Ordinanza n. 2719/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 23 e 26 giugno 2026, di approvazione e rettifica della graduatoria e dell’elenco degli idonei del concorso per la classe AS48, unitamente agli atti di valutazione dei titoli e agli atti presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso per docenti della classe AS48 in Sicilia, sostenendo che fosse illegittima l’attribuzione di 12,50 punti previsti dal punto B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 205/2023 a candidati che avevano superato un precedente concorso ordinario o erano stati inseriti nella relativa graduatoria per una classe di concorso e/o un grado d’istruzione diversi. Ha inoltre contestato l’incompletezza delle schede individuali e l’uso di sigle e annotazioni non esplicitate, tali da impedire la ricostruzione del percorso valutativo, e ha censurato i verbali delle commissioni per l’adozione di un’interpretazione estensiva del criterio di valutazione. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la rideterminazione dei punteggi e la riformulazione delle graduatorie, con il proprio riposizionamento e gli effetti utili ai fini della nomina, dell’immissione in ruolo o dello scorrimento; ha riservato l’azione risarcitoria per perdita di chance dall’anno scolastico 2026/2027.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha accolto o respinto le censure in sede cautelare: ha ritenuto che le questioni non fossero suscettibili di sommaria delibazione e richiedessero l’approfondimento della fase di merito. Ha osservato che l’approvazione della graduatoria non determina effetti irreversibili per il ricorrente, ma che un eventuale accoglimento potrebbe pregiudicare numerosi candidati. Ha quindi ordinato al ricorrente di notificare il ricorso e l’ordinanza ai candidati inseriti in graduatoria non ancora intimati, entro trenta giorni dalla comunicazione, e di depositare la prova della notificazione nei successivi quindici giorni, a pena d’improcedibilità. Ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami tramite il sito istituzionale dell’USR Sicilia e ne ha dettagliato contenuti e modalità, imponendo all’USR di mantenere online gli atti sino alla pubblicazione della sentenza e di attestare l’avvenuta pubblicazione. Ha inoltre richiesto all’USR di dichiarare quale o quali amministrazioni siano legittimate passivamente. Ha fissato l’udienza pubblica di merito al 13 maggio 2027; spese della fase cautelare compensate tra le parti costituite e irripetibili nei confronti della parte non costituita.
Norme richiamate
artt. 49 e 55 c.p.a.
Ritenuto che l’approvazione della graduatoria impugnata, come rettificata, non determina effetti irreversibili per il ricorrente e che le questioni prospettate, non si prestano ad una sommaria delibazione propria della sede cautelare, ma necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito, sicché va fissata l’udienza indicata in dispositivo ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo;
Il giudice ha ritenuto non possibile una decisione sommaria sulle questioni prospettate e ha rinviato la loro trattazione alla fase di merito, fissando l’udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ritenuto che l’approvazione della graduatoria impugnata, come rettificata, non determina effetti irreversibili per il ricorrente e che le questioni prospettate, non si prestano ad una sommaria delibazione propria della sede cautelare, ma necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito, sicché va fissata l’udienza indicata in dispositivo ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo;
Quando le questioni non si prestano a una sommaria delibazione cautelare e richiedono approfondimento, il giudice può fissare l’udienza per la discussione nel merito.
art. 57 c.p.a.
Ritenuto infine che gli specifici profili della presente fase di giudizio consentano la compensazione delle relative spese tra le parti costituite (art. 57 c.p.a.) e la declaratoria di irripetibilità delle stesse nei confronti delle parti non costituite;
In considerazione delle peculiarità della fase, il giudice ha compensato le spese tra le parti costituite e ne ha dichiarato l’irripetibilità nei confronti della parte non costituita.
art. 12-bis, comma 3, d.l. 68/2022
Ritenuto, infine, che l’Ufficio scolastico regionale dovrà dichiarare ai sensi dell’art. 12 bis, c.3, d.l. n. 68/2022 (nelle forme del PAT e nel rispetto dei termini ex art. 73 c.p.a.) a quale/quali amministrazioni spetti la legittimazione passiva nel presente ricorso.
Il TAR ha disposto che l’Ufficio scolastico regionale dichiari, nelle forme del processo amministrativo telematico e nei termini indicati, quali amministrazioni abbiano legittimazione passiva nel giudizio.
art. 73 c.p.a.
Ritenuto, infine, che l’Ufficio scolastico regionale dovrà dichiarare ai sensi dell’art. 12 bis, c.3, d.l. n. 68/2022 (nelle forme del PAT e nel rispetto dei termini ex art. 73 c.p.a.) a quale/quali amministrazioni spetti la legittimazione passiva nel presente ricorso.
La dichiarazione dell’USR sulla legittimazione passiva deve essere resa nel rispetto dei termini previsti dall’art. 73 c.p.a.
Massime di principio
- Quando la controversia presenta questioni che non possono essere adeguatamente valutate con una sommaria delibazione cautelare e richiedono un approfondimento, il giudice può rinviare la decisione alla fase di merito e fissare la relativa udienza.
- Se l’eventuale accoglimento di un ricorso può incidere direttamente sulla posizione di numerosi candidati non evocati in giudizio, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti e autorizzare la notificazione per pubblici proclami, stabilendo modalità e termini per la pubblicazione e il deposito della prova.
- Il giudice può chiedere all’amministrazione coinvolta di precisare quale o quali amministrazioni siano titolari della legittimazione passiva nel giudizio.
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