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Ordinanza

Ordinanza n. 2658/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento Della graduatoria assoluta definitiva redatta ai sensi degli artt. 6. 7 e 8 del P.C.D. 2 agosto 2024, dall’apposita Commissione a seguito della procedura relativa all’interpello straordinario per l’accesso all’Ufficio del Capo del Dipartimento – Gruppo di Intervento operativo (G.I.O.) e Gruppi di intervento regionale (G.I.R.), riservato al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria appartenente ai ruoli, maschili e femminili, degli Ispettori – Sovrintendenti – Agenti ed Assistenti. Nonché dei provvedimenti antecedenti, successivi ed ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e correlato all’interpello straordinario sopra descritto; limitatamente al ruolo degli Agenti ed Assistenti Nonché per l’accertamento Del diritto del ricorrente ad esser ammesso alle prove di efficienza fisica e di tiro, nonché per l’effettuazione della prova scritta e del colloquio attitudinale, essendo candidato inserito validamente nella graduatoria provvisoria redatta a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione e la valutazione dei titoli come previsto dall’art. 5 del P.C.D. 2 agosto 2024 del ruolo degli Agenti ed Assistenti; Nonché per l’ammissione A sostenere le prove preliminari volte ad attestare l’idoneità in relazione all’efficienza fisica e alla capacità di tiro – Le prove selettive (prova scritta) per il colloquio attitudinale ai sensi degli. 6, 7 e 8 del P.C.D. 2 agosto 2024, essendo uno dei candidati inserito validamente nella graduatoria indicata dall’art. 5 del nominato P.C.D, nel ruolo degli Agenti ed Assistenti; Nonché per la condanna Del Ministero della Giustizia D.A.P. al pagamento delle spese, del compenso ed onorari del presente giudizio;

Giustizia amministrativa202604334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha rilevato che, successivamente alla camera di consiglio, l'amministrazione ha ammesso il ricorrente alle prove richieste. La domanda cautelare è stata quindi ritenuta, allo stato, superata dall'azione amministrativa, con eventuale reviviscenza soltanto in caso di esito sfavorevole della procedura. Il dispositivo reca formalmente il rigetto della domanda cautelare; le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria assoluta definitiva relativa all'interpello straordinario per l'accesso al Gruppo di Intervento Operativo e ai Gruppi di Intervento Regionale, limitatamente al ruolo degli Agenti e Assistenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva e gli atti connessi della procedura prevista dal provvedimento del 2 agosto 2024, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere ammesso alle prove di efficienza fisica e di tiro, alla prova scritta e al colloquio attitudinale, sostenendo di essere stato validamente inserito nella graduatoria provvisoria formata dopo la verifica dei requisiti e la valutazione dei titoli. Ha domandato, conseguentemente, l'ammissione alle prove selettive e la condanna dell'amministrazione alle spese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata definita in ragione del sopravvenuto intervento dell'amministrazione che ha ammesso il ricorrente alle prove.

  • artt. 6, 7 e 8 P.C.D. 2 agosto 2024

    Prevedono, secondo il ricorso, le prove di efficienza fisica e di tiro, la prova scritta e il colloquio attitudinale nell'ambito dell'interpello straordinario.

  • art. 5 P.C.D. 2 agosto 2024

    Prevede la graduatoria provvisoria formata sulla base della verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione dei titoli.

Massime di principio

  • Quando, nelle more della decisione cautelare, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa la pretesa di ammissione del candidato alle prove selettive, la domanda cautelare può essere considerata superata allo stato, ferma la possibilità di una sua reviviscenza in caso di successivo esito sfavorevole della procedura.
  • L'ammissione del candidato alle prove non determina necessariamente la definizione del giudizio principale sull'illegittimità della graduatoria impugnata; incide, secondo quanto emerge dall'ordinanza, sulla domanda cautelare, rendendola attualmente priva di concreta utilità.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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