Cassazione Penale, Sentenza n. 15279/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato, su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a 3 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione per i delitti di corruzione e di finanziamento illecito dei partiti. Nella richiesta di patteggiamento le parti avevano subordinato l'efficacia dell'accordo all'esenzione dall'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 317‑bis c.p. (come consentito dall'art. 444, comma 3‑bis, c.p.p.). Il Tribunale, pur accogliendo la richiesta di pena principale e escludendo le pene accessorie di cui all'art. 317‑bis, ha comunque dichiarato l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, statuizione ritenuta contrastante con la subordinazione richiesta dalle parti. I difensori hanno impugnato la sentenza per violazione dell'art. 29 c.p. e dell'art. 444 c.p.p.; il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento limitato alla pena accessoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che la richiesta di patteggiamento fosse espressamente subordinata all'esenzione dalle pene accessorie e che, secondo l'art. 444, comma 3‑bis c.p.p., il giudice che intenda applicare le pene accessorie (o non possa concedere l'estensione della sospensione condizionale) deve rigettare la richiesta. Avendo invece il Tribunale dichiarato l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni in contrasto con la subordinazione concordata, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'applicazione di tale pena accessoria, eliminando la dichiarazione di interdizione dai pubblici uffici. La parte relativa alla pena principale è stata in sostanza confermata nella misura già concordata.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p., comma 3‑bis
«Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319‑ter, 319‑quater, primo comma, 320, 321, 322, 322‑bis e 346‑bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317‑bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.»
Consente alle parti di subordinare il patteggiamento all'esenzione dalle pene accessorie specifiche; se il giudice intende applicare le pene accessorie o non può concedere l'estensione della sospensione alle stesse, deve rigettare la richiesta di patteggiamento.
art. 317‑bis c.p.
Prevede pene accessorie specifiche per i delitti di corruzione; la sua natura speciale prevale sulla disciplina generale delle pene accessorie, e l'accordo di esenzione in base alla disciplina speciale comporta anche l'esclusione dell'applicazione di accessori analoghi disciplinati in via generale.
art. 29 c.p.
Disciplina le pene accessorie in generale; la Corte ha ritenuto che non possa essere utilizzata per sottrarre efficacia all'accordo che esclude le pene accessorie previste dalla disciplina speciale (art. 317‑bis).
art. 448 c.p.p., comma 2‑bis
Consente la deduzione del difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e pertanto l'ammissibilità del ricorso per cassazione con riferimento a parti della sentenza che non siano state oggetto dell'accordo tra le parti (soprattutto con riguardo alle pene accessorie).
Massime di principio
- Se in un patteggiamento l'accordo è espressamente subordinato all'esenzione dalle pene accessorie previste dalla disciplina speciale (es. art. 317‑bis), il giudice non può imporre quelle pene accessorie: se intende applicarle deve rigettare la richiesta di patteggiamento (art. 444 c.p.p., comma 3‑bis).
- La previsione speciale delle pene accessorie (art. 317‑bis) prevale sulla normativa generale (art. 29 c.p.); un'esenzione concordata rispetto alla disciplina speciale si estende agli accessori di segno analogo in via generale.
- In caso di difformità tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza (difetto di correlazione), è ammissibile il ricorso per cassazione limitato alla parte della sentenza che ha applicato pene o misure non previste o escluse dall'accordo; la Cassazione può annullare senza rinvio la parte viziata.
- Per evitare rischi, la richiesta di patteggiamento dovrebbe indicare chiaramente eventuali subordinazioni e le parti (difesa e pubblico ministero) dovrebbero accertarsi che il giudice conosca e accetti o rifiuti espressamente le esenzioni pattuite prima dell'applicazione della pena.
- Se il giudice ritiene non concedibile l'esenzione pattuita, la correttezza procedurale impone il rigetto della richiesta di patteggiamento e non l'applicazione parziale di misure accessorie incompatibili con l'accordo.
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