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Legge

L.R. Sardegna 26/2000

Norme a sostegno all'imprenditoria femminile in attuazione della Legge 25 febbraio 1992, n. 215

Normativa regionaleL.R. Sardegna 26/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sardegna misure di sostegno all’imprenditoria femminile in attuazione della legge statale n. 215/1992: istituisce un fondo regionale, un comitato regionale, criteri di priorità, programmi di promozione, controlli e copertura finanziaria. Il testo è legato a una specifica fase di programmazione e stanziamenti iniziali dell’anno 2000.

Sostegno all’imprenditoria femminile in Sardegna

Sostegno all’imprenditoria femminile in Sardegna

La legge regionale disciplina, per la Sardegna, un insieme di misure organizzative, programmatiche e finanziarie a favore dell’imprenditoria femminile, in attuazione della legge statale 25 febbraio 1992, n. 215 e del relativo regolamento di attuazione. La disciplina regionale integra e coordina gli interventi statali nel territorio regionale.

Ambito di applicazione e destinatari

Possono accedere ai benefici i soggetti individuati dalla legge statale n. 215/1992, articolo 2, comma 1, lettere a) e b), purché abbiano sede e operino in Sardegna. La legge richiama espressamente anche le successive modifiche e integrazioni della normativa statale e delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità.

Fondo regionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile

È istituito un Fondo regionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, destinato a integrare le risorse statali previste dalla legge n. 215/1992. Il Fondo è collocato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

La dotazione finanziaria è fissata:

  • per il primo anno di applicazione, in lire 1.250.000.000;
  • per gli anni successivi, in una misura minima calcolata applicando il criterio indicato dalla legge, collegato alle risorse statali dell’anno precedente e all’indice regionale di disoccupazione femminile risultante dall’ultima rilevazione ufficiale disponibile.

Le risorse regionali sono integrate di anno in anno con le risorse finanziarie nazionali assegnate alla Sardegna con decreto ministeriale.

Comitato regionale per l’imprenditoria femminile

Presso l’Assessorato regionale del lavoro è istituito il Comitato regionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile. È presieduto dall’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ed è composto dagli assessori competenti in materia di industria, turismo-artigianato-commercio, agricoltura e programmazione, nonché dal Presidente della Commissione pari opportunità, o dai rispettivi delegati.

Il Comitato elegge al proprio interno un vicepresidente e si avvale del personale e delle strutture messi a disposizione dagli assessorati coinvolti.

Compiti del Comitato e criteri di priorità

Il Comitato individua i criteri regionali di priorità per la concessione delle agevolazioni, nel rispetto dei principi e dei limiti della legge statale e sentite le organizzazioni regionali maggiormente rappresentative dei settori cooperazione, piccola industria, commercio, artigianato, agricoltura, turismo e servizi.

I criteri devono adeguare gli interventi alle esigenze regionali di programmazione e sviluppo, individuando anche aree del territorio e specifiche attività economiche considerate prioritarie. Per ciascuna area o attività prioritaria è attribuito un punteggio da 0 a 10 alle iniziative interessate.

I criteri sono proposti annualmente alla Giunta regionale, che li adotta con apposite direttive previo parere della competente Commissione consiliare, entro trenta giorni dalla trasmissione. In fase di prima applicazione, i criteri devono essere adottati entro venti giorni dall’insediamento del Comitato.

Per tali finalità il Comitato può avvalersi di consulenti con specifiche competenze ed esperienza in materia di imprenditorialità femminile.

Procedura, domande e agevolazioni

La disciplina regionale rinvia integralmente alla legge n. 215/1992 e al suo regolamento di attuazione per:

  • modalità di presentazione delle domande;
  • formazione delle graduatorie regionali;
  • iniziative e spese ammissibili;
  • misura delle agevolazioni;
  • modalità di erogazione.

Programmazione regionale e iniziative di promozione

La Regione predispone un programma, coerente con i propri strumenti di programmazione, per promuovere e coordinare le iniziative previste dalla legge statale in materia di imprenditoria femminile. Il programma è diretto a:

  • realizzare iniziative di informazione e supporto per diffondere la cultura d’impresa tra le donne;
  • sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale;
  • promuovere la formazione imprenditoriale femminile.

Per attuare il programma la Regione può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati affidabili e con esperienza consolidata, aventi sede operativa in Sardegna, selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo n. 157/1995.

In fase di prima applicazione, per l’assistenza normativa, il supporto tecnico, l’avvio delle procedure e l’installazione e gestione dei sistemi informatici, la Regione può avvalersi dell’Istituto per la Promozione Industriale (IPI), mediante convenzione senza oneri per la Regione.

Per queste iniziative è istituito un apposito capitolo di bilancio presso l’Assessorato del lavoro, destinato a integrare le risorse previste dalla legge statale e dal regolamento di attuazione.

Controlli

La Regione può disporre in qualsiasi momento ispezioni e verifiche, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, per accertare la sussistenza delle condizioni richieste per fruirne.

Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dalla legge regionale si applicano direttamente la legge n. 215/1992 e il relativo regolamento di attuazione, come successivamente modificati e integrati.

Aspetti finanziari e copertura

Le spese per l’attuazione della legge sono determinate, per l’anno 2000, in lire 15.546.000.000. La copertura avviene:

  • per lire 1.250.000.000 mediante stanziamenti dei fondi regionali previsti dalla legge regionale n. 17/2000;
  • per lire 14.296.000.000 mediante variazione di bilancio.

Per il bilancio 2000-2002 sono previste specifiche variazioni di entrata e di spesa collegate alle assegnazioni statali per le azioni positive a favore dell’imprenditoria femminile. La determinazione delle spese per gli anni successivi è rimessa alla legge finanziaria.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

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