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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27799/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero generici, reiterativi e non correlati in modo puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione delle prove. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 17/11/2025. I ricorrenti hanno articolato sette motivi, tutti diretti a contestare l'accertamento della responsabilità penale. Dal testo emerge che le censure investivano la valutazione della prova e la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, con contestazioni sull'attendibilità della persona offesa, sulla presenza di riscontri esterni alle sue dichiarazioni, sulla descrizione dell'appartamento locato e sulla mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, in particolare una perizia sulla sigla apposta su un documento e sull'epoca/data riportate. La Corte di cassazione rileva che i motivi erano in parte non consentiti perché evocavano formalmente la violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., in parte privi di specificità e meramente reiterativi, e comunque finalizzati a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, estranee al giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La norma è richiamata solo come parametro formalmente evocato dai ricorrenti; la Corte precisa che le censure non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e che la mancanza di specificità del motivo va apprezzata anche per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili motivi che, pur formalmente prospettati come violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove o una nuova ricostruzione dei fatti.
  • Un motivo di ricorso è specifico solo se si confronta realmente con la motivazione impugnata; la genericità sussiste anche quando la censura non coglie le ragioni decisive della decisione di merito.
  • La deduzione di un travisamento della prova richiede l'indicazione puntuale di emergenze processuali decisive e di una concreta incidenza sul percorso argomentativo del giudice di merito.
  • La mera reiterazione di censure già svolte nei gradi di merito, senza un confronto critico con la sentenza impugnata, integra difetto di specificità del ricorso.
  • La mancata assunzione di una prova è rilevante in cassazione solo se la prova indicata sia davvero decisiva e la censura spieghi in modo concreto perché essa avrebbe potuto mutare l'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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