Sentenza del 21/02/2019 n. 1137 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
AVVISO DI ACCERTAMENTO- RIMANENZE INIZIALI E FINALI DI MAGAZZINO - PROSPETTO DI MAGAZZINO- OMISSIONE -ACCERTAMENTO INDUTTIVO.- LEGITTIMIA'
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L’omessa tenuta o mancata esibizione del prospetto di magazzino è stata ritenuta un’irregolarità sostanziale, poiché impedisce agli accertatori di ricostruire analiticamente i ricavi e rende complessivamente inattendibili le scritture contabili. Di conseguenza, è stato ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’accertamento induttivo, sostenendo che l’omessa tenuta o mancata esibizione del prospetto analitico delle rimanenze iniziali e finali di magazzino costituisse una mera irregolarità formale, priva di effetti sostanziali. La decisione afferma invece che tale prospetto è un preciso obbligo fiscale e uno strumento essenziale per verificare le rimanenze e ricostruire il risultato d’esercizio, soprattutto nelle attività commerciali caratterizzate da numerosi e diversi articoli.
Norme richiamate
Norme sull’accertamento induttivo in presenza di scritture contabili complessivamente inattendibili
L’accertamento induttivo è legittimo quando le omissioni contabili incidono sulla ricostruzione dei ricavi e determinano un’inattendibilità complessiva della contabilità, non essendo necessario che si tratti di mere irregolarità formali.
Obbligo fiscale di tenuta del prospetto analitico delle rimanenze di magazzino
Il prospetto delle rimanenze iniziali e finali costituisce un documento essenziale per la verifica fiscale delle quantità e dei valori di magazzino e per la determinazione del risultato d’esercizio.
Massime di principio
- La mancata tenuta o esibizione di documenti contabili essenziali non può essere qualificata come semplice irregolarità formale quando impedisce o rende significativamente più difficile la ricostruzione dei ricavi.
- Nelle attività commerciali con un elevato numero di articoli, la documentazione analitica del magazzino assume particolare rilevanza probatoria e fiscale.
- L’assenza del prospetto delle rimanenze può contribuire a rendere complessivamente inattendibile la contabilità e legittimare un accertamento induttivo.
- Per evitare contestazioni, il contribuente deve conservare e rendere disponibili prospetti analitici, aggiornati e verificabili delle rimanenze iniziali e finali, coerenti con la contabilità e con l’attività effettivamente esercitata.
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