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Sentenza

Sentenza del 01/02/2016 n. 56 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Legge n. 212/00, art. 12, co. 7 - Causa forza maggiore - Non sussiste - Condizioni applicabili

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007. Per il 2007 la contribuente contestava la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, poiché l’avviso era stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione. L’Ufficio invocava una causa di forza maggiore, legata alla chiusura della Casa comunale il 31 dicembre 2012, e sosteneva che le deduzioni già presentate dalla contribuente rendessero irrilevante il mancato decorso del termine. Per gli anni 2005 e 2006 erano inoltre contestate la deducibilità e la detraibilità di costi e IVA relativi a sponsorizzazioni ritenute inesistenti o inserite in un meccanismo fraudolento, nonché alcuni costi ritenuti non documentati.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto sia l’appello principale dell’Amministrazione sia quello incidentale della contribuente. Ha ritenuto illegittimo l’avviso relativo al 2007 perché emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni, escludendo che la chiusura della Casa comunale costituisse una causa di forza maggiore adeguatamente giustificativa. Ha precisato che la presentazione anticipata delle deduzioni non consente all’Ufficio di emettere l’avviso prima del termine, poiché il contribuente conserva la facoltà di presentare ulteriori osservazioni. Per gli anni 2005 e 2006 ha confermato l’infondatezza dei rilievi, rilevando che le prestazioni di sponsorizzazione erano oggettivamente esistenti, pagate e documentate, e che l’Amministrazione non aveva provato la consapevole partecipazione della contribuente alla frode. Ha inoltre ritenuto provati i costi contestati come non documentati mediante dichiarazioni sostitutive dei presidenti delle associazioni sportive. È stata mantenuta la compensazione delle spese del primo grado, mentre le spese del giudizio d’appello, pari a 3.000 euro, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7

    L'inosservanza del termine di sessanta giorni determina, salvo ragioni di urgenza motivate espressamente, l'illegittimità dell'atto.

    Il termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione tutela il diritto del contribuente al contraddittorio procedimentale e ai principi di collaborazione e buona fede. L’Amministrazione non può emettere l’avviso prima della scadenza, neppure quando il contribuente abbia già presentato deduzioni, salvo un’urgenza concreta ed espressamente motivata.

  • Articolo 140 del codice di procedura civile

    La norma è richiamata in relazione alle modalità di notificazione dell’atto presso la Casa comunale. La chiusura della Casa comunale nell’ultimo giorno utile non è stata ritenuta una causa di forza maggiore, poiché l’Ufficio avrebbe potuto organizzare diversamente e tempestivamente la propria attività.

  • Articolo 342 del codice di procedura civile

    La contribuente aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, ma il Collegio ha ritenuto che l’Ufficio avesse individuato specifiche censure alla sentenza di primo grado.

  • Articolo 53 del decreto legislativo n. 546/1992

    La disposizione, relativa ai requisiti dell’appello tributario, è stata ritenuta rispettata dall’Amministrazione, nonostante l’eccezione di inammissibilità formulata dalla contribuente.

Massime di principio

  • Il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente deve essere rispettato integralmente, salvo una ragione di urgenza concreta, eccezionale ed espressamente motivata nell’avviso.
  • La presentazione anticipata di osservazioni o deduzioni da parte del contribuente non equivale a rinuncia al termine e non autorizza l’Amministrazione ad anticipare l’accertamento.
  • Le difficoltà organizzative o gli impedimenti prevedibili dell’Ufficio, come la chiusura degli uffici nell’ultimo giorno utile, normalmente non integrano una causa di forza maggiore se l’Amministrazione avrebbe potuto agire per tempo.
  • In materia di costi e sponsorizzazioni, l’Amministrazione deve dimostrare non solo eventuali irregolarità dei fornitori o degli intermediari, ma anche la consapevole partecipazione del contribuente alla frode, quando intenda negare deduzione e detrazione.
  • La realtà effettiva della prestazione, il pagamento del corrispettivo, la coerenza economica dell’operazione e la documentazione disponibile possono contrastare una contestazione fondata esclusivamente sulla posizione anomala dei soggetti intermedi.
  • La compensazione delle spese è eccezionale e richiede una motivazione adeguata, ad esempio la particolare complessità o novità delle questioni; in caso di soccombenza dell’Amministrazione in appello, le spese possono essere poste a suo carico.

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