Cassazione Penale, Sentenza n. 16434/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da Bianco nei confronti del giudice di pace Imperiale. La ricusazione contestava il comportamento del giudicante, ritenuto teso a procrastinare la decisione sulla declaratoria di estinzione del reato e successivamente a dichiarare la tardività dell'istanza di riparazione del danno, con pregiudizio per il diritto di difesa e una anticipazione del giudizio di condanna. Si censurava altresì la mancata fissazione di udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art.127 cod. proc. pen. per garantire il contraddittorio.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il giudice di pace si sia espresso entro il perimetro delle sue funzioni, avendo ascoltato le parti, ritirandosi in camera di consiglio e adottando una ordinanza motivata che ha valutato l'adeguatezza della riparazione e la tardività dell'istanza, anche alla luce del mutamento dell'imputazione e dell'opposizione della persona offesa. Pertanto non si è ravvisata alcuna manifestazione indebitamente pregiudicante del convincimento del giudice. La Corte ha confermato la correttezza della dichiarazione di inammissibilità ex art.41, comma 1 cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione
La Corte interpreta "indebitamente" come comportamento non solo erroneo ma confliggente con la funzione di terzietà del giudice; l'opinione sulla colpevolezza deve essere espressa senza necessità ai fini della decisione e fuori da ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali per integrare vizio di ricusazione.
art. 41, comma 1 cod. proc. pen.
Consente alla Corte d'appello di esaminare in limine la ricorrenza dei presupposti della ricusazione e dichiarare l'inammissibilità quando la questione risulta manifestamente infondata; il controllo è esterno e formale rispetto alla questione di merito.
art. 127 cod. proc. pen.
Se vi fossero ragioni fondate, l'udienza in camera di consiglio può essere fissata per garantire il contraddittorio; nella fattispecie la Corte ha ritenuto la ricusazione manifestamente infondata e quindi non necessario disporre tale udienza.
art. 35 D. Lgs. n. 274/2000
sentire le parti e l'eventuale persona offesa
Il giudice deve sentire le parti e la persona offesa prima di decidere sull'estinzione del reato per il perfezionamento della condotta riparatoria; deve altresì verificare l'effettività e l'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione e prevenzione.
art. 35 D. Lgs. n. 274/2000 (comma 2)
il giudice pronuncia sentenza di estinzione del reato solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione
La Corte ha ritenuto legittimo che il giudice verifichi l'idoneità della riparazione e non pronunci immediatamente l'estinzione se tale verifica richiede istruttoria.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla estensione delle parti del ricorso richiamate in motivazione; la Corte ha motivato nel rispetto dei limiti indicati da questa disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata nella misura di euro 3.000.
Massime di principio
- Per far valere una ricusazione ai sensi dell'art.37 comma 1 lett. b) è necessario dimostrare che il giudice abbia espresso un convincimento "indebito", ossia un comportamento confliggente con la funzione di terzietà, non semplici errori di diritto o valutazioni discutibili.
- Le decisioni del giudice svolte nell'ambito delle ordinarie funzioni (es. valutazione dell'idoneità della riparazione del danno, verifica della tardività dell'istanza) non costituiscono in genere motivo valido di ricusazione.
- La Corte d'appello può dichiarare inammissibile la ricusazione in sede sommaria ex art.41 comma 1 quando la richiesta sia manifestamente infondata; tale esame è limitato alla verifica formale dei presupposti, non al merito sostanziale.
- Quando la ricusazione non appare manifestamente infondata, il corretto procedimento prevede la fissazione dell'udienza (anche in camera di consiglio) per assicurare il contraddittorio; l'assenza di ciò può configurare vizio procedurale se la ricusazione è fondata.
- L'istanza di estinzione del reato per riparazione richiede che il giudice accerti l'effettiva eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e la congruità della riparazione rispetto alle esigenze di riprovazione e prevenzione; cambiamenti dell'imputazione o opposizione della persona offesa possono incidere sulla tempestività e sulla valutazione di ammissibilità.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art.616, pertanto occorre valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni.
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