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Sentenza

Sentenza del 04/12/2017 n. 5045 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Registro - Impugnazione dell'avviso di liquidazione - Ordinanza di sospensione - Successiva iscrizione a ruolo degli importi dovuti - Fase del procedimento tributario - Ammissibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la legittimità dell'iscrizione a ruolo degli interi importi dovuti a titolo di imposta di registro, sostenendo che, essendo pendente il ricorso contro l'avviso di liquidazione e nonostante fosse stata emessa un'ordinanza di sospensione relativa all'avviso di accertamento, la riscossione avrebbe dovuto essere limitata o sospesa.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto ammissibile l'iscrizione a ruolo degli interi importi dovuti, poiché l'art. 68 del d.lgs. 546/1992 opera nella fase successiva alla decisione di primo grado e non nella fase anteriore alla decisione. Inoltre, per l'imposta di registro non esiste una disposizione analoga all'art. 15, comma 1, del d.P.R. 602/1973, che limita a un terzo le somme iscrivibili a ruolo per le imposte dirette in caso di impugnazione. L'ordinanza di sospensione non ha quindi impedito all'Amministrazione di procedere all'iscrizione a ruolo.

Norme richiamate

  • Art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'art. 68 d.lgs. 546/1992 trova applicazione nella fase post decisum e non in quella ante decisum.

    La riscossione frazionata prevista dalla norma opera dopo la pronuncia della commissione tributaria di primo grado; prima della decisione, tale disposizione non limita automaticamente l'iscrizione a ruolo.

  • Art. 15, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Per la riscossione delle imposte dirette sui redditi, limita, a seguito dell'impugnativa, l'importo iscrivibile a ruolo ad un terzo delle somme accertate.

    La limitazione a un terzo riguarda le imposte dirette e non è estensibile, in assenza di una specifica previsione, all'imposta di registro.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo all'imposta di registro, la sola impugnazione dell'avviso di liquidazione, prima della decisione di primo grado, non impedisce in linea generale all'Amministrazione di iscrivere a ruolo l'intero importo richiesto.
  • Le regole di riscossione frazionata collegate all'art. 68 del d.lgs. 546/1992 operano, secondo questo orientamento, nella fase successiva alla decisione di primo grado e non durante la fase ante decisum.
  • I limiti alla riscossione previsti per una determinata categoria di tributi, come quello a un terzo previsto per le imposte dirette, non possono essere automaticamente applicati all'imposta di registro senza una norma specifica.
  • Un'ordinanza di sospensione deve essere esaminata in relazione all'atto e agli effetti espressamente considerati dal giudice: la sospensione di un avviso di accertamento non determina necessariamente il blocco dell'iscrizione a ruolo relativa a un diverso avviso di liquidazione.

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