Sentenza del 23/02/2022 n. 722 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Ici - Base imponibile - Rendita catastale - Atto di attribuzione anteriore al primo gennaio 2000 - Notificazione dell'atto impositivo successiva all'entrata in vigore della l. n. 342 del 2000 - Decorrenza del termine per l'impugnazione del tributo e della rendita - Dalla data della notificazione - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della determinazione dell'ICI e della rendita catastale recepita in un atto impositivo. La rendita catastale era stata attribuita entro il 31/12/1999, ma l'atto impositivo che la riportava è stato notificato dopo l'entrata in vigore della legge n.342/2000 (10/12/2000). Si discuteva quale fosse la decorrenza del termine per proporre ricorso avverso il tributo e la rendita (se dalla data di affissione all'albo pretorio, se antecedente, o dalla data di notificazione dell'atto impositivo).
La decisione
La corte ha ritenuto che, ove la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31/12/1999 ma l'atto impositivo che la recepisce venga notificato dopo l'entrata in vigore della legge n.342/2000 (10/12/2000), soltanto con la notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza dell'attribuzione. Di conseguenza il termine per proporre impugnazione decorre dalla data di notificazione e il contribuente è legittimato a contestare non solo la determinazione del tributo ma anche la determinazione della rendita.
Norme richiamate
Legge n.342 del 2000, art. 74, comma 3
La norma va interpretata nel senso che, se la rendita catastale è stata attribuita entro il 31/12/1999 ma l'atto impositivo è notificato dopo l'entrata in vigore della legge (10/12/2000), la notificazione è l'atto che determina la piena conoscenza da parte del contribuente e fa decorrere i termini per l'impugnazione sia del tributo sia della rendita.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo che recepisce una rendita catastale è notificato dopo modifiche legislative che incidono sulla decorrenza dei termini, la notificazione costituisce il momento di piena conoscenza e da essa decorrono i termini per proporre ricorso.
- Se la rendita catastale è stata attribuita prima di una specifica data normativa ma il contribuente non ha avuto notifica dell'atto che la recepisce, l'affissione all'albo pretorio antecedente non sempre produce la piena conoscenza richiesta per far decorrere i termini di impugnazione dopo riforme normative che hanno cambiato le regole di efficacia.
- In situazioni analoghe il contribuente può impugnare non solo il calcolo del tributo ma anche la determinazione della rendita catastale qualora l'atto che la recepisce sia stato notificato dopo l'entrata in vigore della disposizione che modifica la decorrenza dei termini.
- Per gli enti impositori: è prudente notificare tempestivamente gli atti impositivi, tenendo conto delle norme sul decorso dei termini per evitare che la notificazione estenda la possibilità di impugnazione in relazione a fatti anteriori.
- Per i contribuenti: verificare la data di notificazione dell'atto impositivo rispetto a eventuali modifiche normative rilevanti per la decorrenza dei termini, poiché la notificazione può riaprire la possibilità di contestare anche attribuzioni catastali antecedenti.
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