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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12874/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva rigettato il loro gravame e confermato la condanna a arretrare la nuova costruzione (seconda elevazione) di 4 metri sul lato prospiciente il fabbricato dei Paulesu e Casola e al risarcimento dei danni. In cassazione deducono: (1) violazione e falsa applicazione di norme urbanistiche e tecniche sostenendo che l'intervento fosse una modifica del tetto e non una nuova costruzione; (2) violazione dell'art. 9 del DM n. 1444/1968 e omesso esame di fatto decisivo, con contestazione delle modalità di calcolo delle distanze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito, a norma dell'art. 369 c.p.c. (comma 2, n.2), della copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione e dei relativi messaggi PEC entro i termini prescritti. Il Collegio ha esaminato e respinto le eccezioni e le pronunce giurisprudenziali richiamate dai ricorrenti (incluse le possibili eccezioni previste dalle Sezioni Unite), rilevando che nessuna di esse opera nel caso di specie perché la copia non è presente né nel fascicolo delle controparti né in quello d'ufficio. È stata altresì dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 369 c.p.c. L'improcedibilità ha assorbito l'esame dei motivi di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 oltre spese generali al 15% ed € 200,00 per esborsi, e sussistono i presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c. (comma 2, n.2)

    Richiede il deposito, unitamente al ricorso per cassazione e a pena di improcedibilità, della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione (deposito entro 20 giorni dall'ultima notificazione). La mancata produzione tempestiva determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che la copia sia già presente nel fascicolo di un'altra parte o in quello d'ufficio nei casi previsti dalla giurisprudenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    L'ordinanza interlocutoria che rimette la causa alla pubblica udienza (adunanza camerale) non incide sull'ampiezza della cognizione della Corte di cassazione; dunque non può sanare i vizi formali di procedibilità del ricorso che richiedono il deposito degli atti richiesti dall'art. 369 c.p.c.

  • art. 9 DM n. 1444/1968

    Norma richiamata dai ricorrenti come criterio tecnico-normativo per il calcolo delle distanze e la qualificazione dell'intervento (modifica vs nuova costruzione). La Corte di legittimità non ha esaminato il merito della presunta violazione, avendo dichiarato improcedibile il ricorso per motivi processuali.

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Regola il contributo unificato: la sentenza dà atto che, se dovuto, i ricorrenti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, nelle ipotesi previste dalla norma.

Massime di principio

  • Il deposito, insieme al ricorso per cassazione, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione e delle ricevute PEC è requisito di procedibilità: la sua omissione determina in genere l'improcedibilità del ricorso.
  • La mera dichiarazione nel ricorso dell'avvenuta notificazione non sostituisce il deposito materiale della copia autentica con relata; l'autodichiarazione non elimina l'onere probatorio/formale del deposito.
  • L'ordinanza interlocutoria di rinvio alla pubblica udienza (art. 380-bis c.p.c.) non rimuove vizi formali di procedibilità e non ha natura decisoria atta a sanare il mancato deposito.
  • Esistono limitate eccezioni (es. copia già presente nel fascicolo di altra parte o nel fascicolo d'ufficio secondo giurisprudenza consolidata) che possono impedire l'improcedibilità, ma sono fattispecie restrittive e da verificare caso per caso.
  • In caso di omissioni formali di questo tipo la controversia di merito non viene esaminata: la regolarità degli adempimenti processuali è condizione necessaria per l'ingresso nel merito in Cassazione.
  • Per evitare il rischio di improcedibilità: verificare tempestivamente la presenza nel fascicolo d'ufficio della sentenza impugnata, depositare contestualmente al ricorso la copia autentica con relata e le ricevute PEC, e conservare prova del deposito; tenere conto dei termini tra pubblicazione e notificazione.

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