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Legge

L.R. Sardegna 19/2000

Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

Normativa regionaleL.R. Sardegna 19/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituiva presso la Presidenza della Giunta regionale sarda il CREL, organo consultivo e propositivo su programmazione e sviluppo economico-sociale. Disciplina composizione, durata, funzioni, funzionamento, compensi e copertura finanziaria. È però abrogata dal 2 febbraio 2015, quindi non è più applicabile.

Istituzione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL) della Sardegna

Istituzione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro

La legge della Regione autonoma della Sardegna istituiva il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL), collocato presso la Presidenza della Giunta regionale. Si trattava di un organo con autonomia funzionale e organizzativa, chiamato a concorrere alla programmazione regionale mediante pareri e proposte sulle materie economiche, sociali, finanziarie e culturali. La disciplina è oggi non più applicabile perché la legge è stata abrogata con decorrenza 2 febbraio 2015.

Natura, finalità e supporto amministrativo

Il CREL era concepito come sede di confronto tra istituzioni e parti sociali, con funzioni consultive e di impulso. Poteva formulare pareri e proposte anche in vista della predisposizione di iniziative legislative e di atti regionali. Per il suo funzionamento l’Amministrazione regionale metteva a disposizione personale e strutture di supporto.

Composizione e designazione dei membri

Il Consiglio era composto da:

  • tre esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
  • dieci rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative di impronta confederale;
  • due rappresentanti ciascuno delle categorie maggiormente rappresentative di industriali, agricoltori, artigiani, commercianti e cooperazione;
  • due rappresentanti designati dal Forum del terzo settore;
  • una rappresentante della Commissione per le pari opportunità;
  • il consigliere o la consigliera regionale di parità.

I componenti erano nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla designazione. Le designazioni da parte dei soggetti competenti dovevano avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge; decorso tale termine, il CREL poteva comunque essere costituito quando fosse stata raggiunta almeno la metà più uno dei membri previsti.

Durata in carica e rinnovo

Il CREL restava in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale. Dopo l’insediamento del nuovo Consiglio regionale, i componenti dovevano essere nuovamente designati entro 60 giorni. Nel periodo intermedio l’organo proseguiva soltanto l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi membri.

Funzioni consultive e propositive

Il CREL esprimeva pareri sulle questioni relative alla programmazione e allo sviluppo economico, sociale e culturale, oltre a formulare proposte di propria iniziativa nelle medesime materie. In particolare:

  • esaminava i documenti della programmazione regionale;
  • valutava la relazione annuale sull’attuazione degli atti di programmazione e formulava osservazioni;
  • analizzava lo stato di attuazione dei programmi annuali e poteva suggerire correzioni o integrazioni;
  • elaborava rapporti alla Giunta regionale sui tempi e sugli indirizzi dello sviluppo economico-sociale della Regione;
  • esprimeva osservazioni, su richiesta della Giunta regionale, sulle iniziative legislative e sugli altri atti di contenuto generale in materia economica, finanziaria e sociale.

I pareri e le osservazioni richiesti dovevano essere resi entro 15 giorni dalla ricezione degli atti.

Funzionamento interno e convocazione

La prima seduta era convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale; in quella sede il CREL eleggeva al proprio interno il Presidente e un Vice-presidente. Le sedute erano convocate dal Presidente del CREL anche su richiesta di un terzo dei componenti o del Presidente della Giunta regionale.

La convocazione doveva essere preventivamente comunicata al Presidente della Giunta, all’Assessore competente per programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e agli assessori competenti per le materie da trattare, così da consentire la partecipazione della Giunta regionale.

Su proposta del Presidente, il CREL adottava un proprio regolamento interno, che disciplinava organizzazione, forma e pubblicità degli atti e delle adunanze; il regolamento poteva anche prevedere la decadenza dei componenti in caso di ripetute assenze ingiustificate.

Compensi e numero massimo di sedute

Ai componenti del CREL spettavano i compensi previsti dalla normativa regionale richiamata, per un massimo di 50 sedute annue. Era prevista anche una medaglia giornaliera secondo la misura indicata dalla disciplina richiamata. La norma finanziava tali oneri nel bilancio regionale.

Copertura finanziaria

Gli oneri erano valutati in lire 500.000.000 annue. Per gli anni 2000-2002 la legge prevedeva variazioni di bilancio con riduzione del fondo speciale per spese correnti derivanti da nuove disposizioni legislative e incremento del capitolo destinato, tra l’altro, ai compensi per i componenti del CREL. Le spese erano imputate al capitolo 02105 del bilancio regionale per il triennio 2000-2002 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Regime di attualità

La legge è espressamente abrogata dal 2 febbraio 2015. Pertanto la disciplina del CREL qui descritta ha solo valore storico e non è più utilizzabile come base normativa vigente.

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