Cassazione Civile, Ordinanza n. 20653/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo del supplemento di pensione di un assicurato iscritto al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo della quota B del trattamento, ritenendo applicabile l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 e non il diverso criterio dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971; aveva inoltre respinto l'eccezione di decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, qualificando la domanda come mera richiesta di adeguamento di una prestazione già riconosciuta, soggetta a prescrizione decennale. La Corte d'appello di Roma aveva confermato tale impostazione e aveva escluso che nella determinazione della quota B operasse il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile di lire 315.000 richiamato dall'INPS. Nel ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la disciplina del 1997 non avrebbe abrogato il massimale pensionabile previsto dal regime ENPALS, ma si sarebbe limitata a regolare le aliquote di rendimento; ha inoltre richiamato il collegamento con il d.lgs. n. 503/1992 e con i principi della legge delega n. 335/1995. Il controricorrente ha eccepito anche l'inammissibilità per giudicato, eccezione disattesa dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità e ha accolto il ricorso dell'INPS nel merito. Ha affermato che l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 non ha abrogato né sostituito il criterio di calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del medesimo d.lgs. n. 182/1997, ma lo integra soltanto quanto alle aliquote di rendimento: 2% fino al limite massimo della retribuzione annua pensionabile dell'AGO diviso 312 e applicazione delle aliquote decrescenti per la parte eccedente secondo l'art. 12 del d.lgs. n. 503/1992. Ha inoltre ritenuto irrilevante il richiamo al comma 11 dell'art. 1 del d.lgs. n. 182/1997, poiché riferito ai soggetti del regime contributivo puro o opzionato. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come vizio dedotto per violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 12 d.P.R. n. 1420/1971
È la norma base sul calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo; la Corte afferma che il relativo limite massimo non è stato abrogato e continua a operare nella determinazione della quota B.
art. 4 d.lgs. n. 182/1997
Integra la disciplina precedente fissando l'aliquota di rendimento del 2% fino al limite massimo della retribuzione annua pensionabile dell'AGO diviso 312, ma non elimina il massimale pensionabile né introduce una nuova nozione di retribuzione giornaliera pensionabile.
art. 1 d.lgs. n. 182/1997
È richiamato come disposizione che modifica/corregge il criterio del limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile, confermandone la sopravvivenza con rivalutazione ISTAT dal 1/1/1998.
art. 1 d.lgs. n. 182/1997
È ritenuto inapplicabile al caso perché riguarda il personale soggetto al regime contributivo puro o opzionato, non la quota B del sistema retributivo.
art. 12 d.lgs. n. 503/1992
È richiamato dall'INPS come fonte delle aliquote per la parte eccedente il limite; la Corte ne fa applicazione in via integrativa nella ricostruzione del sistema di calcolo.
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
Norma evocata sul termine di decadenza per le prestazioni previdenziali; il giudice di merito l'aveva esclusa perché la domanda riguardava solo il ricalcolo di una prestazione già riconosciuta.
art. 1, comma 12, L. n. 335/1995
È richiamato per il criterio del pro-quota nel sistema di calcolo pensionistico dei lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
art. 2, comma 22, lettera a, L. n. 335/1995
È invocato dall'INPS per i principi e criteri direttivi della delega, ma la Corte non ne trae una lettura contraria alla soluzione adottata.
Massime di principio
- Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 182/1997 non si interpreta come abolizione del precedente massimale di retribuzione giornaliera pensionabile, ma come integrazione del criterio già previsto, con regolazione delle aliquote di rendimento sulle diverse fasce di reddito.
- Quando una disposizione speciale richiama un diverso sistema di calcolo per la quota B, il giudice deve verificare se il rinvio incida sulla sola aliquota di rendimento o anche sulla base di calcolo: il mero richiamo a un limite massimo della retribuzione annua pensionabile non equivale, di per sé, alla soppressione del massimale pensionabile previgente.
- Nella determinazione della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo non si considerano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997; oltre tale soglia operano le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 503/1992.
- L'eccezione di giudicato non può essere accolta quando il ricorso per cassazione investe l'unità minima di decisione, cioè il nesso tra fatto, norma ed effetto giuridico posto a fondamento della statuizione, e non singole affermazioni isolate della motivazione.
- Le disposizioni riferite ai soggetti integralmente assoggettati al sistema contributivo o che vi abbiano optato non sono automaticamente estensibili alla quota B di trattamenti che restano regolati dal sistema retributivo per le anzianità maturate in precedenza.
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