L.R. Sardegna 21/2000
Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Sardegna, un ampio sistema di aiuti per investimenti agricoli, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, promozione e certificazione, sostegno alle associazioni di produttori e allevatori, infrastrutture rurali, silvicoltura e contenimento di alcuni costi di produzione. Molte misure sono soggette ad autorizzazione UE e diverse disposizioni sono limitate a periodi ormai conclusi.
Aiuti regionali per agricoltura, trasformazione, promozione, infrastrutture rurali e silvicoltura in Sardegna
Aiuti regionali per l’agricoltura e le infrastrutture rurali in Sardegna
La legge ridefinisce e coordina le provvidenze regionali a favore dell’agricoltura, della trasformazione agroalimentare, della promozione dei prodotti, delle infrastrutture rurali e della silvicoltura. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione autonoma della Sardegna e, per gli aiuti alle imprese, opera nel quadro degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato.
Investimenti nelle aziende agricole
La Regione è autorizzata a concedere aiuti per investimenti nelle aziende agricole finalizzati a ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, incrementare la qualità, tutelare l’ambiente e il benessere animale, nonché diversificare le attività aziendali.
Possono accedere agli aiuti le aziende singole o associate che dimostrino, sulla base di una valutazione delle prospettive, la redditività, il rispetto dei requisiti minimi in materia di zooprofilassi, ambiente, igiene e benessere animale e il possesso di adeguate competenze professionali del conduttore. Sono ammissibili anche le aziende che realizzino investimenti necessari per conformarsi ai requisiti minimi richiamati. È riconosciuta priorità alle domande presentate da giovani agricoltori.
Sono finanziabili, tra l’altro:
- opere di miglioramento fondiario;
- impianti di colture arboree specializzate;
- costruzione o miglioramento di beni immobili;
- acquisto di macchine e attrezzature agricole;
- acquisto di apparecchiature e programmi informatici;
- acquisto di riproduttori di qualità pregiata iscritti nei libri genealogici o registri di razza;
- acquisto di terreni e beni immobili, comprese spese legali, notarili, tasse e costi di registrazione;
- spese generali, onorari, progettazione, studi di fattibilità, consulenze, brevetti e licenze entro il 12% della spesa;
- ricomposizione fondiaria tramite permuta di particelle agricole migliorative della redditività.
L’intensità ordinaria massima è pari al:
- 50% nelle zone svantaggiate, elevato al 60% per giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni;
- 40% nelle altre zone, elevato al 50% per giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni.
In alcuni casi, purché non vi sia aumento della capacità produttiva, l’aiuto può salire al 75% nelle zone svantaggiate e al 60% nelle altre zone per investimenti finalizzati a raggiungere o superare i requisiti comunitari minimi in materia ambientale o di igiene e benessere animale. Per la conservazione di elementi di interesse storico o archeologico in azienda, l’aiuto può arrivare fino al 100% per fattori non produttivi e fino al 75% nelle zone svantaggiate o al 60% nelle altre zone per fattori produttivi. Per la ricomposizione fondiaria è ammesso anche il rimborso fino al 100% dei costi legali e amministrativi, tasse e registrazione.
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
La Regione può concedere aiuti fino al 50% delle spese ammesse per migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei relativi sottoprodotti, oppure per investimenti che consentano di raggiungere i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere animale.
Possono beneficiare degli aiuti, se in possesso del requisito di redditività, le aziende agricole associate in forma cooperativa, i consorzi di cooperative e i consorzi di imprenditori agricoli a titolo principale.
Sono finanziabili:
- costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
- acquisto di macchine e attrezzature, incluse quelle per il trasporto dei prodotti;
- acquisto di apparecchiature e programmi informatici;
- spese generali, onorari, progettazione, studi di fattibilità, consulenze, brevetti e licenze entro il 12%.
Valorizzazione, promozione e certificazione dei prodotti agricoli
Per la valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità, elaborati con metodi tipici, tradizionali o biologici, la Regione concede aiuti pari al 50% della spesa ammessa. Gli interventi comprendono anche la realizzazione e registrazione di marchi collettivi nazionali e comunitari, attività di promozione e pubblicità, studi e realizzazione di nuovi prodotti e confezioni, partecipazione a fiere ed esposizioni e ricerche di mercato.
Per i sistemi di controllo, certificazione e assicurazione della qualità dei prodotti e dei processi di filiera, l’aiuto copre il 100% delle spese sostenute nel primo anno di istituzione; negli anni successivi si riduce progressivamente del 20% annuo. Per le produzioni biologiche non si applica la regola della decrescita per le spese di adesione ai sistemi di controllo previsti dal regolamento CEE n. 2092/91 e successive modifiche.
Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative, i consorzi di privati, i consorzi misti di cooperative e privati, i consorzi di tutela a rilevanza nazionale e, per il biologico, anche i singoli operatori iscritti nell’elenco regionale degli operatori biologici.
La Regione può inoltre affidare agli organismi suddetti attività di studio e ricerca finalizzate allo sviluppo dei relativi settori produttivi, con rimborso integrale delle spese sostenute. La promozione istituzionale è svolta direttamente dalla Regione nel rispetto del Trattato di Amsterdam.
Associazioni di produttori, unioni e consorzi di tutela
La Regione riconosce le associazioni di produttori e le loro unioni costituite per adattare la produzione alle esigenze del mercato e concentrare l’offerta.
Per i cinque anni successivi al riconoscimento possono essere concessi aiuti di avviamento, ammissibili per:
- affitto locali;
- acquisto di attrezzature da ufficio, materiale e programmi informatici;
- costi del personale;
- costi di esercizio e spese giuridiche e amministrative.
L’aiuto può coprire fino al 100% dei costi del primo anno, con riduzione del 20% per ciascun anno successivo. Sono previsti nuovi aiuti di avviamento anche per compiti aggiuntivi, se l’attività dell’associazione o dell’unione aumenta in modo significativo.
Ai Consorzi di tutela possono essere concessi aiuti di avviamento nella stessa misura e con le stesse forme previste per le associazioni di produttori e loro unioni.
Sostegno alle associazioni degli allevatori
La legge prevede contributi a favore del settore zootecnico per le attività delle associazioni allevatori:
- 100% delle spese delle Associazioni provinciali allevatori aderenti all’Associazione italiana allevatori per la tenuta dei libri genealogici;
- 70% delle spese per i controlli funzionali;
- 90% delle spese dell’Associazione regionale allevatori della Sardegna per il coordinamento delle attività provinciali;
- 90% delle spese delle associazioni provinciali e dell’associazione regionale per programmi di selezione e miglioramento del bestiame e valorizzazione del patrimonio zootecnico;
- fino al 100% delle spese dell’associazione regionale per servizi di assistenza tecnica in zootecnia a favore di tutti gli allevatori della Sardegna.
Infrastrutture rurali
La Regione finanzia la costruzione di strade interpoderali al servizio di una pluralità di aziende, almeno tre. I contributi sono pari a:
- 90% delle spese per strade interpoderali da aprire al pubblico transito e di collegamento tra due strade pubbliche o di interesse pubblico;
- 60% delle spese per strade interpoderali di collegamento tra aziende e una strada pubblica o di interesse pubblico.
Sono inoltre previsti contributi nella misura del 90% della spesa ammessa a favore di Comuni, loro consorzi e Comunità montane per la costruzione, riattamento e manutenzione di strade rurali di interesse comunale, strade vicinali o assimilabili, laghetti collinari, invasi, pozzi e acquedotti rurali di pubblica utilità. Gli stessi soggetti possono ottenere il finanziamento, sempre al 90%, di programmi di elettrificazione rurale.
Silvicoltura e arboricoltura da legno
Per il mantenimento e la valorizzazione delle risorse silvicole e per incrementare la superficie boschiva della Sardegna, la Regione concede aiuti pari al 75% della spesa per:
- ricostituzione di boschi deteriorati e rimboschimenti;
- opere di prevenzione incendi, come viali tagliafuoco, decespugliamenti, diradamenti, muri di confine, recinzioni, strade di esbosco e fabbricati di servizio;
- primo diradamento e spalcatura in rimboschimenti di conifere e ripristino di fasce tagliafuoco e viabilità;
- potature in impianti specializzati per la produzione di legno da opera;
- demaschiatura ed estrazione del sughero bruciato quando il costo supera l’eventuale ricavo.
Dalle somme ammesse a contributo per ricostituzione boschiva, diradamenti e potature vanno detratti gli eventuali ricavi derivanti dalla vendita del legname di risulta.
Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche e giuridiche private e i Comuni o loro associazioni, purché dimostrino la piena disponibilità dei terreni e la legittimazione a eseguire le opere. Nei terreni del demanio statale o regionale, o di imprese pubbliche o società a prevalente capitale pubblico, gli aiuti sono ammessi solo per il recupero di boschi danneggiati da disastri naturali, per opere di prevenzione e per rimboschimenti.
Contenimento dei costi di produzione per combustibili diversi dal metano
La Regione può erogare aiuti alle imprese agricole per coprire la differenza di costo, a parità di calorie consumate, tra gas metano e carburante agricolo utilizzato, purché quest’ultimo non benefici di altre agevolazioni. La misura cessa con l’attuazione del Programma di metanizzazione della Sardegna previsto dalla legge statale n. 73 del 1998.
Modalità di erogazione e limiti generali
Gli aiuti possono essere concessi come:
- sovvenzioni in conto capitale;
- concorso sugli interessi di mutui o prestiti bancari;
- combinazione delle due forme, purché il totale non superi i limiti massimi previsti per i singoli interventi.
Su domanda degli interessati possono essere concessi acconti fino all’80%.
Non sono ammessi aiuti per opere iniziate prima della presentazione della domanda e del rilascio delle autorizzazioni necessarie. Sono inoltre esclusi gli investimenti che comportino aumenti di produzione per prodotti senza normali sbocchi di mercato e gli aiuti in contrasto con i divieti o le restrizioni delle organizzazioni comuni di mercato.
Agricoltura biologica e stanziamenti 2000
Per l’anno finanziario 2000 una quota dello stanziamento sul capitolo 06029 è destinata agli interventi relativi all’agricoltura biologica. La legge contiene inoltre una articolata disciplina finanziaria con stanziamenti per gli esercizi 2000-2002 e successivi a copertura delle diverse misure, compresi i capitoli per valorizzazione e promozione, certificazione, avviamento delle associazioni, silvicoltura, strade interpoderali, contenimento dei costi energetici, investimenti agricoli e interventi zootecnici.
Attuazione, autorizzazione europea e disciplina finanziaria
La definizione di piani, programmi e direttive generali di attuazione spetta alla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’agricoltura. Gli aiuti alle imprese istituiti dalla legge sono attuati solo dopo l’approvazione della Commissione europea o dopo il decorso del termine previsto per il suo esame.
La legge individua anche coperture e variazioni di bilancio per l’anno 2000 e per il triennio successivo, con conservazione a residui delle somme non impegnate al 31 dicembre 2000 su specifici capitoli.
Disposizioni di durata limitata e profili di obsolescenza
Alcune misure risultano ormai temporalmente esaurite o comunque non più utilmente applicabili. In particolare, l’aiuto per il contenimento dei costi di produzione legati al combustibile diverso dal metano cessa con la metanizzazione della Sardegna; la previsione di stanziamento per l’agricoltura biologica riguarda l’anno finanziario 2000; l’articolo sugli aiuti alle associazioni degli allevatori è stato oggetto di successive modifiche e, secondo le note finali, continua ad applicarsi solo fino al 31 gennaio 2022. Anche diverse norme finanziarie si riferiscono a esercizi ormai conclusi. La disciplina resta quindi in gran parte di interesse storico, salvo le parti ancora formalmente vigenti e concretamente applicabili in presenza dei presupposti richiamati.
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