel caso di proprietà condominiali, il contributo è erogato ai singoli condomini in base alle rispettive quote.
Le spese devono essere documentate con fatture quietanzate e presentate al comune in sede di verifica della conformità dei lavori al progetto assentito.
Le somme devono essere restituite se:
- l’intervento non è realizzato integralmente entro 3 anni dal rilascio dell’autorizzazione;
- l’intervento è eseguito solo parzialmente;
- l’intervento è difforme dal progetto assentito;
- vi sono somme eccedenti rispetto alle spese effettivamente sostenute.
Per immobili vincolati ai sensi delle leggi statali del 1939, o situati in aree vincolate, i finanziamenti sono ammessi anche in assenza del piano attuativo, purché le opere rientrino nelle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della l. 457/1978 e sia acquisito il nulla osta dell’autorità competente.
I contributi sono cumulabili con provvidenze previste da leggi nazionali e regionali in materia di recupero secondario e contenimento dei consumi energetici.
La concessione dei contributi per il recupero primario è riservata esclusivamente ai comuni beneficiari dei finanziamenti inseriti nel Repertorio regionale dei centri storici.
Laboratori e contributi regionali
Per l’attivazione dei laboratori previsti dalla legge regionale n. 29/1998, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a valere sul capitolo 04157 del bilancio regionale.
Istituzione della Direzione generale della pianificazione territoriale e della vigilanza edilizia
Presso l’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica è istituita la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, ai sensi della l.r. 13 novembre 1998, n. 31.
La nuova Direzione generale si articola in servizi e ulteriori unità organizzative secondo le regole della stessa legge regionale sull’ordinamento degli uffici regionali.
Copertura finanziaria e variazioni di bilancio
Gli oneri derivanti dall’istituzione della Direzione generale sono valutati in lire 27.000.000 annue a decorrere dal 2000 e gravano sul capitolo 02016 del bilancio regionale per il triennio 2000/2002, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Per il bilancio 2000 e 2000/2002 viene disposta una variazione compensativa:
- in diminuzione del capitolo 04159/01 relativo ai contributi ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici comunali per i piani di assetto organizzativo dei litorali;
- in aumento del capitolo 02016 relativo al trattamento economico del personale regionale.
Per gli anni successivi al 2002 la copertura sarà assicurata con legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 17 nov 2000L.R. Sardegna 22/2000
- Legge · 14 nov 2000L.R. Sardegna 21/2000
- Legge · 3 nov 2000L.R. Sardegna 19/2000
- Legge · 3 nov 2000L.R. Sardegna 20/2000
- Legge · 27 dic 2000L.R. Sardegna 24/2000
- Legge · 28 dic 2000L.R. Sardegna 26/2000
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →