Sentenza n. 16155/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3151/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024, per 500 euro per ciascun anno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3151/2025, pubblicata il 14 marzo 2025, notificata ai fini esecutivi nella stessa data e passata in giudicato. La sentenza riconosceva il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, nella misura nominale di 500 euro per ciascun anno. Dopo la costituzione in giudizio, il Ministero ha documentato l’accredito del beneficio il 5 agosto 2026; la ricorrente ne ha dato atto e ha chiesto la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nel corso del giudizio l’Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa, accreditando l’importo riconosciuto dalla sentenza presupposta. Ha tuttavia regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: poiché l’adempimento è intervenuto oltre un anno dopo la sentenza e solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, ha condannato l’Amministrazione a pagare 800 euro per compensi, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
L’articolo 34, comma 5, c.p.a. dispone infatti che il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere quando “nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti interamente soddisfatta”.
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, durante il giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 114 c.p.a.
Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale” ovvero secondo quello che sarebbe stato l’esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (cfr. da ultimo Cons. Stato, sent. n.7214 del 17/08/2022).
Anche in caso di cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, il giudice decide sulle spese secondo la soccombenza virtuale, valutando sommariamente quale sarebbe stato l’esito del giudizio senza l’adempimento sopravvenuto.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato, la ricorrente chiede l’esecuzione della Sentenza n. 3151/2025 pubbl. il 14/03/2025 emessa dal Tribunale di Roma, IV Sez. Lavoro, e notificata ai fini esecutivi il 14/03/2025, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “dichiara che Daria Coccia ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli a.s. dal 2020/2021 al 2023/2024 per l’importo nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico; condanna il Ministero con convenuto a dare applicazione a quanto sopra e a provvedere in tal senso;…”.
La norma è richiamata quale fondamento del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel giudizio presupposto per quattro anni scolastici, nella misura nominale di 500 euro per ciascun anno.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese: queste vanno regolate secondo la soccombenza virtuale, mediante una sommaria valutazione dell’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza della soddisfazione sopravvenuta.
- Se l’Amministrazione adempie alla sentenza presupposta solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza e a distanza di oltre un anno dalla sua emissione, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale.
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