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Ordinanza

Ordinanza n. 3213/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia dell’esclusione dal corso OSSALC della Marina militare e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto

Giustizia amministrativa202604759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal 1° Corso OSSALC 2026 della Marina militare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’esclusione dal corso OSSALC della Marina militare e gli atti connessi. L’Amministrazione ha eccepito la competenza del TAR; il Collegio ha ritenuto sussistente la competenza del TAR Lazio perché l’esclusione si inseriva in una procedura di carattere nazionale, rivolta alla generalità del personale in servizio presso la Marina militare e finalizzata alla designazione delle unità ammesse a un corso di formazione interna. Quanto al fumus boni iuris, il ricorrente contestava l’espunzione del proprio nominativo dalla lista dei partecipanti. Dalla documentazione prodotta dal Ministero è emerso che l’esclusione derivava dal precedente allontanamento d’autorità dello stesso militare dal corso relativo all’edizione 2025, provvedimento notificato il 17 ottobre 2025 e ritenuto dall’Amministrazione ostativo all’ammissione alla successiva annualità. Quanto al periculum in mora, il ricorrente prospettava un danno professionale ed economico continuo e attuale e chiedeva, in sostanza, l’ammissione con riserva a eventuali sessioni ulteriori del corso.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria cognizione ha ritenuto che il ricorso non presentasse sufficienti profili di fumus boni iuris, poiché la documentazione amministrativa collegava l’esclusione al precedente allontanamento d’autorità dal medesimo corso, già notificato all’interessato, e indicato quale ragione ostativa alla partecipazione all’edizione successiva. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora: il corso si era concluso il 27 marzo 2026, sicché non risultava un pregiudizio concreto, imminente e irreparabile suscettibile di essere evitato mediante la misura cautelare. La generica prospettazione di un danno professionale ed economico e il riferimento a eventuali sessioni ulteriori non sono stati ritenuti sufficienti a integrare i requisiti di gravità e irreparabilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    fumus boni iuris e periculum in mora

    La tutela cautelare richiede la compresenza di sufficienti profili di fondatezza della domanda e di un pregiudizio grave e irreparabile, concreto e imminente, nelle more della decisione di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la prospettazione di un danno professionale ed economico non integra di per sé il periculum in mora: occorre dimostrare un pregiudizio concreto, imminente, grave e irreparabile, suscettibile di essere evitato dalla misura richiesta.
  • La conclusione del corso di formazione cui si riferisce l’esclusione esclude, in assenza di ulteriori elementi concreti, l’attualità e l’imminenza del pregiudizio cautelare derivante dalla mancata ammissione.
  • Ai fini del fumus boni iuris nella fase cautelare, è rilevante la documentazione amministrativa dalla quale emerga che l’esclusione da una successiva edizione di un corso è stata determinata da un precedente allontanamento d’autorità dal medesimo corso, notificato all’interessato e considerato dall’Amministrazione ostativo alla nuova ammissione.
  • È competente il TAR Lazio per una procedura di carattere nazionale rivolta alla generalità del personale in servizio presso la Marina militare e finalizzata alla designazione delle unità partecipanti a un corso di formazione interna.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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