Cassazione Penale, Ordinanza n. 16761/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi per cassazione sono stati proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 24/06/2025. Le doglianze investivano, in sintesi, l'apprezzamento del materiale probatorio e la tenuta della motivazione di merito; per uno dei ricorrenti si contestava anche la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p.; per l'altro si censurava l'accertamento del reato di evasione; veniva inoltre dedotta la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto tutte le censure generiche o volte a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito una motivazione congrua e immune da vizi logici, fondata su corretti criteri di inferenza e coerente con la decisione del Tribunale. Ha inoltre affermato che: le doglianze sull'art. 393-bis c.p. erano generiche per mancanza di elementi oggettivi idonei a far apparire arbitrario l'atto del pubblico ufficiale; le censure sul reato di evasione erano inammissibili perché l'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare senza autorizzazione integra il reato a prescindere da durata, distanza o motivi; la questione sull'art. 131-bis c.p. era inammissibile poiché la valutazione di non particolare tenuità del fatto era sorretta da apprezzamenti di merito non illogici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 393-bis c.p.
La causa di non punibilità richiede elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto tale da far apparire arbitrario l'atto del pubblico ufficiale; in mancanza di tali elementi, la doglianza è generica.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito valorizza modalità del fatto e intensità del dolo con motivazione non manifestamente illogica; tale apprezzamento non è rivalutabile in cassazione.
art. 385 c.p.
Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, senza rilievo per durata, distanza o motivi dell'allontanamento.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua, logicamente coerente e fondata su criteri inferenziali corretti.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. non può essere riconosciuta in modo apodittico: occorrono specifici elementi oggettivi idonei a sorreggere l'errore sul fatto e a far apparire arbitrario l'atto del pubblico ufficiale.
- Per il reato di evasione, qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione domiciliare è sufficiente a integrare la fattispecie, indipendentemente da durata, distanza dello spostamento o motivazioni soggettive.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. appartiene al merito e non può essere sovvertita in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16674/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16677/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16716/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16717/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16718/2026 del 11/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →