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Legge

L.R. Piemonte 10/2024

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 10/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna numerose discipline regionali del Piemonte in ambiente, energia, foreste, urbanistica, sanità, trasporti, cultura, politiche giovanili, agricoltura, sport e organizzazione regionale. Introduce nuovi registri e giornate regionali, modifica competenze autorizzative e sanzioni, e sostituisce varie denominazioni. È entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul BUR Piemonte.

Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale piemontese 2024

Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale – anno 2024

La legge interviene in modo ampio e trasversale sull’ordinamento regionale piemontese, aggiornando numerose leggi settoriali e introducendo alcune nuove discipline organizzative, sociali e di promozione territoriale. Le modifiche incidono su ambiente, energia, foreste, urbanistica, sanità, trasporti, cultura, politiche giovanili, agricoltura, sport, lavoro regionale e società partecipate.

Ambiente, energia e biodiversità

In materia ambientale viene rafforzato il divieto di parcheggio e di calpestio su prati, zone boschive, terreni agricoli e colture, consentendo però il parcheggio fianco strada per massimo quindici giorni l’anno, previo provvedimento del comune competente e secondo i regolamenti sulla viabilità. In ambito energetico, per gli impianti idroelettrici fino a 500 kW l’autorizzazione all’installazione ed esercizio è affidata a unioni montane e comuni, singoli o associati, anche con supporto di provincia o Città metropolitana di Torino; per gli altri impianti non riservati allo Stato resta la competenza di provincia o Città metropolitana di Torino.

Nel settore delle aree naturali e della biodiversità sono aggiornate alcune denominazioni territoriali e la disciplina della rappresentanza nelle aree protette: sono ampliati alcuni soggetti legittimati e ridotto da 25 a 20 il numero indicato per le designazioni. È inoltre precisato che determinate associazioni ambientaliste e agricole nazionali possono essere indicate secondo accordi territoriali tra associazioni.

Catasto impianti termici, rifiuti e grandi derivazioni idroelettriche

Per il catasto degli impianti termici la disciplina è resa più flessibile, sostituendo i riferimenti a una specifica deliberazione del 2014 con provvedimenti successivi della Giunta regionale e includendo anche l’aggiornamento dei dati e il corretto caricamento nel catasto tra gli obblighi rilevanti. Sono inclusi tra i soggetti interessati anche fornitori e venditori di combustibili ed energia termica, nonché di combustibile solido, nei limiti quantitativi fissati dalla Giunta.

In materia di rifiuti si conferma che l’accertamento delle violazioni, l’irrogazione della sanzione all’ente e la riscossione dei proventi spettano a Città metropolitana di Torino e province, con esclusione del pagamento in misura ridotta ex legge n. 689/1981.

Per le grandi derivazioni idroelettriche, quando la Giunta regionale utilizza una procedura di assegnazione di cui alla lettera c) dell’articolo 4, nel provvedimento motivato deve indicare il termine per eventuali proposte di iniziativa privata ai sensi del Codice dei contratti pubblici; se nessuna proposta perviene, la Giunta sceglie una nuova procedura a evidenza pubblica tra quelle previste. Il termine del 31 luglio 2024 è prorogato al 31 dicembre 2024.

Foreste, vincolo idrogeologico e governo del territorio

La legge aggiorna la normativa forestale al decreto legislativo n. 34/2018, sostituendo diversi riferimenti al vecchio testo unico forestale. La compensazione per interventi forestali può avvenire mediante rimboschimenti con specie autoctone locali, miglioramenti boschivi, versamento in denaro o modalità mista, secondo modalità tecniche e tempi fissati dalla Giunta regionale.

In materia urbanistica viene estesa, per gli edifici nei centri abitati, la possibilità di ampliamento laterale nell’ambito della disciplina sugli interventi edilizi. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono aumentate le soglie dimensionali per alcune tipologie di opere: da 5.000 a 10.000 mq e da 2.500 a 5.000 mc. Per opere o lavori pubblici, impianti di interesse pubblico o opere di pubblica utilità in materia energetica rinnovabile è aggiornata la relativa causa di esenzione/autorizzazione.

Sono inoltre precisate le esenzioni da alcune previsioni tributarie per beni dello Stato, anche in concessione, se non produttivi di reddito e di libera e gratuita fruizione, ed è abrogata una disposizione della legge regionale n. 3/2013 non più operativa.

Cooperative sociali e società partecipate

Viene abrogato l’articolo 22 della legge regionale n. 18/1994. Per la cooperazione è integrata la funzione dell’organo consultivo regionale, che deve occuparsi anche delle questioni attinenti la cooperazione sociale, con riferimento a piani e programmi di settore, convenzioni e interventi di sostegno.

La società già denominata Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. assume ovunque la denominazione Impresa Piemonte S.p.A., con obbligo di adeguamento statutario entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge. È abrogato anche l’articolo 11 della legge regionale n. 1/2015.

Trasporti pubblici non di linea su strada

Per taxi e altri servizi di trasporto pubblico non di linea sono introdotti alcuni aggiustamenti procedurali: aumenta da 60 a 80 il termine richiamato per la procedura dell’articolo 10; la convocazione delle verifiche/esami avviene almeno mensilmente; l’avviso è pubblicato dalle CCIAA, dalla Città metropolitana di Torino e dalle province almeno quindici giorni prima della prova. Ai fini del monitoraggio annuale, province e Città metropolitana devono trasmettere alla Regione, entro il 28 febbraio, i dati delle licenze e autorizzazioni riferiti al 31 dicembre precedente.

Caccia e pesca

Le organizzazioni piscatorie che chiedono il riconoscimento regionale devono essere senza scopo di lucro e costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Per l’iscrizione devono essere presenti l’iscrizione al RUNTS oppure al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, secondo la tipologia prevista dalla normativa vigente.

Sanità e tutela della salute

È istituita il 12 giugno di ogni anno la Giornata regionale della terapia affettiva infantile, con iniziative promosse dalle istituzioni, in particolare dalle aziende ospedaliere e dalle ASL piemontesi, soprattutto nei reparti di terapia intensiva neonatale.

Viene istituito il registro regionale dei Cuav, come strumento di conoscenza dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza: l’iscrizione richiede sede in Piemonte, istituzione da parte dei soggetti previsti dall’Intesa n. 184/CSR del 14 settembre 2022 e possesso dei relativi requisiti; la perdita di uno solo di tali requisiti comporta la cancellazione. L’iscrizione è condizione per accedere ai contributi regionali e statali di settore.

È aggiornato il quadro delle funzioni delle ASL in materia di igiene e sanità pubblica: la competenza tecnica e i provvedimenti sono ricondotti al Direttore generale dell’ASL e alcune funzioni amministrative regionali sono delegate alle ASL competenti per territorio. È abrogata la legge regionale n. 47/1985. In materia necroscopica è ampliato il riferimento ai casi in cui la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono inoltre estese agli ambulatori sociali di odontoiatria alcune previsioni già previste per l’oculistica.

Commercio, enti locali, turismo e attività estrattive

Nel commercio viene estesa la possibile destinazione delle variazioni di attività anche ai progetti di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

Per le competizioni sportive su strada, le competenze autorizzative sono ripartite tra comuni, province e Città metropolitana di Torino secondo il territorio interessato; sono previsti nulla osta degli enti proprietari delle strade e termini di risposta con silenzio-assenso in alcuni casi. La disciplina non si applica alle gare con veicoli a motore.

La Regione può concedere deroghe ai criteri sugli enti locali su richiesta motivata dei comuni proponenti. In ambito turistico è abrogato un comma non più coerente della legge regionale n. 14/2016. Nelle cave è introdotto il richiamo alla sicurezza mineraria.

Istruzione, cultura e politiche giovanili

Per la psicologia scolastica la disciplina è ampliata al rischio suicidario; tra le finalità rientra anche la prevenzione di tale rischio e l’Ufficio scolastico regionale entra tra i componenti di un organo consultivo.

In ambito culturale la Regione riconosce la Passione di Sordevolo come importante iniziativa culturale e sociale del territorio piemontese. È inoltre delegata ai comuni la competenza di cui all’articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La legge regionale sulla cultura viene aggiornata per valorizzare le produzioni di soggetti professionali piemontesi e per favorire alfabetizzazione, pratica ed educazione musicale.

Nelle politiche giovanili viene ampliata la platea dei destinatari della legge, istituito il registro regionale delle associazioni giovanili e quello delle consulte e forum giovani locali, con iscrizione condizionante per contributi e incentivi; sono disciplinate modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e pubblicazione tramite regolamento. È altresì riconosciuto il valore delle certificazioni di competenze trasversali già diffuse in Europa, ai fini di crediti formativi o percorsi di orientamento. Un articolo della legge 2019 è abrogato.

Agricoltura e funghi spontanei

Per la raccolta dei funghi epigei spontanei, le unioni montane possono individuare aree di raccolta limitata accessibili a un numero ristretto di persone e previo pagamento di un titolo aggiuntivo. La disciplina prevede accordi con i comuni, un regolamento dedicato, un piano di gestione e fruizione per ciascuna area, limiti numerici di accesso, titoli giornalieri o settimanali e reinvestimento degli introiti nel territorio interessato. Sono previste agevolazioni o esenzioni per residenti, proprietari di immobili o terreni, residenti nell’unione montana e fasce giovanili.

In agricoltura è inoltre introdotta una deroga temporanea al divieto di abbruciamento di materiale vegetale: dal 1° novembre al 31 marzo, i sindaci possono consentire l’abbruciamento dei residui colturali per massimo 30 giorni non continuativi nei comuni montani, collinari e di collina depressa, e per massimo 15 giorni non continuativi in pianura, nel rispetto della normativa statale sugli incendi boschivi e dell’ambiente.

Sport e tempo libero

La disciplina regionale sugli impianti sportivi è resa più stringente: i corsi di attività motorie e sportive a pagamento devono svolgersi sotto il coordinamento di un chinesiologo o istruttore abilitato, con obbligo di pubblicità dei nominativi. Sono previste specifiche qualificazioni per i chinesiologi e per gli istruttori; alcune attività sono esentate. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, di competenza del comune territorialmente competente. Devono inoltre essere presenti presidi di primo soccorso e almeno un operatore con certificazione Basic life support and defibrillation.

La Cabina di regia per i percorsi e le palestre della salute viene ridefinita nella composizione, includendo anche responsabili regionali e due direttori generali di ASL.

Organizzazione regionale, difensore civico, comunicazione e simboli regionali

Per i gruppi consiliari è ampliata la possibilità di ricorrere a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo, con durata non superiore alla legislatura; per i contratti autonomi sono richiamati i requisiti dell’articolo 7 del d.lgs. n. 165/2001 ed è escluso l’affidamento di incarichi di studio e consulenza.

Il Difensore civico viene ridisegnato come presidio di tutela verso la pubblica amministrazione, con poteri anche sul riesame di dinieghi o differimenti in materia di accesso documentale e di accesso civico generalizzato. Gli è attribuita anche la funzione di Garante per il diritto alla salute e i compiti previsti dalla legge regionale antidiscriminatoria. I riscontri delle amministrazioni devono arrivare entro trenta giorni; alcuni termini sono aggiornati e il mandato viene esteso da tre a cinque anni.

L’assicurazione contro gli infortuni riguarda anche gli Assessori regionali; sono definite le modalità attuative e la copertura assicurativa è posta a carico del trattamento economico. Gli uffici di comunicazione possono avvalersi di personale esterno con contratti temporanei, e gli incarichi di lavoro autonomo seguono regole analoghe a quelle dei gruppi consiliari.

È inoltre aggiornata la disciplina dei simboli regionali, includendo l’inno della Regione Piemonte, che può essere riconosciuto con legge regionale; in via transitoria l’Ufficio di Presidenza ne individua testo, musica e modalità di esecuzione fino alla futura legge dedicata.

Clausola finanziaria ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

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