Cassazione Civile, Sentenza n. 32805/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia nata da un contratto preliminare del 25/7/1996 per la vendita di un terreno agricolo; questioni principali: esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., validità ed opponibilità della cessione del preliminare a favore di Laura Montalto (art. 1406 e 1407 c.c.), identificazione dell'oggetto (art. 1346 c.c.), prova dei pagamenti (assegni ed estratti bancari: artt. 1189 e 1199 c.c.), ipotesi di lottizzazione negoziale (art. 30 DPR 380/2001) e corretta liquidazione delle spese di giudizio. I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato trasferibile il terreno a favore di Gagliardi subordinatamente al pagamento del saldo; la ricorrente incidentale (Montalto) censisce l'inammissibilità del suo intervento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei Campegiani sia il ricorso incidentale della Montalto. Ha confermato le valutazioni di merito della Corte d'appello: la cessione del preliminare non risultava perfezionata per mancanza del consenso dei ceduti, la domanda ex art. 2932 è stata legittimamente accolta in appello con trasferimento subordinato al pagamento del saldo, l'identificazione del bene e la prova dei pagamenti sono state ritenute sufficienti, e non è emersa l'univoca sussistenza della lottizzazione negoziale. Sono state respinte le censure sulla liquidazione delle spese. Condanna dei ricorrenti principali al pagamento delle spese di Cassazione in favore di Gagliardi (compensi € 8.000,00, esborsi € 200,00 e accessori del 15%); compensazione delle spese tra le altre parti; rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 2932 cod. civ.
Consente la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare; la Corte d'appello ha disposto il trasferimento del terreno a favore dell'acquirente subordinatamente al pagamento del saldo.
art. 1406 cod. civ.
La cessione del contratto richiede l'accordo di cedente, cessionario e ceduto; la Corte ha rilevato l'assenza del consenso dei contraenti ceduti e quindi il mancato perfezionamento della cessione.
art. 1407 cod. civ.
Rilevata la possibilità di opponibilità in presenza di consenso anticipato, ma la Corte ha ritenuto la clausola richiamata non sufficientemente specifica per provare tale consenso anticipato.
art. 111 cod. proc. civ.
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso il processo prosegue fra le parti originarie; l'intervento del cessionario non produce automaticamente l'estromissione dell'alienante salvo consenso delle altre parti.
art. 1346 cod. civ.
Il requisito di determinatezza/determinabilità dell'oggetto è stato ritenuto soddisfatto in base alle risultanze istruttorie; la censura sull'indeterminatezza è stata qualificata come contestazione di merito inammissibile in Cassazione.
art. 30 D.P.R. 380/2001
Per configurare la lottizzazione abusiva occorrono elementi indiziari e attività volte a realizzare l'operazione urbanistica; la Corte d'appello ha escluso, in fatto, l'univocità dell'intento edificatorio.
art. 1189 cod. civ.
Riguarda l'effetto liberatorio del pagamento a persona non legittimata; la Corte d'appello ha ritenuto sufficienti le prove documentali e comportamentali per affermare l'avvenuto pagamento.
art. 1199 cod. civ.
Regole sulla prova delle somme versate; la Corte ha ammesso come prova gli assegni e gli estratti bancari valutati nel loro complesso.
art. 91 cod. proc. civ.
Richiamato in rapporto alla liquidazione delle spese; la Corte di legittimità ha ritenuto che non sussista violazione del principio di soccombenza o errore nella liquidazione operata dal giudice di merito.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Prevede il contributo unificato e collegati adempimenti; la Corte ha rilevato i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti.
art. 360 cod. proc. civ.
Norma che disciplina i motivi di cassazione; i motivi proposti sono stati esaminati e rigettati, con molte censure ritenute inammissibili per essere ricostruzioni di merito o prive di specificità.
Massime di principio
- La cessione del contratto preliminare richiede il consenso dei promittenti venditori per perfezionarsi; in mancanza la cessione non è opponibile e il cedente può comunque proseguire il processo salvo espressa estromissione concordata.
- La successione a titolo particolare non estingue automaticamente la legittimazione processuale dell'alienante: il processo prosegue fra le parti originarie e il cessionario interviene come subentrante salvo diversa pronuncia concordata.
- La domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. può condurre al trasferimento dell'immobile subordinato al pagamento del saldo; il giudice valuta sia l'aspetto negoziale che quello probatorio.
- La prova dei pagamenti può essere fatta anche mediante assegni e estratti bancari e valutazioni documentali-comportamentali; tuttavia la valutazione della prova è tipicamente sindacata come fatto e rimane inammissibile in Cassazione se si chiede una rivalutazione.
- Per configurare la lottizzazione negoziale occorrono elementi indiziari concreti e un'attività volta all'inveramento dello scopo edificatorio; la sola dimensione del lotto o il prezzo sopra mercato non sono di per sé decisivi.
- In Cassazione sono inammissibili motivi che si limitino a proporre una diversa valutazione del fatto o dell'istruttoria di merito; i profili devono essere di diritto e specifici.
- La liquidazione delle spese di giudizio è in gran parte rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in Cassazione solo in presenza di palese violazione del principio di soccombenza o di errata applicazione delle tabelle.
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