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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2260

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2260 della Commissione del 14 novembre 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32022R2260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica merce composta da un sistema di sacchetti per catino, condizionato per la vendita al minuto. La Commissione chiarisce che il prodotto va inquadrato nel codice NC 3924 90 00, escludendo la classificazione come strumento medico o come articolo sanitario della voce 3922. È prevista inoltre una finestra transitoria di tre mesi per l’invocabilità delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Classificazione doganale uniforme di talune merci nella nomenclatura combinata, con disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (NC) e quindi dell’applicazione uniforme della tariffa doganale comune nell’Unione europea. Rileva per gli operatori economici, gli importatori, gli esportatori e le autorità doganali degli Stati membri. Include una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate ma non conformi, utilizzabili per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2260 della Commissione adotta misure per garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. La classificazione è effettuata ai sensi del codice doganale dell’Unione, con particolare richiamo all’articolo 57, paragrafo 4, e all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Ambito e finalità

Il regolamento riguarda le merci descritte nell’allegato e stabilisce il relativo codice NC da utilizzare in dogana. La misura è volta a evitare difformità applicative tra Stati membri nella classificazione tariffaria di prodotti analoghi, assicurando uniformità nell’applicazione delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata.

Classificazione della merce descritta nell’allegato

L’allegato descrive un sistema di sacchetti per catino condizionato in assortimento per la vendita al minuto, composto da:

  • un catino riutilizzabile di materie plastiche;
  • sacchetti di plastica monouso in rotoli a strappo;
  • un distributore di sacchetti.

Il prodotto è impregnato di un composto antimicrobico che impedisce la diffusione di agenti patogeni ed è concepito per prevenire la contaminazione incrociata durante il lavaggio dei pazienti in ospedali, strutture sanitarie e non sanitarie. La Commissione conclude che il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3924 90 00 come altro oggetto di igiene o da toletta, di materie plastiche.

Ragioni della classificazione

La classificazione si fonda sulle regole generali 1, 3 b) e 6 della nomenclatura combinata. La Commissione osserva che il prodotto è presentato come assortimento per la vendita al minuto e che il carattere essenziale dell’insieme è conferito dal catino riutilizzabile in plastica.

Sono espressamente escluse altre possibili classificazioni:

  • la voce 9018, perché il prodotto non è utilizzato per il trattamento medico del paziente e non costituisce uno strumento o apparecchio medico destinato a diagnosi, prevenzione o cura;
  • la voce 3922, perché il catino non possiede le caratteristiche di un articolo sanitario o igienico di tale voce, non essendo progettato per essere collegato a un sistema idrico o fognario e avendo natura di piccolo oggetto portabile per usi sanitari o igienici.

Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio

Il regolamento prevede una salvaguardia per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate che risultino non conformi alla nuova classificazione. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’intera Unione.

Disposizioni principali

Classificazione della merce nell’NC

Le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2; nel caso specifico, il sistema di sacchetti per catino è classificato nel codice 3924 90 00.

Criteri di classificazione e motivazione tecnica

La classificazione è fondata sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6, nonché sul testo delle voci 3924 e 3924 90 00. La Commissione afferma che il carattere essenziale del prodotto è conferito dal catino riutilizzabile in materie plastiche.

Esclusione delle voci 9018 e 3922

La voce 9018 è esclusa perché il prodotto non è uno strumento o apparecchio medico destinato alla diagnosi, prevenzione o trattamento di una malattia; l’impregnazione antimicrobica serve solo a evitare contaminazione incrociata e diffusione di agenti patogeni. La voce 3922 è esclusa perché il catino non presenta le caratteristiche di un articolo sanitario o igienico di tale voce, anche per dimensioni, configurazione non permanente e assenza di collegamento a sistemi idrici o fognari.

Informazioni tariffarie vincolanti non conformi

Le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate e non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliclassificazione tariffariaunione doganalescambi di merci

Testo integrale

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